§ 98.1.38817 - Circolare 14 gennaio 1998, n. 1 .
Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2 - Regime contributivo delle erogazioni previste [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/01/1998
Numero:1

§ 98.1.38817 - Circolare 14 gennaio 1998, n. 1 .

Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2 - Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello.

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

 

 

A tutti gli Enti iscritti 

 

Alle Sedi provinciali 

 

I.N.P.D.A.P. 

 

Direzione centrale 

 

Alle Sedi provinciali delle entrate contributive  

 

I.N.P.D.A.P. 

 

Ufficio II 

 

Alla Direzione generale dei Servizi periferici del 

 

Tesoro 

 

Alla Regione Valle d'Aosta 

 

Ai Commissari di governo delle Regioni e delle 

 

Province autonome di Trento e Bolzano 

 

Alle Direzioni provinciali del Tesoro 

e, p. c.: 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Dipartimento per la funzione pubblica 

 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

 

Gabinetto del Ministro 

 

Al Ministero del tesoro 

 

Gabinetto del Ministro 

 

Al Ministero dell'interno 

 

Gabinetto del Ministro 

 

Al Ministero della sanità 

 

Gabinetto del Ministro 

 

Alla Corte dei Conti 

 

Segretariato generale 

 

Alle Sezioni regionali della Corte dei Conti 

 

 

Premessa

L'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, fissa un sistema di decontribuzione fondato sulla esclusione dalla retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni nonché‚ dalla retribuzione pensionabile, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, delle erogazioni correlate dai rispettivi contratti collettivi ai risultati economici raggiunti.

 

 

Struttura della decontribuzione

Il primo comma del citato art. 2 stabilisce infatti che sono oggetto di decontribuzione le erogazioni:

a) previste dai contratti collettivi aziendali di secondo livello;

b) incerte nella corresponsione o nell'ammontare;

c) aventi una struttura correlata dallo stesso contratto collettivo, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico della impresa e dei suoi risultati.

In base al principio "tempus regit actum", la normativa in esame, entrata in vigore il 27 marzo 1997, si estende a tutte le erogazioni con le descritte caratteristiche decorrenti da tale data, anche se fondate su contratti previgenti.

 

 

Destinatari

Riguardando la decontribuzione esclusivamente le erogazioni previste da contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello, essa è destinata a produrre effetti soltanto nei confronti degli iscritti a questo Istituto il cui rapporto di lavoro non sia disciplinato dalla contrattazione collettiva di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro) sul pubblico impiego.

 

 

Ambito di applicazione

La decontribuzione vige entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita nell'anno solare di riferimento.

In fase di prima applicazione è previsto il raggiungimento di un tetto massimo dell'1 per cento fino al 31 dicembre 1997 e del 2 per cento entro il 1° gennaio 1998.

I successivi incrementi saranno disposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, attraverso appositi decreti, fino al raggiungimento della predetta soglia del 3 per cento.

In ogni caso la decontribuzione non si applica quando i trattamenti economici e normativi risultino inferiori, nell'anno solare di riferimento, a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Per l'anno solare in corso, le erogazioni che beneficiano della decontribuzione sono escluse dall'imponibile contributivo nella misura dell'1 per cento della retribuzione annua.

Più precisamente posto che per retribuzione contrattuale va intesa quella imponibile si precisa che per "anno solare di riferimento" è da ritenersi l'anno in cui avviene l'erogazione. Pertanto, il premio di produttività relativo al 1996 ma corrisposto nell'anno successivo sarà oggetto di decontribuzione nei limiti dell'1 per cento della retribuzione annua riferita al 1997.

L'aliquota da applicare non potrà che essere quella del 1997 in quanto elemento che contributivamente e, quindi, con riguardo alla determinazione della retribuzione da assoggettare a contributo, insiste nello stesso anno.

Pertanto eventuali pagamenti frazionati nell'anno dovranno essere sommati ai fini dell'applicazione del nuovo istituto normativo nell'anno considerato.

 

 

Modalità operative

Gli enti destinatari della normativa suesposta provvederanno alla determinazione dell'importo delle erogazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, in occasione dei versamenti contributivi afferenti il mese di dicembre.

Pertanto, l'ente interessato, effettuate le necessarie verifiche in ordine al contributo eventualmente pagato in corso d'anno, oggetto di decontribuzione, provvederà a versare i contributi afferenti gli stipendi del mese di dicembre, portando in detrazione quanto versato e non dovuto perché‚ nei limiti del "tetto" secondo le consuete modalità (quadro A. mod. 194/BD).

