Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 02/07/1969 |
Numero: | 319 |
Sommario |
Art. 1. E' sospesa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1971, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine per i filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui al precedente [...] |
Art. 4. Le aliquote previste dal precedente art. 3 si applicano anche per l'importazione dall'estero delle materie prime tessili contemplate dall'articolo medesimo. |
Art. 5. L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3, non è dovuta quando le materie prime tessili contemplate nell'articolo medesimo vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate [...] |
Art. 6. Nel periodo di applicazione dell'addizionale speciale istituita con il precedente art. 3 per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata [...] |
Art. 6 bis. |
Art. 7. Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate nell'art. 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'imposta [...] |
Art. 8. |
Art. 8 bis. |
Art. 9. |
Art. 9 bis. |
Art. 9 ter. |
Art. 10. |
Art. 11. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive [...] |
Art. 12. I comma primo e secondo dell'art. 1 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, sono sostituiti dai seguenti: |
Art. 13. L'art. 2 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente: |
Art. 14. L'art. 4 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito come segue: |
Art. 15. Il terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente: |
Art. 16. Il primo comma dell'art. 10 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente: |
Art. 17. Il paragrafo H) dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, numero 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349, è sostituito dal seguente: |
Art. 18. E' soppresso il disposto con l'art. 22 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24. |
Art. 19. I canoni unitari di abbonamento da determinare per l'anno 1969, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonchè per i filati di vetro, non possono superare le [...] |
Art. 20. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista per le lamette e rispettivi manufatti e confezioni, esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi con le aliquote stabilite dagli [...] |
Art. 21. La minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto valutata in L. 2.500.000.000 per l'anno finanziario 1969, viene compensata con riduzione di pari importo dello stanziamento [...] |
Art. 22. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 95.19.65 - D.L. 2 luglio 1969, n. 319 [1].
Regime fiscale di alcuni prodotti tessili.
(G.U. 3 luglio 1969, n. 166).
E' sospesa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1971, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del
I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti di filati indicati al primo comma, sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.
I filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui al precedente art. 1 ed i relativi manufatti e confezioni esportati all'estero fino al 31 dicembre 1969, continueranno a fruire della restituzione dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del
Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine per i filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui al precedente art. 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato A alla
voce doganale |
662 |
Cotone in massa |
5% |
" |
664 |
Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti |
5% |
" |
665 |
Cotone cardato o pettinato, escluse le ovatte |
5% |
Le aliquote previste dal precedente art. 3 si applicano anche per l'importazione dall'estero delle materie prime tessili contemplate dall'articolo medesimo.
L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3, non è dovuta quando le materie prime tessili contemplate nell'articolo medesimo vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero per essere impiegate in usi diversi dalla produzione di filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del
Per fruire del trattamento di esenzione previsto dal precedente comma, le imprese interessate debbono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle intendenze di finanza per le materie prime acquistate nello Stato o alla dogana per quelle importate dall'estero, l'attività da esse esercitata, indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità; tale dichiarazione deve essere corredata da un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa, nonchè da un certificato del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione comprovante che l'impresa interessata non esercita attività di produzione dei filati di cui al precedente comma.
Qualora le materie prime tessili acquistate nello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione dei filati di cui al precedente art. 1 ovvero vendute ad imprese esercenti la produzione di filati di cui allo stesso art. 1, colui che utilizza o vende le predette materie prime per la filatura è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 sulla base del prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto d'impiego, ovvero sul prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante l'emissione di fattura o di altro equivalente documento.
Nel periodo di applicazione dell'addizionale speciale istituita con il precedente art. 3 per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione di cui alla
a) prodotti di cui all'art. 12, lettera b), della
b) prodotti elencati nella tabella allegato B) alla
c) filati di cotone elencati nella tabella allegato C) alla
In ogni caso le aliquote di cui al precedente comma vanno ridotte di una percentuale pari al rapporto tra il peso delle materie prime diverse dal cotone contenute nel prodotto ed il peso totale del prodotto stesso.
