§ 98.1.39108 - Circolare 12 marzo 1998, n. 84/E .
I.V.A. - Art. 38-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 24, comma 22, legge 27 dicembre 1997, n. 449. Modalità di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/03/1998
Numero:84

§ 98.1.39108 - Circolare 12 marzo 1998, n. 84/E .

I.V.A. - Art. 38-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 24, comma 22, legge 27 dicembre 1997, n. 449. Modalità di effettuazione dei rimborsi I.V.A. Prestazione delle relative garanzie .

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.

 

 

Alla Direzione regionale delle entrate 

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Agli Uffici del Registro 

 

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Agli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto 

 

Ai Centri di servizio delle imposte dirette  

 

ed indirette  

 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento  

 

delle entrate 

 

Alla Direzione generale degli affari generali  

 

e del personale 

 

Al Segretariato generale 

 

Al Servizio per il controllo interno 

 

Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario 

 

Al Comando generale della Guardia di Finanza 

 

 

Premessa

A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 24, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 38-bis, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono stati forniti i primi chiarimenti con la circolare n. 29/E del 26 gennaio 1998 e con il comunicato stampa pubblicato in data 30 gennaio 1998 in merito alle modalità di presentazione delle richieste di rimborso I.V.A. Inoltre, con la suddetta circolare è stato fatto cenno, in attesa dell'approvazione del nuovo modello di garanzia, alle caratteristiche delle fideiussioni e polizze fideiussorie prestate a garanzia delle richieste di rimborso prodotte anteriormente al 31 dicembre 1997. Con la presente circolare si impartiscono ulteriori istruzioni in relazione al modello di garanzia approvato con decreto dirigenziale 20 febbraio 1998, [n. 1998/9178] pubblicato nella G.U. n. 45 del 24 febbraio 1998 e, in generale, in ordine alle nuove modalità di erogazione dei rimborsi e agli adempimenti da osservare, per la trattazione delle richieste di rimborso dei contribuenti, da parte degli Uffici I.V.A., degli Uffici delle Entrate e dei concessionari della riscossione.

 

 

1. Modalità di trattazione delle richieste di rimborso I.V.A. risultante dalla dichiarazione annuale.

Com'è noto, a norma dell'articolo 1 del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, i rimborsi I.V.A. sono erogati dai competenti concessionari della riscossione se d'importo non superiore a lire cinquecento milioni, mentre quelli superiori a tale limite sono corrisposti, per l'importo eccedente, dagli Uffici I.V.A. competenti o dagli Uffici delle Entrate, ove istituiti.

Per quanto riguarda le Modalità di esecuzione dei rimborsi da parte dei concessionari della riscossione, si fa presente che continuano ad applicarsi le istruzioni fornite con la circolare n. 119/E del 22 luglio 1994, fatta eccezione per alcuni particolari adempimenti da osservare a seguito delle disposizioni recate dal cennato art. 24, comma 22, della legge n. 449 del 1997, nonché delle esigenze di razionalizzazione delle modalità di presentazione delle richieste di rimborso Le stesse, infatti, com'è noto, a decorrere dal 1° febbraio 1998 devono essere presentate esclusivamente al concessionario della riscossione che provvede all'attribuzione di un unico numero cronologico valido anche per la trattazione delle richieste di rimborso da parte dell'Ufficio I.V.A. o dell'Ufficio delle Entrate ove istituito. Naturalmente per le istanze presentate con modello "G" relative a richieste di rimborso presentate negli anni precedenti e non effettuate, si dovrà attribuire un cronologico unico ma distinto rispetto a quello assegnato al modello VR Rimborsi.

1.1 Adempimenti dei concessionari della riscossione

In virtù delle nuove modalità di presentazione delle richieste di rimborso i concessionari della riscossione dovranno provvedere ai seguenti adempimenti: ritirare tutte le richieste di rimborso relative all'anno d'imposta 1997 presentate con il modello VR entro i seguenti termini:

- per le persone fisiche dal 1° febbraio al 30 giugno 1998; per i soggetti diversi, comprese le società ed enti controllanti, dal 1° febbraio al 30 aprile 1998;

- verificare, in deroga a quanto stabilito con la circolare n. 119/E del 22 luglio 1994, la legittimazione del sottoscrittore della richiesta, limitandosi ad acclarare che il soggetto d'imposta legittimato a richiedere il rimborso risulti negli archivi dell'Anagrafe Tributaria;

- attribuire alle richieste stesse (Mod.VR) il numero cronologico, che sarà unico con riferimento all'intero ambito provinciale di competenza e, comunque, con riferimento alla circoscrizione dell'Ufficio tributario competente;

