§ 98.1.27421 - D.L. 23 ottobre 1964, n. 987 .
Modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/10/1964
Numero:987


Sommario
Art. 1.  Aliquote d'imposta per i filati delle varie fibre tessili artificiali e sintetiche
Art. 2.  Liquidazione e riscossione dell'imposta in abbonamento
Art. 3.  Infrazioni ai decreti ministeriali
Art. 4.  Deroga al Codice penale per la misura dell'ammenda
Art. 5.  Spese a carico delle ditte
Art. 6.  Servizi svolti dagli Uffici oltre l'orario normale
Art. 7.  Abrogazione di norme
Art. 8.  Validità dei canoni
Art. 9.  Entrata in vigore del decreto


§ 98.1.27421 - D.L. 23 ottobre 1964, n. 987 [1] .

Modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche.

(G.U. 27 ottobre 1964, n. 264)

 

     Art. 1. Aliquote d'imposta per i filati delle varie fibre tessili artificiali e sintetiche

     Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite, per i filati di fibre tessili appresso indicati, nelle seguenti misure:

     I) Per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili) la tassazione è stabilita come segue:

     A) per ogni chilogrammo di filato alla viscosa che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a)

meno di 25 grammi

L.

112

b)

grammi 25 fino a 40 grammi

"

92

c)

più di 40 grammi fino a 55 grammi

"

79

d)

più di 55 grammi fino a 80 grammi

"

71

e)

più di 80 grammi fino a 110 grammi

"

64

f)

più di 110 grammi fino a 175 grammi

"

60

g)

più di 175 grammi

"

36

     B) per ogni chilogrammo di filato all'acetato che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a)

meno di 25 grammi

L.

164

b)

grammi 25 fino a 55 grammi

"

94

c)

più di 55 grammi fino a 80 grammi

"

79

d)

più di 80 grammi fino a 110 grammi

"

71

e)

più di 110 grammi

"

67

     C) per ogni chilogrammo filato al cuprammonio che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a)

meno di 21 grammi

L.

139

b)

grammi 21 fino a 30 grammi

"

113

c)

più di 30 grammi fino a 50 grammi

"

92

d)

più di 50 grammi fino a 75 grammi

"

81

e)

più di 75 grammi

"

71

     D) per ogni chilogrammo di filato di fibre artificiali altre che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a)

meno di 21 grammi

L.

180

b)

grammi 21 fino a 30 grammi

"

124

c)

più di 30 grammi fino a 50 grammi

"

101

d)

più di 50 grammi fino a 75 grammi

"

89

e)

più di 75 grammi fino a 100 grammi

"

78

f)

più di 100 grammi

"

74

     E) per ogni chilogrammo di filato di fibre sintetiche poliammidiche che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a)

meno di 11 grammi

L.

539

b)

grammi 11 fino a 28 grammi

"

225

c)

più di 28 grammi fino a 48 grammi

"

193

d)

più di 48 grammi fino a 78 grammi

"

184

e)

più di 78 grammi fino a 118 grammi

"

169

f)

più di 118 grammi

"

100

     F) per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica polivinilica che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a)

meno di 41 grammi

L.

101

b)

grammi 41 fino a 50 grammi

"

95

c)

più di 50 grammi fino a 75 grammi

"

88

d)

più di 75 grammi fino a 100 grammi

"

83

e)

più di 100 grammi fino a 150 grammi

"

70

f)

più di 150 grammi

"

41

     G) per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica poliestere che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a)

meno di 11 grammi

L.

480

b)

grammi 11 fino a 30 grammi

"

200

c)

più di 30 grammi fino a 45 grammi

"

172

d)

più di 45 grammi fino a 100 grammi

"

164

e)

più di 100 grammi

"

150

     H) per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica polietilenica che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a)

meno di 11 grammi

L.

357

b)

da 11 grammi fino a 30 grammi

"

149

c)

più di 30 grammi fino a 45 grammi

"

112

d)

più di 45 grammi fino a 150 grammi

"

91

e)

più di 150 grammi fino a 170 grammi

"

78

f)

più di 170 grammi fino a 200 grammi

"

60

g)

più di 200 grammi fino a 450 grammi

"

42

h)

più di 450 grammi

"

23

      [2]

     I) per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica polistirolica che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a)

meno di 11 grammi

L.

455

b)

grammi 11 fino a 30 grammi

"

190

c)

più di 30 grammi fino a 45 grammi

"

128

d)

più di 45 grammi fino a 100 grammi

"

91

e)

più di 100 grammi fino a 200 grammi

"

55

f)

più di 200 grammi

"

25

     L) per ogni chilogrammo di fibra sintetica polipropilenica che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a)

meno di 11 grammi

L.

