§ 2.1.50 - L.R. 18 dicembre 1987, n. 97.
Norme sullo Statuto del personale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1985/1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:18/12/1987
Numero:97


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Validità dell'accordo).
Art. 3.  (Piano occupazionale).
Art. 4.  (Progetti finalizzati).
Art. 5.  (Rapporto di lavoro a termine).
Art. 6.  (Norme per l'accesso all'impiego regionale).
Art. 7.  (Modalità e delega di funzioni).
Art. 8.  (Mobilità fra Enti).
Art. 9.  (Pari opportunità).
Art. 10.  (Produttività).
Art. 11.  (Progetti pilota).
Art. 12.  (Organizzazione di lavoro).
Art. 13.  (Orario di lavoro).
Art. 14.  (Orario flessibile).
Art. 15.  (Turnazioni).
Art. 16.  (Permessi - recuperi).
Art. 17.  (Lavoro straordinario).
Art. 18.  (Riposo compensativo).
Art. 19.  (Formazione ed aggiornamento professionale).
Art. 20.  (Diritto allo studio).
Art. 21.  (Profili professionali).
Art. 22.  (Variazioni al ruolo del personale regionale).
Art. 23.  (Adeguamento della struttura dei Servizi).
Art. 24.  (Osservatorio regionale per il pubblico impiego).
Art. 25.  (Informazioni e reclami).
Art. 26.  (Livelli di contrattazione).
Art. 27.  (Composizione delle delegazioni).
Art. 28.  (Materie di contrattazione decentrata).
Art. 29.  (Procedure di raffreddamento dei conflitti).
Art. 30.  (Informazione).
Art. 31.  (Attività sociali, culturali, ricreative).
Art. 32.  (Trattenute per scioperi brevi).
Art. 33.  (Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro).
Art. 34.  (Stipendi).
Art. 35.  (Indennità).
Art. 36.  (Scaglionamento degli aumenti delle indennità).
Art. 37.  (Retribuzione individuale di anzianità per gli IIAACCPP e Consorzi industriali).
Art. 38.  (Destinazione acconto art. 35 L.R. n. 35/1984).
Art. 39.  (Clausole di garanzia).
Art. 40.  (Passaggi di qualifica).
Art. 41.  (Principi generali).
Art. 42.  (Mobilità dei dirigenti).
Art. 43.  (Responsabilità dei dirigenti).
Art. 44.  (Accesso alle qualifiche dirigenziali).
Art. 45.  (Contingente della 1ª qualifica dirigenziale).
Art. 46.  (Funzioni dirigenziali negli IACP e Consorzi di sviluppo industriale).
Art. 47.  (Personale dei corsi di formazione professionale).
Art. 48.  (Inquadramento del personale docente).
Art. 49.  (Tabella di equiparazione).
Art. 50.  (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).
Art. 51.  (Compensi).
Art. 52.  (Lavoro elettorale).
Art. 53.  (Eventi straordinari e calamità naturali).
Art. 54.  (Documentazione dello stato di infermità).
Art. 55.  (Trattamento a regime).
Art. 56.  (Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale).
Art. 57.  (Patrocinio legale).
Art. 58.  (Mensa).
Art. 59.  (Professionisti legali).
Art. 60.  (Affidamento di funzioni superiori di direzione).
Art. 61.  (Arricchimento professionale).
Art. 62.  (Verifica).
Art. 63.  (Personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e degli Enti turistici).
Art. 64.  (Norma finale e di rinvio).
Art. 65.  (Abrogazione di norme).


§ 2.1.50 - L.R. 18 dicembre 1987, n. 97.

Norme sullo Statuto del personale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1985/1987.

(B.U. n. 20 Straord. del 21 dicembre 1987).

 

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     Con la presente legge la Regione Abruzzo, in applicazione dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, così come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, recepisce i contenuti dell'accordo nazionale per il periodo 1985 - 1987 riguardante il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti e disciplina in conformità lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.

 

     Art. 2. (Validità dell'accordo).

     Gli effetti giuridici dell'accordo concernente il triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1° gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

 

 

Capo II

OCCUPAZIONE

 

     Art. 3. (Piano occupazionale).

     1. La Regione, d'intesa con le OOSS di categoria firmatarie del presente accordo, promuove ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione dei problemi occupazionali finalizzandola a:

     - sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità;

     - riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

     2. A tal fine la Giunta regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 17, un piano programmatico di occupazione tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati.

     3. L'individuazione dei fabbisogni avviene anche a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche conseguente all'analisi delle funzioni e alla verifica dei carichi di lavoro.

     4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:

     - realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica prevedendo, per ciascuna qualifica funzionale, contingenti complessivi, comprendenti i diversi profili professionali;

     - attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

     - incrementare l'efficienza e la produttività della struttura organizzativa regionale utilizzando anche il rapporto part-time, prevedendo l'articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

     5. I programmi annuali di occupazione sono inviati all'Osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e all'Osservatorio regionale previsto dal successivo art. 26.

 

     Art. 4. (Progetti finalizzati).

