§ 3.6.23 - L.R. 6 dicembre 1983, n. 76.
Conferimento di incarichi e supplenze presso i Centri Regionali di Formazione Professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:06/12/1983
Numero:76


Sommario
Art. 1.      Il personale aspirante ad incarichi presso i Centri regionali di Formazione Professionale, deve possedere i requisiti culturali e professionali previsti nell'annessa Tabella A denominata [...]
Art. 2.      Per l'attuazione delle iniziative formative presso i Centri Regionali di Formazione Professionale previste dal piano annuale, l'Amministrazione regionale può procedere ad assunzioni di personale [...]
Art. 3.      Le assunzioni per supplenza sono consentite:
Art. 4.      Le assunzioni per incarico a termine e per supplenza sono subordinate al preventivo accertamento dell'impossibilità di soddisfare le esigenze di servizio, con personale di ruolo parzialmente [...]
Art. 5.      I provvedimenti formali di conferimento della nomina per incarico a termine nonché per le supplenze di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, sono adottate dal Presidente della Giunta [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Il trattamento economico del personale assunto con rapporto di lavoro a termine, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è determinato in misura pari a quello iniziale previsto per il [...]
Art. 8.      Il personale con rapporto a termine presso i Centri di Formazione Professionale ha diritto di fruire del congedo ordinario previsto dall'art. 25 della L.R. n. 60/1979, in misura proporzionale ai [...]


§ 3.6.23 - L.R. 6 dicembre 1983, n. 76.

Conferimento di incarichi e supplenze presso i Centri Regionali di Formazione Professionale.

(B.U. n. 18 Straord. del 13 dicembre 1983).

 

Art. 1.

     Il personale aspirante ad incarichi presso i Centri regionali di Formazione Professionale, deve possedere i requisiti culturali e professionali previsti nell'annessa Tabella A denominata "Individuazione delle discipline e delle mansioni e relativi requisiti culturali e professionali e livelli funzionali.

     Detta tabella ha validità fino all'emanazione dei Decreti Ministeriali previsti dall'art. 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione delle iniziative formative presso i Centri Regionali di Formazione Professionale previste dal piano annuale, l'Amministrazione regionale può procedere ad assunzioni di personale per "incarichi a termine" o "per supplenze" secondo le disposizioni contenute rispettivamente nel 6° e 7° comma dell'art. 21 della L.R. 5 dicembre 1979, n. 63 nel rispetto delle graduatorie previste dall'art. 15 della medesima legge.

     La Giunta regionale disciplina la formulazione delle predette graduatorie, nonché degli elenchi previsti all'art. 26 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 63/1979, e con gli opportuni adattamenti dei principi fissati in detto articolo.

     Alla valutazione dei titoli si provvede, in ogni caso, nel rispetto dei criteri fissati nella Tabella B) allegata alla presente legge.

 

     Art. 3.

     Le assunzioni per supplenza sono consentite:

     a) qualora risulti vacante il posto nel ruolo autonomo della formazione professionale e non sia ancora espletata la relativa procedura concorsuale;

     b) in caso di assenza del titolare, per un periodo superiore a 6 giorni per uno dei motivi cui la legge collega l'obbligo alla conservazione del posto di lavoro.

 

     Art. 4.

     Le assunzioni per incarico a termine e per supplenza sono subordinate al preventivo accertamento dell'impossibilità di soddisfare le esigenze di servizio, con personale di ruolo parzialmente utilizzato, facendo ricorso, se necessario, alle procedure di mobilità attivate nel rispetto delle norme vigenti in materia, sia per il personale della formazione professionale diretta che per quella della formazione professionale convenzionata.

     Il rapporto a termine cessa con il rientro in servizio del titolare o, comunque, con la conclusione dell'attività didattica dell'anno formativo, ivi compreso il periodo necessario per l'espletamento degli esami.

 

     Art. 5.