- trasmettere, al massimo entro cinque giorni, agli Uffici finanziari la richiesta di rimborso; richiedere al contribuente, con apposito avviso, di cui al fac-simile allegato (allegato n. 1 appositamente adattato) la fidejussione e i documenti in esso indicati, precisando in particolare l'ammontare da garantire al netto del 10% di cui all'articolo 21 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567;

- accettare la fidejussione ed i documenti richiesti, verificando nel merito, in particolare, la legittimità della fideiussione e la sua sostanziale rispondenza al contenuto dello schema approvato con il decreto dirigenziale 20 febbraio 1998. Al riguardo, si richiama quanto stabilito in materia con la circolare n. 24 del 2 giugno 1980. Si raccomanda, inoltre, l'osservanza di quanto stabilito in materia di sospensione del termine di decadenza ai sensi dell'art. 57 del citato D.P.R. n. 633 del 1972. A tale proposito per i rimborsi relativi ad annualità anteriori all'anno 1997 il concessionario deve appurare presso l'Ufficio I.V.A. competente, entro cinque giorni dalla ricezione del Mod. G, se quest'ultimo aveva o meno, nel passato, già richiesto al contribuente i necessari documenti per istruire il rimborso. L'Ufficio I.V.A. comunica, nei successivi cinque giorni dal ricevimento della richiesta, i predetti elementi al concessionario della riscossione, il quale, nei successivi cinque giorni, provvede a richiedere al contribuente, se dovuta, la garanzia per il periodo di tempo indicato dall'Ufficio, in aggiunta al normale termine di decadenza dell'accertamento;

- trasmettere la fideiussione con la relativa documentazione, al più presto e, comunque, al massimo entro cinque giorni dal ricevimento, agli Uffici I.V.A. o delle Entrate;

- calcolare gli interessi sull'ammontare del rimborso, al netto del 10%, decorsi sessanta giorni dalla richiesta dello stesso, come stabilito dal D.M. 28 dicembre 1993, n. 567;

- comunicare all'agenzia di assicurazioni o alla banca garante, l'eventuale periodo di sospensione del termine di decadenza e, successivamente, la data di effettuazione del rimborso;

- pagare l'importo ammesso a rimborso, se non vi sono state sospensioni o revoche da parte dell'Ufficio I.V.A. o delle Entrate.

Le richieste di rimborso presentate dai soggetti non più intestatari di conto fiscale a seguito di cessazione dell'attività, che in precedenza venivano presentate all'Ufficio I.V.A., devono ora essere presentate ai concessionari della riscossione i quali devono attribuire il numero cronologico alla richiesta di rimborso, sospendere contestualmente la richiesta stessa ed astenersi dal richiedere i documenti di rito e, comunque, dall'erogare il rimborso medesimo, inviando entro cinque giorni la richiesta stessa all'Ufficio I.V.A. o delle Entrate competente, per la successiva trattazione.

Con analoga procedura i concessionari della riscossione dovranno provvedere a trattare le richieste di rimborso presentate dai curatori dei contribuenti falliti o sottoposti a procedure concorsuali, attesa la particolarità delle problematiche interessate, dei controlli da espletare e delle cautele da osservare da parte dei competenti Uffici I.V.A. o delle Entrate.

1.2 Adempimenti degli Uffici I.V.A. o delle Entrate

Come già rilevato, gli Uffici I.V.A. o delle Entrate devono provvedere alla liquidazione dei rimborsi di imposta per la parte eccedente l'importo di cinquecento milioni di lire. I concessionari provvedono in base alla richiesta ricevuta, anche successivamente alla scadenza del termine di 40 giorni, all'erogazione dei rimborsi di importo non superiore a lire cinquecento milioni, sulla base dell'unica richiesta e della fideiussione prestata dal contribuente, senza l'obbligo di presentare una nuova richiesta o una nuova fideiussione. In tal caso, naturalmente, non dovrà essere assegnato un nuovo numero cronologico ed i contribuenti conserveranno la posizione ad essi riservata nella graduatoria di esecuzione dei rimborsi.

È appena il caso di far presente che restano confermate le istruzioni impartite in ordine ai controlli che l'Ufficio deve eseguire successivamente all'erogazione del rimborso aventi ad oggetto la legittimità delle stesso e le pendenze in ordine alle quali devono ancora essere emessi o notificati i provvedimenti amministrativi garantiti dalla nuova fideiussione. Si precisa che i controlli inerenti i carichi pendenti e l'esistenza di provvedimenti già notificati ma non definiti, non essendo assistiti dalla nuova garanzia, devono essere espletati prima dell'effettuazione del rimborso, sia che lo stesso venga effettuato da parte del concessionario sia da parte dell'ufficio.