     1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, la Regione, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con il solo personale di ruolo, sentite le OOSS maggiormente rappresentative su base nazionale, può predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, con la precisa indicazione del personale occorrente, distinti per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

     2. I settori di intervento sono individuati, a titolo di riferimento, nelle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione, nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo dell'attività produttiva e terziaria.

     3. I predetti progetti sono finanziati nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che la Regione può indicare nel proprio bilancio.

 

     Art. 5. (Rapporto di lavoro a termine).

     1. Le assunzioni a tempo determinato restano disciplinate dall'art. 31 della L.R. 26 aprile 1984, n. 35, e della L.R. 6 giugno 1983 n. 76, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Per i soli profili professionali compresi fra la 1ª e la 4ª qualifica funzionale, la Regione può altresì ricorrere alle graduatorie degli Uffici di collocamento territoriale competenti in relazione alle sedi di lavoro e nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 28 febbraio 1987, n. 56.

     3. Al personale con rapporto di lavoro a termine è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica e profilo professionale.

     4. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della 13ª mensilità, l'aggiunta di famiglia, se dovuta, e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

 

     Art. 6. (Norme per l'accesso all'impiego regionale).

     1. Il reclutamento del personale regionale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

     a) concorso pubblico;

     b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi;

     c) corso-concorso pubblico.

     2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinente alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13.

     3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica, mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica), secondo le modalità stabilite dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56.

     4. Alle prove selettive di cui al precedente comma è ammesso il personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al successivo 9° comma.

     5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso, con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

     6. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso, garantendo la partecipazione degli interni in misura proporzionale alla riserva. Al termine del corso una apposita Commissione, di cui deve far parte almeno un docente del corso, procede all'espletamento di esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso sono predeterminati dalla Giunta regionale in sede di contrattazione decentrata.

     7. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. In tali casi le relative nomine sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

     8. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

     9. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 3, i bandi di concorso per i posti disponibili fino alla 8ª qualifica funzionale devono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti medesimi. Tale percentuale può giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 8.

     10. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni nella qualifica di appartenenza.

     11. Per i posti a concorso fino alla 7ª qualifica funzionale compresa, è ammessa la partecipazione, con diritto alla riserva, del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

     12. Per la applicazione del precedente comma, la Giunta regionale individua le aree funzionali per le qualifiche dalla 2ª alla 7ª e la conseguente aggregazione dei singoli profili professionali, nel rispetto degli accordi stipulati in sede di contrattazione decentrata.

     13. Nei concorsi a posti unici fino alla 8ª qualifica funzionale la quota che può essere ricoperta mediante concorso riservato al personale interno viene individuata attraverso opportune compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

     14. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

     15. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

     16. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva stabilite a norma del precedente comma 9 e del successivo art. 44, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso, ad eccezione di quelli derivanti da aumento di organico o da trasformazione di posti già esistenti.

     17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra Enti cui si applica il presente accordo, al dipendente viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità conseguita nell'Ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione alla data di decorrenza della immissione in ruolo nell'Ente di destinazione.

     18. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dalla L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

 

     Art. 7. (Modalità e delega di funzioni).

     1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli Enti locali.

     2. La Regione determina, d'intesa con gli Enti interessati o, ove necessario, con delegazioni rappresentative dell'ANCI, UPI, UNCEM, UNIONCAMERE, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

     3. Sulla base delle predette determinazioni, gli Enti e organismi di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le OOSS.

     4. La Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

     5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

     6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad Ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le OOSS maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono i criteri per il trasferimento del personale interessato.

 

     Art. 8. (Mobilità fra Enti).

     1. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna ai singoli Enti del comparto, la mobilità esterna prevista dal presente articolo si attua nell'ambito dei posti vacanti e disponibili per concorso pubblico, appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli Enti di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

     2. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata, vengono individuati i posti e profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

     3. I criteri di cui sopra devono tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'Ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria ovvero in disponibilità.

     4. Gli Enti destinatari del presente accordo trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui ai commi precedenti.

     5. La Regione provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale, degli elenchi pervenuti.

     6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati devono presentare all'Ente, presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'Amministrazione di provenienza. Le operazioni dei trasferimenti devono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il 30 giugno di ogni anno.

     7. I posti segnalati per la mobilità, per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

     8. La utilizzazione della mobilità nelle forme previste dal presente articolo è facoltà della Regione per quanto concerne le qualifiche dirigenziali ed i profili professionali di 8ª qualifica aventi responsabilità di unità organica.

     9. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale fra gli Enti del comparto, a domanda del dipendente motivata e documentata, previa intesa delle due Amministrazioni interessate, anche in caso di contestuale richiesta di due dipendenti di corrispondente qualifica e profilo professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle OOSS.

     10. E' consentito altresì il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari del presente accordo e tra questi e gli Enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti e contrattazione decentrata con le OOSS, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'Ente di destinazione.

     11. Per comprovate esigenze di servizio la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto e gli Enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

     12. Il comando, in tali casi, non può avere durata superiore ai dodici mesi, eventualmente rinnovabile.

     13. Il personale trasferito a seguito dei processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'Ente di provenienza.

 

     Art. 9. (Pari opportunità).

