§ 2.1.28 - L.R. 29 aprile 1983, n. 21.
Inquadramento nel ruolo regionale del personale comandato ai sensi delle Leggi 12 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n. 833 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/04/1983
Numero:21


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina, in applicazione dell'art. 67, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 64, terzo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 8 della [...]
Art. 2.      La presente legge disciplina altresì l'inquadramento del personale di ruolo e non di ruolo proveniente dall'Amministrazione statale, a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dagli Enti di [...]
Art. 3.      L'inquadramento del personale indicato nel precedente art. 2 decorre, a tutti gli effetti, dal 1° febbraio 1981 ed è disposto con deliberazione della Giunta Regionale nel termine di 60 giorni [...]
Art. 4.      Ai soli fini del primo inquadramento del personale previsto dalla presente legge, si applicano i seguenti criteri:
Art. 5.      Ai fini dell'individuazione della posizione economica di inquadramento si applicano i seguenti criteri:
Art. 6.      Il personale delle Opere Universitarie Abruzzesi, previsto dall'art. 27 della L.R. 5 febbraio 1982, n. 13, è inquadrato, con decorrenza 1° febbraio 1981, nel ruolo regionale al compimento delle [...]
Art. 7.      Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza spettante al personale inquadrato nel ruolo organico della Regione per effetto della presente legge, si applicano le norme [...]
Art. 8.      Il personale destinato al ruolo regionale a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 6 è inquadrato anche in sovrannumero rispetto ai posti previsti dalla pianta organica, alla cui rideterminazione [...]


§ 2.1.28 - L.R. 29 aprile 1983, n. 21.

Inquadramento nel ruolo regionale del personale comandato ai sensi delle Leggi 12 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n. 833 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

(B.U. n. 19 del 17 maggio 1983).

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina, in applicazione dell'art. 67, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 64, terzo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 8 della L.R. 4 giugno 1980, n. 51, l'inquadramento nel ruolo organico regionale del personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, che non richieda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

     Le domande di cui al precedente comma devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale e attuato, per coloro che ne abbiano fatto richiesta, con le modalità indicate dalla Legge Regionale 4 giugno 1980, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     La presente legge disciplina altresì l'inquadramento del personale di ruolo e non di ruolo proveniente dall'Amministrazione statale, a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dagli Enti di cui alla Tabella B allegata al D.P.R. medesimo a norma della legge 21 ottobre 1978, n. 641, messo a disposizione della Regione e da questa comunque assegnato ai propri Uffici alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale in parola che alla data suddetta risulti comunque assegnato agli Enti locali viene inquadrato nei ruoli organici degli Enti di destinazione secondo modalità fissate dal D.P.R. 26 aprile 1982, n. 300.

 

     Art. 3.

     L'inquadramento del personale indicato nel precedente art. 2 decorre, a tutti gli effetti, dal 1° febbraio 1981 ed è disposto con deliberazione della Giunta Regionale nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il personale è inquadrato nel livello funzionale corrispondente alla posizione giuridica formalmente ricoperta nell'Ente di provenienza alla data del 31 gennaio 1981, secondo i criteri di equiparazione contenuti nell'allegata tabella, fatte salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali, ove questi retroagiscano i loro effetti anteriormente al 1° febbraio 1981.

     Per il personale previsto dal precedente art. 1, la decorrenza del solo inquadramento giuridico nel ruolo regionale è fissato alla data del 1° gennaio 1981 con le modalità stabilite nei commi precedenti intendendosi sostituita la data del 31 gennaio 1981 con quella del 31 dicembre 1980.

     Per il medesimo personale è confermata la data del 1° febbraio 1981 per la decorrenza degli effetti economici dell'inquadramento.

     Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento relativo al personale di cui al 2° comma del presente articolo, comandato con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, sono fissati alla data di assunzione in servizio presso la Regione.

     Per il personale che rivesta nell'ordinamento di provenienza qualifiche non espressamente previste nella tabella citata, l'inquadramento nei livelli funzionali viene effettuato in via analogica sulla base dell'equipollenza delle qualifiche stesse.