Le disposizioni del presente articolo concernente la restituzione si applicheranno per i prodotti esportati a decorrere dal 1° gennaio 1970 [3] .
E' prorogata sino al 31 dicembre 1971 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'art. 1 del
Sono altresì prorogate sino alla stessa data le disposizioni fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma, previste dal citato
Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate nell'art. 5 della
L'addizionale speciale di cui all'articolo unico della
La voce doganale ex 53.02 a) "Peli fini o grossolani, in massa; peli fini", inclusa dal
Numero e lettera della tariffa doganale |
Denominazione della merce |
Aliquota d'imposta |
|
|
|
Da restituire sui prodotti esportati |
Di conguaglio sui prodotti importati |
ex 53.02 |
Peli fini o grossolani, in massa: |
|
|
|
ex B. altri: |
|
|
|
ex II peli fini: |
|
|
|
a) di coniglio d'angora |
(a) 3,60 |
(a) 3,60 |
|
b) di coniglio (escluso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato |
(a) 3,60 |
(a) 3,60 |
(a) Comprensiva dell'addizionale istituita con |
Il secondo comma dell'art. 5 della
Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi, l'imposta generale sull'entrata è dovuta con le modalità e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 2 della
L'art. 4, primo e terzo comma, del
"L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti".
Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 5 del
"a) prodotti di cui all'art. 12, lettera b), della
b) prodotti elencati nella tabella allegato b) alla
c) prodotti elencati nella tabella allegato c) alla
Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 9, 9-bis e 9-ter si applicano le disposizioni previste dal regio
Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, di cui al
I) Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa oppure di ramié, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto di ginestra, di gelsomino e simili, misurante:
a) |
fino a |
250 |
|
|
|
metri |
L. |
1 |
b) |
piu' di |
250 |
fino a |
610 |
" |
" |
3 |
|
c) |
" |
610 |
" |
890 |
" |
" |
4 |
|
d) |
" |
890 |
" |
1.990 |
" |
" |
5 |
|
e) |
" |
1.990 |
" |
3.100 |
" |
" |
7 |
|
f) |
" |
3.100 |
" |
3.900 |
" |
" |
14 |
|
g) |
" |
3.900 |
" |
8.000 |
" |
" |
31 |
|
h) |
" |
8.000 |
" |
12.000 |
" |
" |
52 |
|
i) |
" |
12.000 |
" |
28.000 |
" |
" |
82 |
|
l) |
" |
28.000 |
" |
35.000 |
" |
" |
138 |
|
m) |
" |
35.000 |
" |
50.000 |
" |
" |
198 |
|
n) |
oltre |
50.000 |
|
|
|
" |
" |
285 |
Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, non più di 890 metri, ottenuti da esercenti filatori a mano e dagli stessi destinati alla fabbricazione di cordami o di spaghi.
II) per ogni chilogrammo di filato di juta, L. 7.
I comma primo e secondo dell'art. 1 del
“Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al
per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4500 metri, pesano:
a) |
fino a |
150 |
grammi |
|
|
|
|
L. |
91 |
b) |
piu' di |
150 |
" |
fino a |
170 |
grammi |
" |
75 |
|
c) |
" |
170 |
" |
" |
200 |
" |
" |
57 |
|
d) |
" |
200 |
" |
" |
250 |
" |
" |
40 |
|
e) |
" |
250 |
" |
" |
300 |
" |
" |
30 |
|
f) |
oltre |
300 |
" |
|
|
|
|
" |
20 |
Le lamette e simili, polipropileniche e polietileniche quando abbiano uno spessore rispettivamente non superiore a 20 e a 40 micron, debbono essere assoggettate al pagamento dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste ai paragrafi H) ed L) dell'art. 1 del
L'art. 2 del
"Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al
Per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4500 metri, pesano:
a) |
fino a |
1.000 |
grammi |
|
|
|
|
L. |
20 |
b) |
piu' di |
1.000 |
" |
fino a |
1.450 |
grammi |
" |
14 |
|
c) |
" |
1.450 |
" |
" |
3.000 |
" |
" |
12 |
|
d) |
" |
3.000 |
" |
" |
4.400 |
" |
" |
8 |
|
e) |
" |
4.400 |
" |
" |
5.800 |
" |
" |
6 |
|
f) |
oltre |
|
5.800 |
" |
|
|
|
" |
5 |
Le aliquote di cui al precedente comma si applicano anche per le lamette e simili polipropileniche a peso specifico ridotto mediante espansione, prodotte accartocciate e raccolte crociate su rocche da corderia.
