§ 41.9.77 - D.P.R. 26 aprile 1982, n. 300.
Approvazione ed esecuzione della disciplina dei criteri di inquadramento nei ruoli degli enti locali (comuni) del personale proveniente dallo Stato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:26/04/1982
Numero:300

§ 41.9.77 - D.P.R. 26 aprile 1982, n. 300.

Approvazione ed esecuzione della disciplina dei criteri di inquadramento nei ruoli degli enti locali (comuni) del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti o riformati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(G.U. 31 maggio 1982, n. 147)

 

 

     La disciplina dei criteri di inquadramento contenuta negli accordi in epigrafe indicati è approvata e resa esecutiva, limitatamente alle parti concernenti il personale destinato agli enti locali (comuni), ai sensi dell'art. 6, diciannovesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Accordo concernente i criteri d'inquadramento nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali del personale proveniente dallo Stato, dagli enti ospedalieri e dagli enti disciolti o riformati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, alla legge n. 641 del 21 ottobre 1978, alla legge n. 386 del 17 agosto 1974, alla legge n. 833 del 23 dicembre 1978, alla legge n. 349/77 [1]

 

     Il giorno 21 gennaio 1982 si sono incontrate in Roma, presso il dipartimento del Ministro per la funzione pubblica, la delegazione della pubblica amministrazione composta dai rappresentanti del Governo (Sottosegretario Francesco Quattrone per il Presidente del Consiglio, Sottosegretario Eugenio Tarabini per il Ministro del tesoro, Marino Corder per il Ministro dell'interno, Sottosegretario Mario Costa per il Ministro del lavoro, Sottosegretario Bruno Orsini per il Ministro della sanità, delle regioni (assessori Lino Federigi - Toscana, Paolo Menichetti - Umbria, Ivanoe Sensini - Emilia-Romagna, Livio Gilardi - Lazio, Felice Dal Sasso - Veneto, Gioacchini Dario - Marche, Nuvoli Paolo - Molise, Gaetano D'Annuntiis - Abruzzo, Nicola Quarta - Puglia), dell'ANCI (assessore Franca Prisco), dell'UPI (assessore Spartaco Paris), nonchè le delegazioni dei sindacati autonomi Cisas - Cisnal - Confail - Usppi, Confedir-Dirstat, Confsal, per firmare l'intesa raggiunta in data 3 dicembre 1981 sui criteri d'inquadramento di cui in epigrafe e che qui di seguito si riporta integralmente ed alla quale le parti convengono di apportare la modifica e l'integrazione di cui all'allegato 4 aggiunto all'intesa di cui sopra e della quale fa parte integrante.

     Intesa nazionale Governo-regioni-Anci-Upi-Organizzazioni sindacali relativamente all'inquadramento nelle regioni e negli enti locali del personale proveniente dallo stato e dagli enti ospedalieri e dagli enti disciolti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, alla legge n. 641/78, alla legge n. 386/74, alla legge n. 349/77 e alla legge n. 833/78.

     A) Decorrenza dell'inquadramento:

     l'inquadramento decorre dalla data del 1° febbraio 1981;

     la data del 31 gennaio 1981 è il termine di riferimento per l'individuazione della posizione giuridica ed economica ai fini dell'inquadramento, facendo salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali, ove questi retroagiscano i propri effetti anteriormente ad essa, salvo per il personale statale per il quale la data di riferimento della posizione economica è quella del 1° febbraio 1981;

     dal 1° febbraio 1981 decorre l'applicazione del sistema retributivo e normativo dell'ente di destinazione, fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali e dei provvedimenti attuativi per gli enti locali, gli effetti economici maturati, in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevole;

     il periodo di servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza nonchè quello prestato presso la Regione o ente locale anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della regione o dell'Ente locale, ai soli fini dell'ammissione concorsi;

     il personale di cui all'art. 5 della legge n. 441/80 (dipendenti da enti mutualistici da inquadrare nei ruoli regionali) è inquadrato giuridicamente con effetto 1° gennaio 1981 ed economicamente dal 1° febbraio 1981;

     per il personale delle amministrazioni statali e per quello degli enti riformati, ma non disciolti, la data dell'inquadramento è il 1° febbraio 1981, previa cancellazione dal 31 gennaio 1981 dai ruoli organici di provenienza.

     B) Rapporto tra contratto di provenienza e contratto di destinazione

     1) Per i dipendenti del parastato, dal 1° febbraio 1981 si applica l'inquadramento con il maturato, anche in itinere secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, spettante al 31 gennaio 1981, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per i dipendenti degli enti di destinazione.