     I provvedimenti formali di conferimento della nomina per incarico a termine nonché per le supplenze di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, sono adottate dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle graduatorie di cui al precedente articolo 2 e di proposte formulate dal Componente la' Giunta regionale preposto alla formazione professionale e previo parere favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 6.

     Al fine di garantire il regolare avvio, in tempi utili, delle attività dei Centri Regionali di Formazione Professionale e assicurare continuità didattica ai corsi in svolgimento, il Componente la Giunta regionale preposto alla Formazione Professionale, con atto motivato, può invitare gli aventi diritto ad assumere servizio in attesa del provvedimento formale.

     Alla formalizzazione del conferimento della nomina per supplenza di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della documentazione fornita dai responsabili dei Centri Regionali di Formazione Professionale, ai quali è data facoltà di procedere all'escussione delle graduatorie e di invitare l'avente diritto ad assumere immediatamente servizio.

     E' consentito l'invito, a mezzo fonogramma, da assumere al protocollo.

 

     Art. 6. [1]

 

     Art. 7.

     Il trattamento economico del personale assunto con rapporto di lavoro a termine, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è determinato in misura pari a quello iniziale previsto per il personale di ruolo di corrispondente livello funzionale.

     Spetta, inoltre, l'aggiunta di famiglia, nonché una quota della tredicesima mensilità in misura corrispondente ai mesi interi di servizio prestato.

     Il trattamento economico degli incaricati con orario complessivamente, inferiore a quello del personale di ruolo, viene proporzionalmente ridotto.

     Gli incarichi per attività di insegnamento, devono, in ogni caso, essere affidati nel rispetto dei criteri fissati in materia d'orario, nella allegata tabella C.

     Ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza, il personale con contratto a termine può essere iscritto, a domanda, ad Enti diversi da quelli obbligatoriamente indicati per gli altri dipendenti regionali.

     In tal caso, la Regione provvede direttamente all'erogazione del premio di fine lavoro, ove questo non compete ad altro Ente.

 

     Art. 8.

     Il personale con rapporto a termine presso i Centri di Formazione Professionale ha diritto di fruire del congedo ordinario previsto dall'art. 25 della L.R. n. 60/1979, in misura proporzionale ai mesi, o frazione superiore a 15 giorni, di servizio prestato.

     Lo stesso personale può fruire di un periodo retribuito di assenza per malattia non superiore a due giorni, per ogni mese di servizio, con un massimo di sei giorni. Superati i predetti limiti, l'incarico si intende immediatamente revocato.

     Si applicano, in ogni caso, le norme sulla tutela delle lavoratrici madri, previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

 

 

     Tabella B)

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE DEGLI

    ASPIRANTI AD INCARICHI ED A SUPPLENZE PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE

 

A) TITOLI DI ACCESSO ALLE GRADUATORIE

 

     1) Diploma di laurea: - punti 53 per votazione non inferiore a 77/100;

     - punti 0,20 per ogni voto in più (da 78/110 a 110/110);

     - punti 0,40 per la lode.

     2) Diplomi con votazione in sessantesimi:

     - punti 54 per votazioni non superiori a 36/60;

     - punti 0,23 per ogni voto in più da 37/60 a 60/60.

     3) Diplomi con votazione in decimi:

     - maggiorazione di sei volte (rapporto a sessantesimi) della votazione indicata sul titolo e attribuzione degli stessi punteggi previsti per i diplomi con votazione in sessantesimi.

     4) Titoli di studio riportanti il giudizio complessivo di:

     - sufficiente: punti 36;

     - soddisfacente: punti 42;

     - buono: punti 48;

     - distinto: punti 54;

     - ottimo: punti 60.

     5) Esperienza professionale di anni sette sostitutiva del titolo di studia per le sole discipline espressamente previste nella Tabella A ai punti 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 29. 30, 31, 32, 33:

     - punti 0,65 per ogni mese di servizio (l'iscrizione in graduatoria è comunque subordinata al documentato assolvimento dell'obbligo scolastico).