305

b)

grammi 11 fino a 30 grammi

"

127

c)

più di 30 grammi fino a 45 grammi

"

109

d)

più di 45 grammi fino a 100 grammi

"

104

e)

più di 100 grammi fino a 150 grammi

"

95

f)

più di 150 grammi fino a 450 grammi

"

75

g)

più di 450 grammi

"

41

     M) per ogni chilogrammo di filato di fibre sintetiche altre che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a)

meno di 11 grammi

L.

593

b)

grammi 11 fino a 30 grammi

"

248

c)

più di 30 grammi fino a 45 grammi

"

212

d)

più di 45 grammi fino a 100 grammi

"

202

e)

più di 100 grammi

"

185

     II) Per ogni chilogrammo di vetro a filamento continuo o discontinuo misurante:

a)

fino a 3000 metri

L.

25

b)

più di 3000 fino a 6000 metri

"

32

c)

più di 6000 fino a 12.000 metri

"

38

d)

più di 12.000 fino a 23.000 metri

"

45

e)

più di 23.000 fino a 46.000 metri

"

52

f)

più di 46.000 fino a 91.000 metri

"

73

g)

più di 91.000 fino a 151.000 metri

"

91

h)

più di 151.000 metri

"

109

     III) Agli effetti della tassazione, la lunghezza in metri per chilogrammo dei filati ritorti di cui al paragrafo II), viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

     IV) Agli effetti della tassazione, il numero dei grammi accertato corrispondente a 4500 metri dei filati ritorti di cui al paragrafo I) viene diviso per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

     V) Per ogni chilogrammo di filato costituito da filati semplici diversamente tassati si applica la media ponderale delle aliquote di imposta relative ai filati semplici di cui il filato ritorto è costituito.

     Sulle confezioni e sui manufatti tessili, sui cucirini, sugli spaghi, cordami, forzina, rafforzina, lusino e simili, importati dall'estero e fabbricati con filati soggetti a tassazione è dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote dell'imposta di fabbricazione vigente per i filati di cui risultano costituiti ovvero, nel caso di particolari manufatti, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

     Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui ai precedenti paragrafi I) e II) nonchè le disposizioni di cui al paragrafo IV) si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2. Liquidazione e riscossione dell'imposta in abbonamento

     L'imposta di fabbricazione per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili), per i filati di vetro a filamento continuo e discontinuo, continuerà a riscuotersi col sistema dell'abbonamento annuale determinato sulla base delle misure unitarie d'imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero delle filiere e della durata e tipo della lavorazione.

     Le modalità per l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta dovuta in abbonamento per i filati di cui al precedente comma sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 3. Infrazioni ai decreti ministeriali

     Le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti del Ministro per le finanze che saranno emanati in forza del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, nonchè del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa [3] da lire 600 mila a lire 6 milioni [4] .

 

          Art. 4. Deroga al Codice penale per la misura dell'ammenda

     Le disposizioni di cui al precedente art. 3 del presente decreto per quanto concerne la misura dell'ammenda, sono adottate in deroga all'art. 26 del Codice penale e delle sue successive modificazioni.

 

          Art. 5. Spese a carico delle ditte

     Sono a carico delle ditte interessate le spese per le operazioni eseguite per effetto delle denuncie di variazione degli elementi che entrano nel calcolo della liquidazione dell'imposta, per le operazioni relative alle esenzioni, alle restituzioni ovvero agli scarichi dell'imposta di fabbricazione sulle rate mensili liquidate nei confronti dei fabbricanti nonchè per le operazioni richieste dalle ditte stesse, nel loro interesse o per la concessione di una agevolezza fiscale.

 

          Art. 6. Servizi svolti dagli Uffici oltre l'orario normale

     Le spese relative ai servizi svolti dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione richiesti dalle ditte in anticipo o in prolungamento del normale orario di ufficio, debbono essere, in ogni caso, poste a carico delle ditte medesime con l'applicazione delle aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 21 febbraio 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1962.

 

          Art. 7. Abrogazione di norme

     Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) il n. 8 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

     b) l'art. 6 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

     c) il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

 

          Art. 8. Validità dei canoni

     I canoni di abbonamento stabiliti col decreto ministeriale 30 luglio 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 25 settembre 1963, restano in vigore sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che stabilisce nuovi canoni di abbonamento valevoli per il periodo intercorrente tra detta data e il 31 dicembre 1964.

 

          Art. 9. Entrata in vigore del decreto

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]   Convertito in legge dall'art. unico della L. 13 dicembre 1964, n. 1349.

[2]   Paragrafo così sostituito dall'art. 17, D.L. 2 luglio 1969, n. 319, convertito dalla L. 1 agosto 1969, n. 478.

[3]   Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[4]   Importi così elevati per effetto dell'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n 332, convertito dall'art. 1 della L. 27 novembre 1989, n. 384.