     2) Per il personale statale dei Ministeri si applicano gli effetti economici del rinnovo contrattuale di provenienza per il periodo 1° gennaio 1979-31 gennaio 1981; inoltre si tiene conto per la determinazione del maturato economico anche dei miglioramenti economici decorrenti dal 1° febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982 che sono previsti dal contratto di provenienza, facendo comunque salvo il criterio della non cumulabilità di due contratti, con esclusione cioè dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 spettanti ai dipendenti degli enti di destinazione.

     3) Al personale degli enti soppressi, privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81, ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici dei contratti di destinazione, in coerenza con quanto previsto dal punto 1.21 dell'ultimo contratto dei regionali. Per il personale degli enti soppressi per il quale trovano applicazione le norme relative ai dipendenti statali, si applicano le norme contrattuali relative a tale personale sino al 1° febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità di due contratti.

     C) Criteri d'inquadramento

     Il personale è inquadrato nei ruoli regionali e degli enti locali in conformità alle allegate tabelle (allegato 3) di corrispondenza sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981.

     Per quanto attiene le qualifiche non espressamente previste nelle tabelle eventualmente presenti in alcune realtà regionali, si procederà in via analogica sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse.

     Ai fini di omogeneità di collocazione rispetto al personale degli enti di destinazione, le parti concordano le seguenti norme transitorie da valere esclusivamente in sede di inquadramento del personale di cui alla presente intesa.

     1) Le leggi regionali che disciplinano l'inquadramento prevederanno l'estensione delle clausole applicate ai dipendenti di ruolo degli enti di destinazione e previste dagli accordi contrattuali 1976-78 e 1979-81, relative ad una diversa collocazione normativa del personale, ai dipendenti appresso specificati:

     personale proveniente dallo Stato che al momento dell'inquadramento in regione o nell'ente locale non abbia goduto in virtù della legge n. 312/80 di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;

     personale dello Stato che al momento dell'inquadramento in regione o nell'ente locale non abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, legge n. 312/80;

     personale proveniente dagli enti parastatali ad eccezione di quello di cui al successivo punto 3.

     Per il personale da inquadrare nei ruoli delle regioni troveranno pertanto applicazione le orme relative al punto 5 lettera E ed al punto 6 del contratto 1976-78, anche attraverso collocazione in soprannumero. Pertanto per il personale da inquadrare negli enti locali si darà applicazione ai provvedimenti attuativi e conseguenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79 e n. 810/80. A tal fine restano ferme tutte le condizioni e le modalità previste dalle norme medesime.

     2) Il personale di cui in forza dell'art. 4 della legge n. 312/80, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima è collocato a livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede primo inquadramento, al maturare delle anzianità previste dal citato art. 4 ove non abbia usufruito di quanto previsto la precedente punto 1.

     3) I dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel terzo livello, se in possesso di otto anni di anzianità di servizio alla data del 30 settembre 1978.

     I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento, vengono inquadrati nel sesto livello delle regioni e nell'ottavo livello degli enti locali.

     I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di 10 anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonchè i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso al 31 dicembre 1979 di 9 anni e 6 mesi di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto dalla tabella.

     4) L'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza.

     5) Ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello.

     D) Personale delle opere universitarie

     Per il personale delle opere universitarie ancora da inquadrare trovano applicazione - al compimento delle operazioni di reinquadramento previsto dall'ordinamento di provenienza - i criteri previsti dalla presente intesa, evitando comunque il cumulo dei benefici determinati dalle norme transitorie del presente accordo con gli effetti del reinquadramento per mansioni attuato nell'ambito delle Opere.

     E) Posizioni pensionistiche e indennità di liquidazione

     Si afferma l'urgente esigenza di pervenire in via legislativa nazionale alla disciplina dei trattamenti di fine servizio. Al personale parastatale assegnato alle regioni o agli enti locali e per il quale vi sia il prescritto nulla osta delle regioni e degli enti locali, è tuttora applicabile - sino a quando non intervenga il definitivo inquadramento nell'Ente di destinazione - l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979.

     Nota finale

     Le parti si impegnano a proseguire, nelle trattative per i prossimi accordi contrattuali nazionali del personale delle regioni e degli enti locali, l'azione tesa a conseguire ulteriori obiettivi di omogeneizzazione dei trattamenti della categoria.

     Dichiarazione del Governo

     Le leggi attuative del presente accordo verranno valutate oggettivamente sulla base delle normative vigenti.


[1]  Accordo aggiunto da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 10 giugno 1982, n. 158.