§ 5.1.16 - L.R. 4 giugno 1980, n. 51.
Disciplina dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale da destinare alle Unità Locali Socio- sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:04/06/1980
Numero:51


Sommario
Art. 1.      I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono istituiti con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare, in [...]
Art. 2.      Per i fini indicati al 1° comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli Enti di cui alle lettere a) e b) del 1° comma dell'art. 66 della legge medesima, nonché i comuni, ciascuno [...]
Art. 3.      Gli elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporre con delibera della Giunta regionale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore [...]
Art. 4.      Prima della trasmissione alla Giunta regionale, gli enti indicati all'art. 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente, mediante adeguata forma di pubblicazione, gli elenchi, di cui [...]
Art. 5.      Nel caso di inadempienza da parte degli enti interessati, la Giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, alla nomina del Commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti [...]
Art. 6.      Con deliberazione della Giunta regionale il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 3 salvo quanto previsto al successivo art. 8 è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale [...]
Art. 7.      Con deliberazione della Giunta regionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 20 dicembre 1979, [...]
Art. 8.      Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di cui all'ultimo comma del presente articolo, il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno [...]
Art. 9.      Le variazioni successive all'iscrizione nei ruoli regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 10.      Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale, il [...]
Art. 11.      Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarerà presidi e servizi multizonali delle Unità Locali Socio-Sanitarie, gli stabilimenti e le aziende termali indicate al 3° e 4° comma dell'art. 36 [...]
Art. 12.      Per l'istruttoria relativa ai provvedimenti di competenza della Regione previsti dalla presente legge e fino alla relativa disciplina da considerare nel piano sanitario regionale, è istituita [...]
Art. 13.  (Urgenza).


§ 5.1.16 - L.R. 4 giugno 1980, n. 51.

Disciplina dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale da destinare alle Unità Locali Socio- sanitarie.

(B.U. n. 31 del 27 giugno 1980).

 

Art. 1.

     I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono istituiti con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     L'iscrizione nei suddetti ruoli del personale da destinare alle unità sanitarie locali è disciplinata dagli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Per i fini indicati al 1° comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli Enti di cui alle lettere a) e b) del 1° comma dell'art. 66 della legge medesima, nonché i comuni, ciascuno per quanto di competenza devono formare, secondo i criteri indicati al successivo articolo 3, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo dipendente da:

     a) enti ospedalieri;

     b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e altri enti pubblici di cui al 4° comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) consorzi di enti locali per la gestione di servizi igienico- sanitari;

     d) consorzi socio-sanitari, limitatamente al settore sanitario;

     e) province, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, ai centri di igiene mentale, ad istituti di prevenzione e cura ed a presidi sanitari extra-ospedalieri;

     f) comuni, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati ed a qualunque altro presidio sanitario extra-ospedaliero o servizio sanitario trasferito.

 

     Art. 3.

     Gli elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporre con delibera della Giunta regionale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti o assegnati ai servizi medesimi a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

     c) per il personale dipendente dagli enti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti;

     d) per il personale dipendente dalle province o dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.

     I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono essere trasmessi alla Regione nei tempi e secondo le modalità fissati con la delibera della Giunta regionale di cui al 1° comma, debitamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     Nella stessa forma, ed entro trenta giorni dal loro verificarsi, devono essere altresì comunicate le variazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al 1° comma lettera b) del presente articolo, nonché di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

     Dopo l'entrata in funzione delle Unità Locali Socio-Sanitarie, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'Unità locale Socio-Sanitaria presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del 3° comma lett. b) dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 4.

     Prima della trasmissione alla Giunta regionale, gli enti indicati all'art. 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente, mediante adeguata forma di pubblicazione, gli elenchi, di cui all'art. 3, predisposti sentite le Organizzazioni Sindacali.

     Eventuali istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, all'ente di appartenenza. il quale è tenuto ad esaminare le istanze medesime nei venti giorni successivi.

     Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l'istanza deve intendersi accolta.

 

     Art. 5.

     Nel caso di inadempienza da parte degli enti interessati, la Giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, alla nomina del Commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dagli artt. 3 e 4 della presente legge.

 

     Art. 6.

     Con deliberazione della Giunta regionale il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 3 salvo quanto previsto al successivo art. 8 è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale in conformità con i criteri e con le modalità fissati dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     L'iscrizione del personale di cui al precedente comma e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza ha effetto dalla data di entrata in funzione delle Unità Locali Socio- Sanitarie.

 

     Art. 7.

     Con deliberazione della Giunta regionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni, previste dalle specifiche sottoindicate norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per la sua individuazione:

     a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (4° e 6° comma dell'art. 67) - salvo quanto previsto al successivo articolo 8;

     b) personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti di Enti ospedalieri, di cui all'art. 40 della Legge 12 gennaio 1968, n. 132 (3° comma dell'art. 67):

     c) personale della Croce Rossa Italiana (1° e 2° comma dell'art. 70);

     d) personale dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni e dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione (4° comma dell'art. 72);

     e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73);

     f) personale degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (ultimo comma dell'art 42):

     g) medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali salvo diversa necessità della Regione (2° comma dell'art. 67);

     h) personale tecnico sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni ed altri servizi degli enti locali (2° comma dell'art. 68);

     i) personale tecnico-sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali (3° comma dell'art. 68);

     l) il personale regionale in servizio presso gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale, nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge regionale prevista dal 2° comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     m) il personale che abbia superato i concorsi riservati di cui al 5° comma, lett. c) dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come disciplinati dall'art. 67 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dall'art. 24-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     E', inoltre, iscritto nei ruoli di cui al 1° comma del presente articolo il personale non di ruolo dipendente dagli enti di cui al 1° comma del precedente art. 2, in servizio effettivo in modo continuativo ed esclusivo, da data non successiva al 30 giugno 1977.

     Per le finalità di cui al 1° comma del precedente articolo, le amministrazioni interessate devono fornire alla Giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al 2° comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel 1° comma, lettera a), b), c), e), f), ed m) e nel 2° comma del presente articolo.

     Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dai servizi per qualsiasi causa.

     Dopo l'entrata in funzione delle Unità Locali Socio Sanitarie, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'Unità Locale Socio Sanitaria presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del 3° comma, lett. b) dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 8.

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di cui all'ultimo comma del presente articolo, il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, può presentare domanda per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

     L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Regionale.

     Il personale che non abbia optato per l'iscrizione di cui al 1° comma, sarà inquadrato nei ruoli dell'amministrazione regionale secondo le modalità e i criteri dettati con successiva legge regionale, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     Le variazioni successive all'iscrizione nei ruoli regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

     I ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono predisposti, secondo la situazione al 1° gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 marzo dell'anno stesso.

 

     Art. 10.

     Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 30 giorni.

     Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 11.

     Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarerà presidi e servizi multizonali delle Unità Locali Socio-Sanitarie, gli stabilimenti e le aziende termali indicate al 3° e 4° comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà disciplinata la destinazione del personale addetto a tali strutture.

 

     Art. 12.

     Per l'istruttoria relativa ai provvedimenti di competenza della Regione previsti dalla presente legge e fino alla relativa disciplina da considerare nel piano sanitario regionale, è istituita apposita Unità Operativa nel Settore Sanità, Sicurezza Sociale, Igiene ed Ecologia.

     Alla stessa unità è attribuito il compito di tenere il quadro di tutto il personale interessato dalla presente legge.

 

     Art. 13. (Urgenza).

     (Omissis).