§ 98.1.30305 - D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71.
Nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/01/1962
Numero:71


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      L'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è [...]


§ 98.1.30305 - D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71.

Nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato.

(G.U. 10 marzo 1962, n. 64)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, concernente il pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia ed uffici postali o con commutazione in vaglia cambiari;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;

     Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1. [1]

     (Omissis)

 

          Art. 2. [2]

     (Omissis)

 

          Art. 3.

     L'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali pagatori debbono pagare i titoli di spesa ai creditori che si presentino in persona o a chi sia nominativamente indicato nei titoli stessi e siano da loro conosciuti.

     Gli intestatari non conosciuti devono provare l'identità della loro persona, mediante attestazione di chi sia noto all'ufficiale pagatore.

     Quando questi non avesse modo di accertare la identità dell'intestatario, se egli è un pubblico funzionario, può richiedere la legalizzazione della firma dalla autorità locale, e se è un privato può esigere che la firma sia autenticata da un notaio.

     Il pagamento di somme non superiori alle lire seicentomila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale, fatta eccezione per la carta d'identità la quale è valida per i pagamenti d'importo non superiore alle lire sessantamila:

     1) passaporto;

     2) libretto personale di concessione ferroviaria per gli impiegati dello Stato in attività di servizio e in pensione;

     3) tessere di riconoscimento, con fotografia, rilasciate da Amministrazioni statali ai propri dipendenti;

     4) libretto per licenza di porto d'armi;

     5) tessera postale di riconoscimento;

     6) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli;

     7) carta d'identità.

     Ai soli fini dell'identificazione personale dei creditori, da parte degli ufficiali pagatori, i documenti indicati nel presente articolo hanno la validità di cinque anni o quella eventualmente maggiore stabilita per i documenti stessi".

 


[1]  Articolo modificato dal D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 ed abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21.