     1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne nell'ambito dell'Amministrazione regionale, vengono definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

     2. A tal fine è istituito, nell'ambito del Settore Personale e Organizzazione, un «Comitato per la pari opportunità», con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e di relazionare, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

     3. La composizione del Comitato è determinata in sede di contrattazione garantendo la presenza paritetica delle OOSS maggiormente rappresentative.

 

 

Capo III

PRODUTTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

     Art. 10. (Produttività).

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, la Regione istituisce, a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa (fondo di produttività) alimentato:

     - dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari).

     - da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre al tetto previsto dall'art. 17 terzo comma della presente legge;

     - dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8° dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 8, comma 9, della legge 23 dicembre 1986, n. 910; sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

     2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario della Regione, è quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa, finalizzando l'attività amministrativa anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

     3. Il Servizio formazione e organizzazione ed i nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati) di cui all'art. 12 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni alla amministrazione, definiscono l'impostazione complessiva dei progetti di produttività e ne verificano periodicamente l'attuazione ed i risultati: con tali strumenti si provvede altresì allo studio di specifiche sperimentazioni, con particolare riferimento:

     - all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

     - all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione;

     - alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi regionali.

     4. In mancanza della individuazione degli standards di produttività ed in attesa della attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività sono corrisposti - previo accordo decentrato - a partire dall'esercizio finanziario 1987, sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne ed approvati dalla Giunta regionale.

     5. In sede di prima applicazione, i progetti ed i programmi devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     6. Ferma restando l'approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata, con le procedure di cui sopra, sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale delle strutture e di parametri oggettivi quale il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili dei progetti e/o dell'unità organizzativa sulla base di criteri precedentemente individuati.

     7. Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetti- obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, sono oggetto di contrattazione decentrata.

     8. Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente, la Regione compie, con le OOSS di comparto e con le Confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la delegazione di parte pubblica regionale, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto, tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

 

     Art. 11. (Progetti pilota).

     La Regione, d'intesa con le OOSS di comparto, valuterà le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del D.P.R. 13/1986, al fine di predisporre i progetti pilota, compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste dalla emananda legislazione nazionale in materia.

 

     Art. 12. (Organizzazione di lavoro).

     1. Per assicurare alla Regione la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

     2. Nella revisione delle strutture organizzative si devono perseguire le seguenti finalità:

     a) introdurre, anche in relazione al disposto del secondo comma art. 1 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, sistemi di contabilità analitica per conseguire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi devono permettere il costante raffronto tra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione di carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all'art. 10;

     b) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi; tali risultati possono essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

     c) introdurre, nell'organizzazione del lavoro, sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'Amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

     d) dotarsi di apposito regolamento per le procedure nella organizzazione del lavoro;

     e) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

     f) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici devono essere predisposti per le professionalità ad alta specializzazione impegnate nella organizzazione di sistemi produttivi innovativi.

 

     Art. 13. (Orario di lavoro).

     1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

     2. I dirigenti sono, inoltre, tenuti a prestare la propria attività oltre tale limite, senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario, per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.

     3. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.

     4. La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore.

     5. Nel rispetto del limite previsto dal precedente comma, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro sono regolamentate, in sede di accordi decentrati, secondo i seguenti criteri:

     - migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;

     - più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

     - rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

     - ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazione degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

     - riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

     6. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordi decentrati, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi, da parte dei cittadini utenti, anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

     7. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da definire con accordi decentrati, le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione vengono individuate tenendo conto delle realtà locali e della finalità per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

     8. Gli istituti riguardanti la flessibilità degli orari, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

     9. A tal fine gli accordi decentrati utilizzano, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

     a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli, e servizi dell'amministrazione;

     b) grado di miglioramento della organizzazione del lavoro;

     c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano della attività;

     d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

     10. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

     11. La programmazione dell'orario di lavoro plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 49 massime settimanali deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno, individualmente non consecutivi.

     12. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.

     13. Anche in assenza di rotazione per turno, la maggiorazione del compenso orario per lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

 

     Art. 14. (Orario flessibile).

     1. La adozione dell'orario flessibile e la sua articolazione viene definita, in sede di accordo decentrato, secondo i seguenti criteri e limiti.

     2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà, limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

     3. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad essa collegate, nonché delle caratteristiche del territorio di cui l'ufficio è collocato.

     4. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatta salva la esigenza di assicurare particolari servizi.

     5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulla presenza in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

     6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel quinto comma del precedente art. 13 sono definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) che, collegate funzionalmente con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non possono essere comprese nell'orario flessibile.

     7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi - quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro - può essere attuato per gruppi di partecipazione.

     8. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

 

     Art. 15. (Turnazioni).

     1. Per le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

     2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

     3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedono un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

     4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e delle strutture. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità ed eventi naturali.

     5. L'Amministrazione provvede a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

     6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri, la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

     7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     - 5% per la fascia oraria diurna;

     - 20% per la fascia notturna e i giorni festivi;

     - 30% per la fascia festiva notturna.

     Le predette maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennità di turno.

     8. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza la maggiorazione, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.

     9. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo.