 

B) ALTRI TITOLI VALUTABILI:

     1) Esperienze lavorative presso Centri di Formazione Professionale a gestione Pubblica e/o Convenzionata e/o presso scuole statali o pareggiate o legalmente riconosciute [2].

     - punti 0,65 per ogni mese di servizio.

     2) Specializzazioni relative alle discipline o mansioni cui la graduatoria si riferisce:

     - punti 1,50.

     3) Esperienze lavorative presso Enti Pubblici:

     - punti 0,20 per ogni mese di servizio.

     4) Esperienze lavorative, presso ditte private o in attività autonome:

     - punti 0,20 per ogni mese di servizio.

     5) Attestati consegniti al termine di corsi di aggiornamento o perfezionamento indetti da Enti pubblici affini alla materia da insegnare o alla mansione da svolgere:

     - per ogni attestato punti 0,10.

     - Al titolo di studio sarà assegnato il punteggio previsto per la votazione minima, qualora il documento prodotto non riportasse la votazione o la valutazione conseguita.

     - Non sarà attribuito un punteggio suppletivo per il possesso di titoli di studio superiori a quello prescritto o di più titoli di studio validi per l'inclusione nella medesima graduatoria. Al candidato che produca soltanto un titolo superiore rispetto a quello prescritto, sarà assegnato il punteggio minimo previsto per il titolo di studio richiesto.

     Per la valutazione dei precedenti lavoratori sarà considerato mese intero il servizio reso per un periodo superiore a quindici giorni. Frazioni di mese, fino a quindici giorni, saranno valutate solo se cumulabili con altre prestazioni parziali della stessa natura.

     I servizi resi in qualità di insegnante saranno valutati per intero anche se prestati per un numero di ore settimanali inferiori a quelle di cattedra.

 

CERTIFICAZIONI

 

     I certificati attestanti precedenti lavorativi saranno valutati solo se attinenti alla materia che è consentito insegnare con il titolo prescritto o alla mansione da svolgere e se contenenti le seguenti notizie:

     1) data (giorno-mese-anno) di inizio e cessazione del servizio;

     2) materie insegnate (per il personale docente);

     3) qualifica rivestita e carriera cui la qualifica appartiene (per i dipendenti da Enti pubblici);

     4) categoria del contratto di lavora e mansioni svolte, nonché numero e data di rilascio del libretto di lavoro o equipollente certificato dell'Ufficio di collocamento a convalida di eventuali attestati rilasciati da ditte private (per i dipendenti da ditte private);

     Sono esonerati dalla presentazione del libretto di lavora o titolo equipollente i candidati che producano certificati di lavoro prestati all'estero, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge;

     5) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - Industria - Artigianato e Agricoltura o agli albi professionali (per i lavoratori autonomi).

 

 

     TABELLA C)

 

TABELLA ORARIA DELLE PRESTAZIONI DEI DOCENTI E ISTRUTTORI

 

 

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                      PRESTAZIONI SETTIMANALI IN ORE

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di effettivo            Ore per attività                Totale ore

insegnamento             complementari

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     1                         -                             1

     2                         1                             3

     3                         2                             5

     4                         2                             6

     5                         3                             8

     6                         3                             9

     7                         4                            11

     8                         4                            12

     9                         5                            14

    10                         5                            15

    11                         6                            17

    12                         6                            18

    13                         7                            20

    14                         7                            21

    15                         8                            23

    16                         8                            24

    17                         9                            26

    18                         9                            27

    19                        10                            29

    20                        10                            30

    21                        11                            32

    22                        11                            33

    23                        12                            35

    24                        12                            36

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[1] L'art. 6 che istituiva, in seno all'Assessorato regionale alla Formazione Professionale, la Commissione per l'esame e le proposte di conferimento di incarico a termine e supplenze, è stato abrogato dall'art. 21 della L.R. 3 aprile 1995, n. 32.

[2] Così modificato con L.R. 30 marzo 1984, n. 30.