Le lamette e simili, satinate, polietileniche e polipropileniche, aventi spessore non superiore a 0,3 millimetri, sono soggette al pagamento delle aliquote d'imposta previste per i filati di cui ai paragrafi H) ed L) dell'art. 1 del
L'art. 4 del
"Sono esenti dal pagamento dell'imposta di fabbricazione i monofili di fibre artificiali, sintetiche e i filati di vetro, quando vengano tagliati in spezzoni della lunghezza non superiore a 60 centimetri dello stesso stabilimento di produzione o in quello d'impiego sotto vigilanza fiscale continuativa.
Quando il taglio dei prodotti indicati al precedente comma, nazionali od esteri, avviene presso lo stabilimento d'impiego, detti prodotti debbono essere avviati alla ditta destinataria col vincolo della bolletta a cauzione.
E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sostituire presso gli stabilimenti d'impiego la vigilanza fiscale continuativa con quella saltuaria e di stabilire le modalità e le cautele di sicurezza fiscale idonee a garantire gli interessi dell'Erario.
Sono altresì esenti dal pagamento della sovrimposta di confine i monofili di fibre artificiali e sintetiche e i filati di vetro, importati dall'estero già tagliati in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, nonchè i manufatti fabbricati con detti spezzoni".
Il terzo comma dell'art. 8 del
"Gli esercenti stabilimenti, nei quali si impiegano lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore rispettivamente non superiore a 20 e a 40 micron, nella fabbricazione di sacchi e di tele per sacchi, imballi e simili, debbono prestare cauzione pari al 10 % dell'imposta gravante sulla quantità massima di lamette custodite nel magazzino vincolato alla finanza".
Il primo comma dell'art. 10 del
"I fabbricanti di nastri artificiali e sintetici ottenuti da lamine e aventi la larghezza apparente superiore a 5 ma non a 100 millimetri ed uno spessore non superiore a 0,3 millimetri, debbono, almeno dieci giorni prima di iniziare la lavorazione, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, nella quale saranno indicati:
a) la ditta e chi la rappresenta;
b) la denominazione della località in cui si trova la fabbrica;
c) la qualità nonchè la quantità massima di nastri che la ditta intende produrre giornalmente".
Il paragrafo H) dell'art. 1 del
"H) Per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica polietilenica che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:
a) |
meno di |
11 |
gr. |
|
|
|
|
L. |
357 |
b) |
da |
11 |
" |
fino a |
30 |
|
" |
149 |
|
c) |
piu' di |
30 |
" |
" |
45 |
gr. |
" |
112 |
|
d) |
" |
45 |
" |
" |
150 |
" |
" |
91 |
|
e) |
" |
150 |
" |
" |
170 |
" |
" |
78 |
|
f) |
" |
170 |
" |
" |
200 |
" |
" |
60 |
|
g) |
" |
200 |
" |
" |
450 |
" |
" |
42 |
|
h) |
" |
450 |
" |
|
|
|
" |
23". |
E' soppresso il disposto con l'art. 22 del
I canoni unitari di abbonamento da determinare per l'anno 1969, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonchè per i filati di vetro, non possono superare le rispettive misure stabilite per l'anno 1968.
La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista per le lamette e rispettivi manufatti e confezioni, esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi con le aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 del
a) per le lamette e simili polietileniche e polipropileniche di cui ai precedenti articoli 12 e 13, esportate all'estero fino al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) per i manufatti fabbricati con le lamette di cui alla lettera a), esportati all'estero fino al settantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per le confezioni fabbricate con le lamette di cui alla precedente lettera a), esportate all'estero fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto valutata in L. 2.500.000.000 per l'anno finanziario 1969, viene compensata con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della
[2] Articolo così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Articolo così modificato dalla legge di conversione.
[6] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[10] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.