§ 95.19.61 - D.L. 7 ottobre 1965, n. 1118 .
Sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:07/10/1965
Numero:1118


Sommario
Art. 1.      E' sospesa per la durata di 2 anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui [...]
Art. 2.      I filati di lana e i relativi manufatti e confezioni esportati all'estero fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a fruire della restituzione [...]
Art. 3.      Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al precedente art. 1, per gli atti economici relativi al [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Nel periodo in cui resterà in vigore l'addizionale speciale istituita dal precedente art. 3, per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata [...]
Art. 6.      Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, [...]
Art. 7.      II Ministro per le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, la trasposizione delle voci delle cessate tariffe doganali, riportate nei provvedimenti in materia d'imposta generale [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 95.19.61 - D.L. 7 ottobre 1965, n. 1118 [1].

Sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana.

(G.U. 9 ottobre 1965, n. 254).

 

     Art. 1.

     E' sospesa per la durata di 2 anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui al punto V), lettere a) e b) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, numero 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266 [2].

     I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti dei filati indicati al primo comma sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.

 

          Art. 2.

     I filati di lana e i relativi manufatti e confezioni esportati all'estero fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a fruire della restituzione dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste al punto V), lettere a) e b) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

 

          Art. 3.

     Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al precedente art. 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757 modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta all'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale nelle misure sotto indicate:

645 Lane in massa 4%

ex 646 Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria 4%

647 Peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti 4%

648 Cascami di lana e di peli fini, puri o misti 4%

649 Sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti 4%

650 Lane e peli, cardati o pettinati 3,60 %.

757 Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti, usati, inservibili allo uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi 4% [3]

     Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate dall'art. 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal comma precedente nella misura del 4 per cento sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di slanatura ai reparti di impiego [4].

 

          Art. 4. [5]

     L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti [6] .

     A tal fine le imprese produttrici di feltri battuti devono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle Intendenze di finanza, per gli acquisti nel territorio dello Stato, o alla dogana, per l'importazione dall'estero, l'attività da esse esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante le veridicità della dichiarazione stessa nonchè un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che l'impresa interessata non esercita l'attività di filatura.

     Allo stesso scopo i fabbricanti che producono filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento debbono esibire alle Intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente art. 3, o alla Dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di tali filati.

     Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione di manufatti diversi da quelli contemplati dallo stesso primo comma ovvero vendute ad imprese esercenti attività diverse da quelle indicate nel comma medesimo, colui che utilizza le materie prime per i detti impieghi ovvero il venditore di esse è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 commisurata rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto d'impiego ovvero al prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante emissione di fattura o di altro equivalente documento.

 

          Art. 5.

     Nel periodo in cui resterà in vigore l'addizionale speciale istituita dal precedente art. 3, per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, prevista dalla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, sono aumentate in relazione al maggior onere derivante dall'addizionale medesima, mediante la applicazione delle seguenti aliquote integrative [7]:

     a) prodotti di cui all'art. 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,35 per cento [8] ;

     b) prodotti elencati nella tabella allegato b) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,90 per cento [9] ;

     c) prodotti elencati nella tabella allegato c) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 2,50 per cento [10].

     (Omissis) [11].

     In ogni caso, le aliquote di cui ai precedenti commi vanno ridotte di una percentuale pari al rapporto tra il peso delle materie prime non laniere effettivamente contenute nel prodotto ed il peso totale del prodotto stesso.

     Le disposizioni del presente articolo, concernenti la restituzione, si applicheranno per i prodotti esportati a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al novantesimo giorno successivo a quello in cui il decreto stesso avrà cessato di avere efficacia [12] .

 

          Art. 6.

     Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

 

          Art. 7.

     II Ministro per le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, la trasposizione delle voci delle cessate tariffe doganali, riportate nei provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata, nelle corrispondenti voci delle nuove tariffe dei dazi doganali d'importazione e delle loro modificazioni.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 4 dicembre 1965, n. 1309.

[2] Per una modifica al presente comma vedi l'art. 6 bis del D.L. 2 luglio 1969, n. 319.

[3] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. unico della L. 29 maggio 1967, n. 370.

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5] Articolo sostituito dalla legge di conversione e, successivamente, dall'art. unico, comma 2, L. 29 maggio 1967, n. 370.

[6] Gli originari commi 1 e 3 sono stati così sostituiti dall’attuale comma 1 per effetto dell'art. 9 bis del D.L. 2 luglio 1969, n. 319.

[7] Comma modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. unico della L. 29 maggio 1967, n. 370.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 9 ter del D.L. 2 luglio 1969, n. 319.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 9 ter del D.L. 2 luglio 1969, n. 319.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 9 ter del D.L. 2 luglio 1969, n. 319.

[11] Comma abrogato dall'art. unico della L. 29 maggio 1967, n. 370.

[12] Comma così modificato dalla legge di conversione.