 

 

Sanzioni

Nell'ipotesi di violazione della normativa in esame, la legge commina sanzioni di diversa natura.

In base all'ultimo comma del citato art. 2 infatti, il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato della decontribuzione non soltanto è tenuto al versamento dei contributi evasi, ma è sottoposto altresì alle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nei confronti degli enti che indebitamente beneficiassero del regime di decontribuzione, le sedi in indirizzo provvederanno ad applicare le somme aggiuntive dovute sui contributi evasi secondo le istruzioni impartite con circolare n. 64496 del 29 maggio 1997. In ogni caso è fatta salva l'eventuale responsabilità penale del datore di lavoro la cui condotta integri altresì fattispecie penalmente rilevante.

 

 

Contributo di solidarietà

Le predette erogazioni sono assoggettate, nella stessa misura in cui sono escluse dalla retribuzione imponibile e pensionabile, ad un contributo di solidarietà del 10 per cento, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Detto principio, fissato dal terzo comma della norma in esame, non opera quando tali erogazioni sono già destinate a trattamenti pensionistici complementari.

Se poi tale ultima destinazione è soltanto parziale, il contributo di solidarietà si applicherà alla parte residua.

L'obbligo è posto a carico dei datori di lavoro i quali, nel mese di gennaio di ogni anno, dovranno pertanto provvedere al versamento sia del contributo di solidarietà, sia dei contributi relativi a quel mese, utilizzando l'unita distinta di versamento munita del visto della sede I.N.P.D.A.P. territorialmente competente.

Il mancato versamento del contributo di solidarietà determina l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui alla legge n. 662 del 1996.

Il Direttore generale

Lucia Mezzacapo

 

 

Allegato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO 2/VER. 

 

DISTINTA DI VERSAMENTO 

del contributo di solidarietà da versare all'I.N.P.D.A.P. - Direzione centrale entrate contributive per il tramite delle Sezioni provinciali di Tesoreria della Banca d'Italia. 

 

 

Codice ente 

 

 

 

 

 

ENTE 

 

 

Periodo di competenza 

 

Data mandato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mese 

Anno 

 

gg 

mm 

aa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICA DEL VERSAMENTO 

 

A) - per l'anno di competenza 

CASSA C.P.D.E.L. 

 

 

 

Data del 

Numero dei 

Importo su cui calcolare 

VERSAMENTI 

 

 

mandato 

dipendenti 

il contributo di solidarietà 

Contributi 

Somme 

 

 

 

 

in ragione del 10% 

 

aggiuntive 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) TOTALE L. 

 

 

 

 

 

B) - per gli anni precedenti 

CASSA C.P.D.E.L. 

 

 

 

Anno di 

Data del 

Numero dei 

Importo su cui calcolare 

VERSAMENTI 

 

 

rif.to 

mandato 

dipendenti 

il contributo di solidarietà 

Contributi 

Somme 

 

 

 

 

 

in ragione del 10% 

 

aggiuntive 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) TOTALE L. 

 

 

 

 

 

C) TOTALE VERSAMENTI (A + B) L. 

 

 

 

 

 

 

 

, lì 

 

Timbro 

Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

Riscontrata la corrispondenza tra gli importi lordi degli emolumenti corrisposti al personale dipendente,  

indicati nella presente distinta, e quelli dei relativi mandati di pagamento. Verificato esatto il versamento 

per quanto riportato ai quadri A e B del presente modello. 

 

 

, lì 

 

 

 

Timbro 

Il Tesoriere dell'Ente 

 

 

 

 

 

 

RISERVATO ALLA SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P. DI 

 

 

 

 

VERIFICATI e riscontrati regolari - in relazione agli emolumenti  

N.ro distinta accompagnamento 

 

imponibili - gli importi dei contributi indicati nella distinta di cui  

 

 

 

 

sopra. 

 

 

 

 

 

, lì 

 

 

 

Timbro 

Il Direttore della Sede 

 

 

 

 

 

 

RISERVATO ALLA SEDE I.N.P.D.A.P. 

 

ESTREMI DEL VERSAMENTO: 

 

Versamento in c/c/p alla Tesoreria provinciale 

 

Data quietanza 

 

Numero quietanza 

Versamento n. 

Data bollettino 

Numero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. C.