§ 95.19.6E - Legge 1 agosto 1969, n. 478.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:01/08/1969
Numero:478


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili, con le seguenti modificazioni:


§ 95.19.6E - Legge 1 agosto 1969, n. 478.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili

(G.U. 7 agosto 1969, n. 201)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili, con le seguenti modificazioni:

     -

     - all'art. 2 le parole: “fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, sono sostituite con le parole: “fino al 31 dicembre 1969”;

     - all'art. 6, terzo comma, le parole: a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1970;

     - dopo l'art. 6, è aggiunto il seguente art. 6-bis:

     “E' prorogata sino al 31 dicembre 1971 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni.

     Sono altresì prorogate sino alla stessa data le disposizioni fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma, previste dal citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni.”;

     - all'art. 8 sono aggiunte le parole:

     “Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nell'identica misura del 3,60 per cento.”;

     - dopo l'art. 8, è aggiunto il seguente art. 8-bis:

     La voce doganale ex 53.02 a) "Peli fini o grossolani, in massa; peli fini", inclusa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905, nella tabella dei prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio alla importazione ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, è modificata come segue:

 

Numero e lettura della tariffa doganale

Denominazione della merce

Aliquota di imposta

 

 

Da restituire sui prodotti esportati

Di conguaglio sui prodotti importati

ex 53.02

Peli fini o grossolani, in massa:

 

 

 

ex B. altri:

 

 

 

ex II peli fini:

 

 

 

a) di coniglio d'angora

(a) 3,60

(a) 3,60

 

b) di coniglio (escluso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato

(a) 3,60

(a) 3,60

 

(a) Comprensiva dell'addizionale istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162, prorogata dal decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3.

 

     - l'art. 9 è sostituito con il seguente:

     “Il secondo comma dell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è abrogato.

     Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi, l'imposta generale sull'entrata è dovuta con le modalità e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni.”;

     - dopo l'art. 9, sono aggiunti i seguenti:

     “Art. 9 bis.

     L'art. 4, primo e terzo comma, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, numero 1309, modificato dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, e prorogato dal decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, convertito nella legge 7 dicembre 1967, n. 1155, è sostituito dal seguente:

     "L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti."

Art. 9-ter. - Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, sono sostituite dalle seguenti:

     "a) prodotti di cui all'art. 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,35 per cento;

     b) prodotti elencati nella tabella allegato b) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,90 per cento;

     c) prodotti elencati nella tabella allegato c) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 2,50 per cento.";

     - l'art. 10 è sostituito con il seguente:

     Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 9, 9-bis e 9-ter si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative all'accertamento e alla repressione delle violazioni.