     Nell'ambito del livello funzionale come sopra determinato, con l'atto di inquadramento è attribuita a ciascun dipendente la figura professionale che, fra quelle previste per il medesimo livello dall'ordinamento amministrativo della Regione Abruzzo approvato con L.R. 27 febbraio 1980, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, corrisponde al contenuto di professionalità della qualifica rivestita presso l'Ente di provenienza, tenendo peraltro anche conto delle ulteriori esperienze acquisite presso la Regione.

     Il periodo di servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza nonché quello reso alle dipendenze della Regione anteriormente al 1° febbraio 1981 è considerato, per la sola ammissione ai concorsi, come servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

     A tal fine, l'anzianità maturata presso la Regione è valutata nella posizione giuridica corrispondente al livello conseguito in applicazione della presente legge.

 

     Art. 4.

     Ai soli fini del primo inquadramento del personale previsto dalla presente legge, si applicano i seguenti criteri:

     a) per il personale statale che, alla data di decorrenza dell'inquadramento, non abbia goduto presso l'Amministrazione di provenienza in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica o livello corrispondente ad una carriera superiore a quella di appartenenza in base all'ordinamento vigente anteriormente all'applicazione della predetta legge o che non abbia fruito del medesimo beneficio in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 4, quarto comma, della legge medesima, nonché per quello proveniente dagli Enti pubblici, trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 54, 56 e 57 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60 e 32 della L.R. 20 maggio 1981, n. 15, anche attraverso collocazione in soprannumero, restando confermate tutte le altre condizioni e modalità previste dalle norme soprarichiamate.

     Il medesimo personale che, in applicazione della tabella di equiparazione unita alla presente legge, risulta in possesso di qualifica o livello funzionale corrispondente al sesto livello regionale è inquadrato nel successivo settimo livello qualora alla data del 1° ottobre 1978 sia in possesso, nella predetta qualifica o livello di provenienza, di un'anzianità di servizio effettivo di 3 anni.

     Diversamente e inquadrato nel sesto livello per il tempo ancora necessario alla maturazione di un triennio di servizio dal conseguimento della citata qualifica o livello di provenienza.

     Le norme di cui al presente punto a) non trovano applicazione nei confronti di coloro che fruiscono dei criteri di inquadramento fissati nei successivi punti c), d), e);

     b) il personale statale, che ha titolo all'applicazione del beneficio relativo allo scorrimento di livello previsto dall'articolo 4 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, è collocato nel livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento al maturare di anzianità previste dal citato articolo 4 ove non abbia usufruito di quanto stabilito dal precedente punto a);

     c) i dipendenti degli Enti pubblici con qualifica di Commesso sono inquadrati nel terzo livello funzionale se in possesso di otto anni di servizio effettivamente prestato, sia presso gli Enti di provenienza che presso la Regione, alla data del 30 settembre 1978;

     d) i dipendenti provenienti dai disciolti Enti mutualistici con qualifica, al 31 dicembre 1979, di archivista dattilografo da almeno cinque anni ed in possesso alla medesima data del diploma di scuola media inferiore nonché del livello differenziato di professionalità (amministrativo e/o tecnico), vengono inquadrati nel quinto livello funzionale del ruolo del personale regionale;

     e) i dipendenti con qualifica di Assistente coordinatore, di Assistente tecnico coordinatore e della seconda qualifica professionale con coordinamento vengono inquadrati nel sesto livello funzionale del ruolo del personale regionale;

     f) l'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto alla posizione posseduta nell'ordinamento di provenienza;

     g) la posizione economica nel livello superiore viene determinata con i criteri e le modalità previsti dal successivo articolo 5, nel rispetto comunque del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 60 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

     La disposizione prevista al punto e) del presente articolo si applica anche al personale di ruolo della regione in possesso dei medesimi requisiti.

 

     Art. 5.