 

     Art. 16. (Permessi - recuperi).

     1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

     2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

     3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

     4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

     5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

     6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

 

     Art. 17. (Lavoro straordinario).

     1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.

     2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono inoltre svolte periodiche verifiche con le OOSS in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

     3. A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa di 120 ore per dipendente.

     4. Per i progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue pro capite di lavoro straordinario nel modo seguente:

     - 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;

     - 18 ore annue per dipendente destinate alla produttività;

     - 7 ore annue per dipendente da destinare al salario accessorio.

     5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferito all'anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti in servizio con un limite massimo individuale di 200 ore.

     6. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le OOSS, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto dal comma precedente.

     7. Le prestazioni di lavoro straordinario, debitamente e preventivamente autorizzate, possono dar luogo, a domanda, a riposo compensativo compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

     8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dalla data di entrata in vigore della presente legge è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

     - stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

     - indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

     - rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

     9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

     - al 15% per il lavoro straordinario diurno;

     - al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

     - al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno- festivo.

     10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo previste dalle normative dei singoli Enti sono mantenute ad personam, fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

     11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 è ridotto a 156.

     12. Gli IACP ed i Consorzi di sviluppo industriale, per specifiche esigenze ed in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale, possono essere autorizzati dalla Giunta regionale ad elevare il monte ore di lavoro straordinario secondo le previsioni di cui alla lettera c) e d) dell'art. 29, terzo comma, del D.P.R. 347/1983.

 

     Art. 18. (Riposo compensativo).

     1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

     2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

     3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, fatta salva la disciplina concordata in sede di contrattazione decentrata ai fini del precedente art. 14 per quanto attiene alle modalità per il completamento dell'orario d'obbligo.

 

     Art. 19. (Formazione ed aggiornamento professionale).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 20. (Diritto allo studio).

     (Omissis) [2].

 

 

Capo IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 

     Art. 21. (Profili professionali).

     (Omissis) [3].

 

     Art. 22. (Variazioni al ruolo del personale regionale).

     1. Alle variazioni del contingente globale e dei contingenti delle singole qualifiche funzionali e dirigenziali dal ruolo unico della Giunta e del Consiglio regionale nonché del ruolo autonomo dei docenti della formazione professionale si provvede con legge regionale.

     2. Nel rispetto dei principi fissati ai sensi del precedente art. 21, e nell'ambito delle declaratorie stabilite per le singole qualifiche funzionali dagli artt. 5 e seguenti della L.R. 26 aprile 1984, n. 35, alla individuazione di nuovi profili professionali, alla modifica e soppressione di quelli esistenti, alle variazioni del numero dei posti per i profili ricompresi nella stessa qualifica funzionale, nel caso che le variazioni non comportino modificazioni del contingente globale e dei contingenti parziali delle singole qualifiche funzionali e dirigenziali, provvede, con propria deliberazione, il Consiglio regionale.

     3. Le variazioni di cui sopra sono proposte dalla Giunta d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per il rispettivo personale, previo accordo con le OOSS. Le variazioni medesime possono riguardare esclusivamente i posti vacanti in organico.

 

     Art. 23. (Adeguamento della struttura dei Servizi).

     1. Al fine di consentire il più tempestivo adeguamento della struttura organizzativa regionale alle più emergenti esigenze di funzionalità dell'Ente, la articolazione degli Uffici nell'ambito dei Servizi, così come definita dalle tabelle allegate alla L.. 21 maggio 1985, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, può essere variata con provvedimento del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per quanto di competenza, nel rispetto del contingente complessivo della prima qualifica dirigenziale, sentite le OOSS.

     2. Le istituzioni di nuovi Servizi e di nuovi Uffici e Unità Operative autonome o decentrate nonché la modifica di quelli esistenti viene effettuata esclusivamente con legge regionale.

 

     Art. 24. (Osservatorio regionale per il pubblico impiego).

     1. Nell'ambito del Settore personale e organizzazione è istituito l'«Osservatorio regionale del pubblico impiego» le cui attribuzioni specifiche saranno definite in sede di contrattazione decentrata.

 

     Art. 25. (Informazioni e reclami).

     La Regione Abruzzo istituisce, con legge regionale, un'apposita struttura organizzativa per l'informazione all'utenza e per la presentazione di reclami, compatibilmente con le proprie esigenze funzionali.

 

 

Capo V

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI

 

     Art. 26. (Livelli di contrattazione).

     1. Sono individuati i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

     a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 68/1986, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale nonché le materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente accordo;

     b) territoriale, sub-regionale, che riguarda materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale, di cui alla precedente lettera a), nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente accordo;

     c) a livello dei singoli Enti;

     d) a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente.

     2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente accordo. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante gli atti previsti dai singoli ordinamenti degli Enti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 68/86.

 

     Art. 27. (Composizione delle delegazioni).

