§ 95.19.6b - Legge 29 maggio 1967, n. 370.
Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sul filati di lana ed istituzione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:29/05/1967
Numero:370

§ 95.19.6b - Legge 29 maggio 1967, n. 370.

Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sul filati di lana ed istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309.

(G.U. 13 giugno 1967, n. 146).

 

 

     Il primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

     "Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al precedente art. 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta all'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale nelle misure sotto indicate:

645

lane in massa

4%

ex 646

peli fini non nominati né compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria

4%

647

peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti

4%

648

cascami di lana e di peli fini, puri o misti

4%

649

sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti

4%

650

lane e peli, cardati o pettinati

4%

757

stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti, usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi

4%

     L'art. 4 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

     "L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti ovvero da ditte che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente art. 1, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

     A tal fine le imprese produttrici di feltri battuti devono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle Intendenze di finanza, per gli acquisti nel territorio dello Stato, o alla dogana, per l'importazione dall'estero, l'attività da esse esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante le veridicità della dichiarazione stessa nonchè un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che l'impresa interessata non esercita l'attività di filatura.

     Allo stesso scopo i fabbricanti che producono filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento debbono esibire alle Intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente art. 3, o alla Dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di tali filati.

     Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione di manufatti diversi da quelli contemplati dallo stesso primo comma ovvero vendute ad imprese esercenti attività diverse da quelle indicate nel comma medesimo, colui che utilizza le materie prime per i detti impieghi ovvero il venditore di esse è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 commisurata rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto d'impiego ovvero al prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante emissione di fattura o di altro equivalente documento".

     Il primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

     "Nel periodo in cui resterà in vigore l'addizionale speciale istituita dal precedente art. 3, per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, prevista dalla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, sono aumentate in relazione al maggior onere derivante dall'addizionale medesima, mediante la applicazione delle seguenti aliquote integrative:

     a) prodotti di cui all'art. 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 1,35 per cento;

     b) prodotti elencati nella tabella allegato B alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 1,90 per cento esclusi i feltri battuti;

     c) prodotti elencati nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 2,50 per cento".

     Il secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è soppresso.