Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 01/08/1969 |
Numero: | 478 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili, con le seguenti modificazioni: |
§ 95.19.6E - Legge 1 agosto 1969, n. 478.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili
(G.U. 7 agosto 1969, n. 201)
E' convertito in legge il
-
- all'art. 2 le parole: “fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, sono sostituite con le parole: “fino al 31 dicembre 1969”;
- all'art. 6, terzo comma, le parole: a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1970;
- dopo l'art. 6, è aggiunto il seguente art. 6-bis:
“E' prorogata sino al 31 dicembre 1971 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'art. 1 del
Sono altresì prorogate sino alla stessa data le disposizioni fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma, previste dal citato
- all'art. 8 sono aggiunte le parole:
“Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nell'identica misura del 3,60 per cento.”;
- dopo l'art. 8, è aggiunto il seguente art. 8-bis:
La voce doganale ex 53.02 a) "Peli fini o grossolani, in massa; peli fini", inclusa dal
Numero e lettura della tariffa doganale |
Denominazione della merce |
Aliquota di imposta |
|
|
|
Da restituire sui prodotti esportati |
Di conguaglio sui prodotti importati |
ex 53.02 |
Peli fini o grossolani, in massa: |
|
|
|
ex B. altri: |
|
|
|
ex II peli fini: |
|
|
|
a) di coniglio d'angora |
(a) 3,60 |
(a) 3,60 |
|
b) di coniglio (escluso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato |
(a) 3,60 |
(a) 3,60 |
(a) Comprensiva dell'addizionale istituita con
- l'art. 9 è sostituito con il seguente:
“Il secondo comma dell'art. 5 della
Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi, l'imposta generale sull'entrata è dovuta con le modalità e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 2 della
- dopo l'art. 9, sono aggiunti i seguenti:
“Art. 9 bis.
L'art. 4, primo e terzo comma, del
"L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti."
Art. 9-ter. - Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 5 del
"a) prodotti di cui all'art. 12, lettera b), della
b) prodotti elencati nella tabella allegato b) alla
c) prodotti elencati nella tabella allegato c) alla
- l'art. 10 è sostituito con il seguente:
Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 9, 9-bis e 9-ter si applicano le disposizioni previste dal regio