     La delegazione trattante, a livello di contrattazione regionale e sub- regionale, è costituita dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, e da una rappresentanza:

     - dell'ANCI per i Comuni e i loro Consorzi;

     - dell'UPI per le Province e loro consorzi;

     - dell'UNCEM per le Comunità Montane;

     - UNIONCAMERE per le Camere di Commercio;

     - dagli altri enti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 68/1986 per quanto di rispettiva competenza;

     - da una delegazione composta da rappresentanti di organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, e delle Confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

     2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o di suo decentramento, la delegazione trattante è costituita:

     - dal titolare del potere di rappresentanza o del suo delegato;

     - da una rappresentanza di titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce;

     - da una delegazione composta dai rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale come sopra indicata.

 

     Art. 28. (Materie di contrattazione decentrata).

     Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e di quella del presente accordo, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

     - l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici e alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

     - l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;

     - la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nell'accordo di comparto;

     - le «pari opportunità»;

     - i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività loro verificata e le incentivazioni connesse;

     - la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi) nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

     - la mobilità all'esterno della stessa Amministrazione e la disciplina di quella interna;

     - la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

     - le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

     - l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;

     - le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente accordo.

 

     Art. 29. (Procedure di raffreddamento dei conflitti).

     1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente accordo, deve essere formulata richiesta scritta di confronto, con lettera raccomandata A.R., da una delle OOSS maggiormente rappresentative, che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. Detta richiesta comporta l'obbligo di convocazione, ad iniziativa della parte che l'ha ricevuta, della parte richiedente, per un confronto, nei tre giorni successivi.

     2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa, e deve essere indirizzata, per conoscenza, alla delegazione di cui al successivo comma, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

     3. Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto, si può fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.

     4. La delegazione di cui al comma precedente deve riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

     5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

 

     Art. 30. (Informazione).

     L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le OOSS a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.

     2. Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 13/86, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle OOSS sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti e provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione, dalle quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

     3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria, stipulanti gli accordi collettivi, di cui alla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative sono stabilite dagli accordi decentrati.

     4. Le OOSS di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere alla Regione che è tenuta a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e ai fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

     5. Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 13/86, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le OOSS sono informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare, con congruo anticipo, quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

     6. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge 93/83 nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità dalle prestazioni, le Amministrazioni garantiscono, sentite le OOSS, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

     7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle OOSS, il diritto di integrazione e rettifica.

     8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 28 vengono definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

 

     Art. 31. (Attività sociali, culturali, ricreative).

     1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli Enti, debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori.

     2. Per l'attuazione delle suddette attività la Regione iscrive in bilancio un apposito stanziamento.

 

     Art. 32. (Trattenute per scioperi brevi).

     1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni), aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

 

     Art. 33. (Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro).

     a) Visite mediche di controllo

     Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UUSSLL alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione viene portata a conoscenza dell'Amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

     b) Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro.

     Le UUSSLL hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuo di video- terminali, come dispone la vigente normativa CEE.

     Le UUSSLL e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'Amministrazione.

     Le UUSSLL hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

     c) Libretto sanitario

     E' istituito un libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei VVFF dagli allegati al D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210.

 

 

Capo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 34. (Stipendi).

     1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente accordo sono così determinati:

 

 

------------------------------------------------------------------

Qualifica      Q1.1.86           Q1.1.87           1.1.88 (comp.

                               (comp. 1986)        1986 e 1987)

------------------------------------------------------------------

1              150.000            325.000               500.000

2              240.000            520.000               800.000

3              294.000            637.000               980.000

4              324.000            702.000             1.080.000

5              396.000            858.000             1.320.000

6              492.000          1.066.000             1.640.000

7              582.000          1.261.000             1.940.000

8              858.000          1.859.000             2.860.000

1.q.dir.       810.000          1.755.000             2.700.000

2.q.dir        900.000          1.950.000             3.000.000

------------------------------------------------------------------

 

 

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 i valori stipendiali tabellari di cui all'art. 32 della L.R. 26 aprile 1984, n. 35, nonché quelli previsti nel CCNL del 13 aprile 1983 relativi a IIAACCPP e loro consorzi regionali, ANIACAP e Consorzi di sviluppo industriale (CCNL 27 maggio 1983), sono così modificati:

 

 

------------------------------------------------------------------

1                qualifica                               3.800.000

2                    »                                   4.460.000

3                    »                                   5.000.000

4                    »                                   5.650.000

5                    »                                   6.640.000

6                    »                                   7.500.000

7                    »                                   8.700.000

8                    »                                  12.000.000

1                    » dirig.                           13.900.000

2                    » dirig.                           17.000.000

------------------------------------------------------------------

 

 

     3. Il trattamento tabellare del personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 ed a L. 4.000.000.

     4. Al personale della prima qualifica dirigenziale l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

     5. Le integrazioni tabellari relative alla 1ª ed alla 2ª qualifica dirigenziale rispettivamente di L. 2.100.000 e di L. 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30% e del 35%, dall'1 gennaio 1986, dall'1 gennaio 1987 e dall'1 gennaio 1988.