     Ai fini dell'individuazione della posizione economica di inquadramento si applicano i seguenti criteri:

     a) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del D.P.R. ottobre 1979, n. 509 la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici attribuiti, dal 1° febbraio 1981, ai dipendenti regionali ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20 maggio 1981, n. 15;

     b) per il personale statale, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981; detto personale, inoltre, per il calcolo del maturato economico, utilizza per intero i miglioramenti economici previsti dal 1° febbraio 1981 dall'Accordo contrattuale nazionale di provenienza per il triennio 1979/81 anche se la relativa erogazione è in parte posticipata all'esercizio 1982; non si applicano, invece, i benefici economici spettanti, con decorrenza dal 1° febbraio 1981, ai dipendenti regionali ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20 maggio 1981, n. 15;

     c) al personale degli Enti soppressi, privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979/81, ed eventualmente nel triennio precedente, vengono attribuiti i benefici economici dei contratti relativi al personale regionale, sia ai fini della determinazione della posizione economica al 1° febbraio 1981 che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale. Per il personale degli Enti soppressi per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'applicabilità del trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale sino al 1° febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici decorrenti dalla stessa data per i dipendenti regionali ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20 maggio 1981, n. 15;

     d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta. Al dipendente viene altresì riconosciuto il maturato in itinere con le modalità indicate nell'art. 60 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60, e nell'art. 27, ultimo comma, della L.R. 20 maggio 1981, n. 15, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981.

     Dal 1° febbraio 1981 al personale predetto compete la progressione economica prevista dall'art. 17 della L.R. 20 maggio 1981, n. 15.

     Sono fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

     Sono dichiarati irripetibili eventuali indennità o compensi legittimamente erogati dalla Regione a favore del personale inquadrato ai sensi della presente legge nel periodo decorrente dalla data del comando a quella dell'inquadramento nonché a favore del personale già comandato alla Regione e successivamente assegnato, ai sensi della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, ad altre Amministrazioni ovvero alle Unità Locali Socio-Sanitarie a seguito di opzione ai sensi della presente legge o di precedenti leggi regionali.

     Per la sollecita liquidazione del trattamento economico derivante dall'applicazione della presente legge, si applica l'art. 29 della L.R. 20 maggio 1981, n. 15.

 

     Art. 6.

     Il personale delle Opere Universitarie Abruzzesi, previsto dall'art. 27 della L.R. 5 febbraio 1982, n. 13, è inquadrato, con decorrenza 1° febbraio 1981, nel ruolo regionale al compimento delle operazioni di reinquadramento disciplinate dall'ordinamento di provenienza in perfetta conformità ai principi ed ai criteri fissati con la presente legge per il personale proveniente dall'Amministrazione Statale, con esclusione di ogni duplicazione di benefici derivante dal possibile sovrapporsi dell'applicazione del precedente articolo 5 con gli effetti del reinquadramento per mansioni attuate nell'ambito delle Opere.

     Il personale medico che risulti inquadrato anche in soprannumero nei ruoli organici delle Opere Universitarie può essere inquadrato, a domanda, nel ruolo unico del personale regionale con effetto giuridico ed economico dalla data di effettiva assunzione in servizio presso la Regione [1].

     L'inquadramento deve essere richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [1].

 

     Art. 7.

     Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza spettante al personale inquadrato nel ruolo organico della Regione per effetto della presente legge, si applicano le norme regionali vigenti in materia alla data di decorrenza dell'inquadramento e le successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva l'applicazione di specifiche norme nazionali che, nella materia medesima, avessero a riconoscere, anche retroattivamente, un diverso diritto.

     Per il personale proveniente da Enti soppressi o riformati, la decorrenza per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo è fissata alla data immediatamente successiva a quella di soppressione o riforma dell'Ente di provenienza.

     Al personale proveniente dagli Enti e Casse Mutue ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, si applica ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, la disciplina di cui agli articoli 74, 75 e 76 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. L'opposizione di cui al richiamato art. 75 deve essere esercitata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Al personale inquadrato ai sensi della presente legge, ritenuto come se reso presso la Regione il servizio da questo prestato presso gli Enti e le Amministrazioni di provenienza, si applica ai fini dell'indennità di buonuscita il disposto dell'articolo 5, terzo comma, della L.R. 31 agosto 1978, n. 57, e dell'art. 36, primo comma della L.R. 18 gennaio 1980, n. 6.

 

     Art. 8.

     Il personale destinato al ruolo regionale a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 6 è inquadrato anche in sovrannumero rispetto ai posti previsti dalla pianta organica, alla cui rideterminazione si provvederà, con legge regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Artt. 9. - 10. (Norma finanziaria, Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Comma inserito con art. 1 L.R. 4 gennaio 1985, n. 1.

[1] Comma inserito con art. 1 L.R. 4 gennaio 1985, n. 1.