Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 21/04/2011 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 1-septies del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato |
§ 27.7.243 - L. 21 aprile 2011, n. 63.
Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie.
(G.U. 6 maggio 2011, n. 104)
1. L'articolo 1-septies del
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:
a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;
b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;
c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.