     6. I valori precedenti competono ai dipendenti degli IIAACCPP, loro Consorzi regionali, ANIACAP, e Consorzi di sviluppo industriale, secondo la seguente tabella di equiparazione:

 

 

------------------------------------------------------------------

Ordinamento                    Contratti IACP e consorzi di

                               sviluppo industriale

------------------------------------------------------------------

1ª   qualifica funzionale                     Portieri

2ª       »          »          1ª    fascia             funzionale

3ª       »          »          2ª      »                      »

4ª       »          »          3ª      »                      »

5ª       »          »          --     --                     --

6ª       »          »          4ª      »                      »

7ª       »          »          5ª      »                      »

8ª       »          »          6ª      »                      »

1ª       »     dirigenziale    7ª      »                      »

------------------------------------------------------------------

 

 

     7. Le indennità di cui all'art. 33 della L.R. 26 aprile 1984, n. 35, nelle misure di seguito riportate:

 

 

------------------------------------------------------------------

2ª             qualifica                                  60.000

3ª                 »                                     120.000

4ª                 »                                     120.000

5ª                 »                                     120.000

6ª                 »                                     360.000

7ª                 »                                     360.000

8ª                 »                                     500.000

------------------------------------------------------------------

 

 

vengono soppresse concorrendo dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi

livelli tabellari.

 

     Art. 35. (Indennità).

     1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

     a) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete un'indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 480.000;

     b) al personale della 8ª qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica nonché al personale laureato della stessa qualifica munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo che operi in posizione di staff, compete una indennità annua fissa di L. 1.000.000 per dodici mensilità;

     c) al personale di inquadramento nella 1ª qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa di L. 3.000.000 per dodici mensilità per la direzione di una delle strutture organizzative, istituite dalla L.R. 21 maggio 1985, n. 58 [3], e successive modifiche ed integrazioni;

     d) al personale inquadrato nella 2ª qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa di funzione di L. 4.600.000 per dodici mensilità, per le posizioni previste dalla L.R. 21 maggio 1985, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni [3];

     e) per il personale della 1ª e 2ª qualifica dirigenziale è istituita, altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26° per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1 luglio 1987 ed in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;

     f) la indennità di coordinamento rimane fissata nell'importo e nelle forme di attribuzione previsti dalla L.R. 26 aprile 1984, n. 35;

     g) l'indennità di rischio di cui alla lett. i) dell'art. 33 della L.R. n. 35/1984, è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue (per dodici mensilità);

     h) l'indennità di reperibilità di cui al terzo comma dell'art. 36 della L.R. n. 35/1984 è fissata in L. 18.000 per 24 ore giornaliere;

     i) al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori cassa, compete un'indennità giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni;

     l) a decorrere dal 1 gennaio 1989, al personale degli IACP, loro Consorzi Regionali e ANIACAP, l'importo della 14ª mensilità di cui all'art. 81 del CCNL 13 aprile 1983, è corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianità. La eventuale eccedenza tra il trattamento stipendiale annuo a regime ed il trattamento stipendiale base di cui ai CCNNLL 83/85 per gli IIAACCPP e 82/84 per i consorzi industriali, depurato della quota di I.I.S. pari a L. 1.081.000 annue, conglobata ed incrementata dell'aumento di cui al precedente art. 34, concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità.

 

     Art. 36. (Scaglionamento degli aumenti delle indennità).

     1. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere g) e h) del precedente art. 35 è corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il restante 35% dal 1 gennaio 1988.

     2. Le altre indennità, di cui all'art. 33 della L.R. n. 35/1984, nonché l'indennità di funzione dei dirigenti dei consorzi industriali, di cui al CCNL 11 luglio 1984, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

     3. A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai dirigenti dei consorzi di sviluppo industriale l'indennità di funzione mensile pensionabile di cui al CCNL sopra richiamato è corrisposta, per la parte eccedente l'indennità di cui al primo comma, lett. c), del precedente art. 35, a titolo di retribuzione individuale di anzianità. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'art. 85 del CCNL 1983/85 dal 1 gennaio 1988 è corrisposto nelle misure mensili previste decurtate dei seguenti importi:

 

 

III         fascia                        L. 120.000         annue

IV            »                          L. 360.000           »

  V            »                          L. 360.000           »

VI            »                          L. 500.000           »

VII            »                          L. 500.000           »

 

 

     Il restante importo è assorbito dai miglioramenti economici del prossimo accordo.

 

     Art. 37. (Retribuzione individuale di anzianità per gli IIAACCPP e Consorzi industriali).

     1. Per il personale dipendente dai consorzi di sviluppo industriale e dagli IIAACCPP il valore per classi e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31 dicembre 1986 con l'aggiunta della valutazione dei ratei in maturazione alla medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

     2. Tale ultima valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dai rispettivi contratti di lavoro vigenti al 31 dicembre 1985.

     3. Le classi o scatti od altri elementi di progressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore della presente legge costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

 

     Art. 38. (Destinazione acconto art. 35 L.R. n. 35/1984).

     1. L'acconto di cui al secondo comma dell'art. 35 della L.R. 26 aprile 1984, n. 35, costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 34 della legge citata, che resta in godimento individuale. Tale acconto si intende aggiuntivo al beneficio economico complessivo.

 

     Art. 39. (Clausole di garanzia).

     1. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità viene incrementata, con decorrenza dall'1 gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 35, primo comma della L.R. n. 35/1984.

