§ 1.5.954 - Decisione 4 dicembre 2000, n. 766.
Decisione n. 2000/766/CE del Consiglio relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:04/12/2000
Numero:766


Sommario
Art. 1.      Ai fini della presente decisione, s'intende per proteine animali trasformate, la farina di carne e ossa, la farina di carne, la farina di ossa, la farina di sangue, il plasma essiccato e altri [...]
Art. 2.      1. Gli Stati membri vietano la somministrazione di
Art. 3.      1. Ad eccezione delle deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri
Art. 4.      La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2001
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.954 - Decisione 4 dicembre 2000, n. 766.

Decisione n. 2000/766/CE del Consiglio relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali.

(G.U.C.E. 7 dicembre 2000, n. L 306).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) La normativa comunitaria sul controllo di talune proteine animali trasformate nei mangimi per ruminanti è entrata in vigore nel luglio 1994.

     (2) Casi di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) sono stati registrati in animali nati nel 1995 e in anni successivi in taluni Stati membri.

     (3) Sulla base di pareri scientifici, la Commissione ha adottato una serie di misure per i mangimi, ivi compresi elevati livelli di lavorazione considerati quanto mai efficaci per l'inattivazione degli agenti di scrapie ed ESB, per la produzione di proteine animali trasformate provenienti da mammiferi, l'esclusione di materiali a rischio specificato dalla catena alimentare animale e misure di sorveglianza attiva per evitare che casi di ESB entrino nella catena alimentare animale. Il Comitato direttivo scientifico ha adottato un parere il 27-28 novembre 2000. Esso raccomanda che, poiché non è possibile escludere una contaminazione incrociata di mangimi per il bestiame con mangimi destinati ad altri animali e contenenti proteine animali forse contaminate dall'agente ESB, è opportuno prendere in considerazione un divieto temporaneo di proteine animali nei mangimi per gli animali.

     (4) Alcuni Stati membri hanno riferito in merito a carenze nell'attuazione della legislazione comunitaria sui mangimi ed hanno di conseguenza adottato misure di salvaguardia.

     (5) Le ispezioni comunitarie hanno individuato carenze sistematiche in sede di attuazione della normativa comunitaria in vari Stati membri.

     (6) In considerazione di quanto sopra, a titolo precauzionale è opportuno vietare temporaneamente l'utilizzazione di proteine animali nei mangimi in attesa di una rivalutazione globale dell'attuazione della legislazione comunitaria negli Stati membri. Poiché tale divieto, se non adeguatamente controllato, potrebbe avere ripercussioni ambientali, è necessario far sì che i rifiuti di origine animale siano raccolti, trasportati, trasformati, immagazzinati ed eliminati in modo sicuro.

     (7) Un programma comunitario di test su larga scala avrà inizio il 1° gennaio 2001. Il programma fornirà dati concreti sulla prevalenza dell'ESB negli Stati membri. I dati forniranno informazioni concrete sull'efficacia della passata legislazione comunitaria sui mangimi e individueranno gli Stati membri in cui un riciclaggio dell'ESB attraverso le proteine animali trasformate è una possibilità. Queste informazioni saranno utilizzate in sede di riesame della misura stabilita dalla presente decisione.

     (8) Il comitato veterinario permanente non ha espresso parere favorevole,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Ai fini della presente decisione, s'intende per proteine animali trasformate, la farina di carne e ossa, la farina di carne, la farina di ossa, la farina di sangue, il plasma essiccato e altri emoderivati, le proteine idrolizzate, la farina di zoccoli, la farina di corna, la farina di frattaglie di pollame, la farina di penne, i ciccioli essiccati, la farina di pesce, il fosfato dicalcico, la gelatina e i prodotti analoghi, compresi i miscugli, i mangimi, gli additivi di mangimi e i miscugli che contengono tali prodotti.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri vietano la somministrazione di:

     a) proteine derivate da animali ai ruminanti;

     b) proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati e allevati per la produzione di alimenti [1].

     2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'uso di:

     - farina di pesce nell'alimentazione di animali diversi dai ruminanti in base a misure di controllo che devono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno,

     - gelatina di non ruminanti per il rivestimento degli additivi ai sensi della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali,

     - fosfato dicalcico e proteine idrolizzate ottenuti in conformità delle condizioni che devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE,

     - latte e prodotti lattieri e uova e prodotti a base di uova [2].

 

     Art. 3.

     1. Ad eccezione delle deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri:

     a) vietano l'immissione sul mercato, gli scambi, l'importazione da paesi terzi e l'esportazione nei paesi terzi di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti;

     b) fanno sì che tutte le proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti, siano ritirate dal commercio, dai canali di distribuzione e dai depositi in azienda.

     2. Gli Stati membri fanno sì che i rifiuti di origine animale quali definiti dalla direttiva 90/667/CEE siano raccolti, trasportati, trasformati, immagazzinati o eliminati ai sensi di detta direttiva, della decisione 97/735/CE della Commissione e della decisione 1999/534/CE del Consiglio.

 

     Art. 4.

     La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2001.

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2002/248/CE

[2] Trattino così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2002/248/CE

[3] Paragrafo soppresso dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1326/2001.

[4] Paragrafo soppresso dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1326/2001.