§ 95.21.13 – L. 31 maggio 1977, n. 247.
Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:31/05/1977
Numero:247


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, dopo l'art. 42, il seguente
Art. 2.      L'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Dopo l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente
Art. 4.      Per tutti gli adempimenti connessi con i rimborsi previsti dagli artt. 42 bis e44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come [...]
Art. 5.      All'emissione dei vaglia cambiari di cui agli artt. 42 bis e 44 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, la Banca d'Italia - [...]
Art. 6.      La Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, prima di trasmettere gli ordinativi diretti collettivi di cui agli artt. 42 bis e 44 bis del decreto del Presidente [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Le spese per i rimborsi e quelle per la corresponsione degli interessi effettuate a norma degli artt. 42 bis e44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 [...]
Art. 9.      I rimborsi d'imposta e il pagamento dei relativi interessi previsti dagli artt. 42 bis e 44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, [...]
Art. 10.      All'onere relativo al pagamento delle spese postali per la spedizione dei vaglia cambiari di cui all'art. 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.21.13 – L. 31 maggio 1977, n. 247.

Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(G.U. 3 giugno 1977, n. 150).

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, dopo l'art. 42, il seguente:

     "Art. 42 bis - (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata). Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata a norma dell'art. 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici delle imposte si avvalgono, di norma, della procedura di cui ai commi successivi, ad eccezione dei rimborsi riferibili a redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono mediante la formazione di elenchi, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, sottoscritti dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Gli elenchi di rimborso contengono i nomi degli aventi diritto per ordine alfabetico e, per ciascuno di essi, il numero di codice fiscale, le generalità, il domicilio fiscale, l'ammontare dell'importo da rimborsare nonchè quello degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

     Sulla base degli elenchi di rimborso inviati dagli uffici delle imposte, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro per le finanze, emette con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione d'ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia i cui numeri identificativi sono riportati nell'elenco di cui al comma precedente in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La relativa quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi riportati negli elenchi.

     I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

     Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

     Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro".

 

          Art. 2.

     L'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficio delle imposte procede mediante iscrizione in ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se più ampio, non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al contribuente.

     Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

     L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento".

 

          Art. 3.

     Dopo l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:

     "Art. 44 bis - (Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata). Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42 bis, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, includendo nel computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso.

     Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42 bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso art. 42 bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

     Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

     La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art. 42 bis, terzo comma.

     Gli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta e quelli corrispondenti per il pagamento degli interessi sono estinguibili a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui gli ordinativi stessi sono stati emessi".

 

          Art. 4.

     Per tutti gli adempimenti connessi con i rimborsi previsti dagli artt. 42 bis e44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, viene istituita in Roma una seconda sezione di Tesoreria provinciale dello Stato così denominata: "Banca d'Italia - Servizio di Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano".

     L'attività della predetta sezione, d'intesa tra l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria provinciale ed il Ministero del tesoro può essere estesa anche ad altre operazioni di Tesoreria dello Stato.

     La sottoscrizione dell'Istituto sui vaglia cambiari della Banca d'Italia, prevista al n. 5 dell'art. 88 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, può essere apposta in modo automatico.

 

          Art. 5.

     All'emissione dei vaglia cambiari di cui agli artt. 42 bis e 44 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria di cui al precedente articolo provvede entro sei mesi dalla data di emissione degli ordinativi. Gli ordinativi emessi e per i quali non sia possibile l'estinzione totale entro la chiusura dell'esercizio finanziario devono essere trasportati al nuovo esercizio per l'intero importo, rimanendone esclusa l'estinzione parziale [1].

     I vaglia cambiari restituiti alla predetta sezione di Tesoreria provinciale a causa di mancato recapito o per qualsiasi altra ragione vengono estinti dalla sezione medesima e il relativo controvalore viene versato all'entrata del bilancio dello Stato.

     Con apposita convenzione tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia vengono disciplinati i rapporti relativi all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia cambiari emessi ai sensi della presente legge.

 

          Art. 6.

     La Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, prima di trasmettere gli ordinativi diretti collettivi di cui agli artt. 42 bis e 44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza, verifica l'esatta imputazione della spesa, l'esistenza della disponibilità di stanziamento nonché la corrispondenza fra gli importi complessivi indicati negli elenchi, rispettivamente per rimborso d'imposta e per interessi, e l'importo del relativo ordinativo.

 

          Art. 7. [2]

     Gli ordinativi diretti collettivi di pagamento relativi ai rimborsi disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.

     La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di limitarli, per ogni titolo di spesa, ad una parte della documentazione.

 

          Art. 8.

     Le spese per i rimborsi e quelle per la corresponsione degli interessi effettuate a norma degli artt. 42 bis e44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, fanno carico rispettivamente ai capitoli 4769 e 4752 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     Fino a quando non saranno determinate le norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della regione Sicilia a termini dell'art. 12, punto 4), della legge 9 ottobre 1971, n. 825, i rimborsi, con i relativi interessi, da eseguire dalla predetta regione, a fronte dei tributi affluiti direttamente alle casse regionali, in forza del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, sono effettuati a cura dello Stato [3].

     La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato [4].

     I rimborsi effettuati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994 [5].

 

          Art. 9.

     I rimborsi d'imposta e il pagamento dei relativi interessi previsti dagli artt. 42 bis e 44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, sono effettuati, in relazione alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 1974, con ordinativi diretti collettivi integrati da elenchi formati in base ai dati contabili contenuti sui supporti magnetici, in possesso del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, risultanti dalle procedure automatizzate di liquidazione delle dichiarazioni predette.

     Gli ordinativi emessi nel corso dell'anno 1977 sono estinguibili entro tre mesi dal loro ricevimento da parte della competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, ferma restando la disposizione di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 5 della presente legge. Gli interessi sono calcolati fino al 31 dicembre 1976 e al 30 giugno 1977 rispettivamente per gli ordinativi di rimborso emessi nel primo semestre e per quelli emessi nel secondo semestre.

 

          Art. 10.

     All'onere relativo al pagamento delle spese postali per la spedizione dei vaglia cambiari di cui all'art. 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dalla presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annue, si provvede per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 12 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660.

[2] Articolo così sostituito dalla L. 31 ottobre 1978, n. 708.

[3] Comma così modificato dall'art. 14 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[4] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

[5] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto a decorrere 1° gennaio 1994.