     2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

     3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete, in ventiquattresimi, in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 40. (Passaggi di qualifica).

     1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.

 

 

Capo VII

DIRIGENZA

 

     Art. 41. (Principi generali).

     1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.

     2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate negli artt. 13 e 14 della L.R. n. 35/1984 nonché negli artt. 17, 18, 19 e 20 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58 [3].

     3. Le predette declaratorie e le disposizioni relative alla dirigenza trovano applicazione anche per gli IACP e i consorzi di sviluppo industriale in relazione alla peculiarità dell'ordinamento di detti enti.

 

     Art. 42. (Mobilità dei dirigenti).

     1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, possono trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.

 

     Art. 43. (Responsabilità dei dirigenti).

     1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente articolo 41, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.

     2. L'attività dei dirigenti di 1ª qualifica è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di 2ª qualifica, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.

     3. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, provvedono ad analoga valutazione dei dirigenti di 2ª qualifica.

     4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.

     5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.

 

     Art. 44. (Accesso alle qualifiche dirigenziali).

     1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della 8ª qualifica funzionale, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo, ove necessaria.

     2. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo della Regione inquadrati nell'8ª qualifica funzionale ed in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

     3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della 2ª qualifica dirigenziale occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed un'esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla 1ª qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.

     4. Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo della Regione in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.

     5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.

     6. Le riserve di cui ai precedenti 2° e 4° comma non operano nei concorsi a posti unici delle qualifiche dirigenziali.

     7. Ai fini del calcolo della anzianità per la partecipazione al primo concorso per la copertura dei posti disponibili alla 2ª qualifica dirigenziale, viene computata anche l'anzianità nella 7ª fascia funzionale per gli IACP e i consorzi industriali.

     8. La Regione può ricoprire il 20% dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali - arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto - mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, prescindendo dal requisito dell'età.

     9. Le modalità per l'assunzione a contratto sono definite dalla Giunta regionale prevedendo, comunque, che il trattamento economico degli interessati non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento, né superiore a quello in godimento da parte del personale di ruolo della stessa qualifica dirigenziale.

     10. Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo.

 

     Art. 45. (Contingente della 1ª qualifica dirigenziale).

     1. I posti della 1ª qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della 2ª qualifica dirigenziale dal terzo comma dell'art. 16 della L.R. n. 35/1984.

     2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal precedente comma vengono istituiti corrispondenti posizioni di soprannumero ad esaurimento.

 

     Art. 46. (Funzioni dirigenziali negli IACP e Consorzi di sviluppo industriale).

     1. Negli Istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo Industriale vengono istituiti posti di ruolo della 1ª qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della 2ª qualifica dirigenziale con i criteri e modalità seguenti:

     a - nella fase di prima applicazione il contingente organico, per ciascun Ente, della 1ª qualifica dirigenziale, è pari al numero dei dipendenti appartenenti alla attuale 7ª fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità che viene riassorbita per effetto o del passaggio alla 2ª qualifica dirigenziale o del conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dal presente accordo;

     b - successivamente l'eventuale contingente organico della 2ª qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, viene determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti con legge regionale. La copertura dei posti avviene con i criteri stabiliti con il predetto provvedimento.

 

 

Capo VIII

PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 47. (Personale dei corsi di formazione professionale).

     1. Il personale docente del ruolo autonomo regionale della formazione professionale è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:

     a) VI qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;

     b) VII qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

     2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

     3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera, appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo del ruolo unico della Giunta e del Consiglio regionale.

     4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte ed orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati.

     5. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla VII qualifica funzionale, è riservato al personale docente, inquadrato nella VI qualifica funzionale del ruolo autonomo da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.

     6. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 35 ore settimanali.

     7. Almeno 800 ore, del complessivo monte ore annuo, debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore sono utilizzate in altre attività connesse con la formazione.

     8. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena, l'orario di cattedra è fissato in 15 ore settimanali di docenza più 3 ore di supplenza.

     9. L'articolazione dell'orario è oggetto di contrattazione decentrata.

     10. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui all'art. 28.

     11. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai Centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività completamentari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale nel rispetto dei criteri che saranno definiti in sede di contrattazione decentrata.

 

     Art. 48. (Inquadramento del personale docente).

     1. Il personale docente che, per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla VII, può essere assegnato, anche in soprannumero - riassorbibile - ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

     2. L'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, può continuare ad utilizzare temporaneamente, e comunque per non oltre un quinquennio, il dipendente in incarico di docenza in modo di assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente nei limiti dei posti vacanti in organico. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docente.

     3. Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, viene inquadrato nella sesta qualifica funzionale con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Capo IX

NORME VARIE, FINALI E RINVIO

 

     Art. 49. (Tabella di equiparazione).

     1. In fase di prima applicazione il personale dipendente dagli Istituti autonomi case popolari e dai consorzi di sviluppo industriale e relative associazioni e federazioni nazionali è inquadrato in base alla seguente tabella:

 

 

 

  Tabella di equiparazione fra IACP - Consorzi di sviluppo industriale e

                                  Regioni

 

------------------------------------------------------------------

IACP e Consorzi industriali                        Regioni

------------------------------------------------------------------

Portieri e custodi                             1ª qualifica funz.

I                 fascia funzionale            2ª qualifica funz.

II                fascia funzionale            3ª qualifica funz.

III               fascia funzionale            4ª qualifica funz.

.............................................. 5ª qualifica funz.

IV                fascia funzionale            6ª qualifica funz.

V                 fascia funzionale            7ª qualifica funz.

VI                fascia funzionale            8ª qualifica funz.

VII               fascia funzionale            1ª qualif. dirig.le

------------------------------------------------------------------

 

 

     2. La Commissione di cui al precedente art. 23 provvede ad individuare, per il personale dipendente dagli IACP loro consorzi ed ANIACAP e dei consorzi di sviluppo industriale, i profili professionali definiti in relazione alle qualifiche di inquadramento.

 

     Art. 50. (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).

     1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non può procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale o a qualifica inferiore.

     2. Dal momento dell'eventuale inquadramento nella qualifica inferiore il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento economico in godimento.

 

     Art. 51. (Compensi).

     1. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti e organismi pubblici espressamente autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore, rese in orario non di ufficio, in deroga ai limiti di cui al precedente articolo 17.

 

     Art. 52. (Lavoro elettorale).

     1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui al precedente articolo 17.

 

     Art. 53. (Eventi straordinari e calamità naturali).

     1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari ed imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente articolo 17.

 

     Art. 54. (Documentazione dello stato di infermità).

     1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, nella stessa giornata, alla struttura organizzativa di appartenenza e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

 

     Art. 55. (Trattamento a regime).

     1. Al personale regionale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

 

     Art. 56. (Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale).

     1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data, una quota dell'indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

 

     Art. 57. (Patrocinio legale). [4]

     1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

     2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, la Regione ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado del giudizio.

 

     Art. 58. (Mensa).

     1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale operante presso le Unità operative per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla diretta preparazione ed erogazione dei servizi di ristorazione agli studenti ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

 

     Art. 59. (Professionisti legali).

     1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente, ai professionisti legali operanti nell'ambito del Servizio Studi e Legislazione è riconosciuto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base, indicato nell'art. 34 della presente legge, da aggiungere al salario di anzianità.

     2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

 

     Art. 60. (Affidamento di funzioni superiori di direzione).

     1. Gli incarichi conferiti ai sensi della L.R. 31 ottobre 1986, n. 59, non danno titolo al conferimento del posto corrispondente alle funzioni attribuite.

     2. Qualora l'incarico formalmente conferito abbia durata superiore a 30 giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso non pensionabile corrispondente alla differenza tra il trattamento economico tabellare della qualifica di appartenenza e quello della qualifica immediatamente superiore correlata alla funzione di direzione affidata.

 

     Art. 61. (Arricchimento professionale).

     1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Regione, previa contrattazione decentrata, organizza direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.

     2. Tali corsi devono concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi può partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica delle medesime qualifiche.

     3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 6°, dell'art. 10, deve essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

 

     Art. 62. (Verifica).

     1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti il presente accordo effettuano una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza e alle pari opportunità.

     2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti possono formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

 

     Art. 63. (Personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e degli Enti turistici).

     1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono estese al personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo - E.R.S.A. - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L.R. 28 dicembre 1978, n. 87.

     2. Le norme vigenti sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, ivi comprese quelle contenute nella presente legge, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge medesima, anche nei confronti del personale degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura e soggiorno della Regione. E' esclusa, comunque, ogni possibilità di duplicazione di benefici contrattuali nel periodo di validità del presente accordo.

 

     Art. 64. (Norma finale e di rinvio).

     1. Resta confermata la disciplina dei concorsi speciali contenuta nell'art. 43 della L.R. 26 aprile 1984, n. 35, e nell'art. 32 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58 [3].

     2. Nell'arco di vigenza del presente accordo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. 26 aprile 1984, n. 35, non modificate dalla presente legge con esclusione di quelle che per loro natura rivestivano carattere transitorio.

 

     Art. 65. (Abrogazione di norme).

     1. Ogni disposizione di legge regionale che sia incompatibile con quanto stabilito con la presente legge deve intendersi abrogata.

     2. E', in particolare, abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il quarto comma dell'art. 31 della L.R. 18 gennaio 1980, n. 6.

 

     Artt. 66. - 67. (Oneri finanziari - Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 24 ottobre 1989 n. 90.

[2] Articolo abrogato con art. 3 L.R. 24 ottobre 1989 n. 90.

[3] Articolo abrogato con art. 47 L.R. 11 aprile 1990, n. 34.

[3] Articolo abrogato con art. 47 L.R. 11 aprile 1990, n. 34.

[3] Articolo abrogato con art. 47 L.R. 11 aprile 1990, n. 34.

[3] Articolo abrogato con art. 47 L.R. 11 aprile 1990, n. 34.

[4] Vedi art. unico L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, per interpretazione autentica del presente articolo.

[3] Articolo abrogato con art. 47 L.R. 11 aprile 1990, n. 34.