L'Ufficio, a tale fine, deve inviare al contribuente una prima richiesta di documentazione (fac-simile allegato n. 1) e provvedere ad effettuare l'istruttoria relativa. Inoltre si fa presente che con la nuova procedura è venuta meno la classificazione delle istanze di rimborso in "regolari" o "irregolari", prevista dalla circolare ministeriale n. 19 del 1993. Attualmente i rimborsi I.V.A. devono essere classificati soltanto in base alla presenza o all'assenza di carichi pendenti e procedimenti pendenti.

Dopo aver esaminato la richiesta di rimborso e la relativa documentazione, l'Ufficio, se il suddetto esame avrà avuto esito positivo, dovrà provvedere a disporre il rimborso per la parte di propria competenza, vale a dire per l'ammontare eccedente lire cinquecento milioni, ferma restando, naturalmente, la competenza del concessionario ad erogare il rimborso fino a concorrenza del suddetto importo.

 

 

2. Caratteristiche e modalità di presentazione della garanzia dei rimborsi I.V.A.

Dal 1° gennaio 1998 i contribuenti che richiedono il rimborso delle eccedenze di imposta sul valore aggiunto, dovranno prestare una delle garanzie previste dall'articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e cioè cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 o da un'impresa commerciale che, a giudizio dall'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

Si rileva, preliminarmente, che la garanzia assolve la stessa funzione e presenta le medesime caratteristiche, indipendentemente dalle modalità di erogazione del rimborso e dall'ammontare dello stesso.

La cennata garanzia, pertanto, dovrà essere prestata sia per l'erogazione dei rimborsi di competenza del concessionario della riscossione sia per quelli corrisposti dagli Uffici e, precisamente, quelli di importo superiore a cinquecento milioni di lire, sia per quelli infrannuali, sia per quelli riferiti a soggetti cessati senza conto fiscale, sia per quelli relativi a soggetti falliti.

La stessa fideiussione, naturalmente, va adattata per quanto di diverso (importo chiesto a rimborso e importo garantito, inizio del calcolo degli interessi ecc.) per i rimborsi di competenza del concessionario.

A tal fine si precisa che, se l'importo chiesto a rimborso supera i cinquecento milioni di lire, dovranno essere prestate due separate garanzie: una per il rimborso di competenza del concessionario della riscossione fino a lire cinquecento milioni, da presentare su richiesta di quest'ultimo e l'altra per la parte afferente il residuo importo da rimborsare a cura dell'Ufficio, a seguito della richiesta da parte dell'Ufficio stesso, con l'eventuale possibilità di emettere un'appendice integrativa, qualora successivamente all'emissione della garanzia si verifichi l'ipotesi di differimento dei termini di decadenza, a seguito della mancata presentazione di documenti all'Ufficio I.V.A. o al concessionario.

Per quanto concerne l'oggetto della garanzia in esame, si precisa che la stessa dovrà essere idonea a garantire all'Amministrazione finanziaria, entro il limite massimo dell'importo richiesto a rimborso, la restituzione totale o parziale delle somme e delle relative sanzioni, interessi e spese dovuti dal soggetto che ha chiesto il rimborso che si riveli successivamente non dovuto. Resta inteso, naturalmente, che in caso di proposizione di ricorso avverso l'atto di accertamento dell'Ufficio I.V.A., che riduca l'ammontare del rimborso o ne riconosca integralmente la non spettanza, occorrerà prestare la garanzia di cui all'ultimo comma dell'art. 38-bis in rassegna, avente una durata pari a quella della pendenza del procedimento contenzioso.

La garanzia prevista dal primo comma dell'articolo 38-bis più volte richiamato, inoltre, dal primo gennaio 1998, in virtù delle nuove disposizioni recate dal citato art. 24 della legge n. 449 del 1997, avrà ad oggetto, oltre agli indebiti rimborsi d'imposta, anche i crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione finanziaria (ad esempio accertamenti di maggiori imposta, sanzioni, relativi interessi, spese di notifica, ecc.). Tali crediti traggono origine da provvedimenti emessi dagli Uffici I.V.A. sia per la stessa annualità d'imposta, per la quale è stata chiesta la restituzione delle eccedenze I.V.A., sia per le annualità precedenti, purché notificati nel periodo di validità della garanzia stessa.

La garanzia in parola, pertanto, non potrà essere escussa, dopo l'eventuale pagamento del rimborso, per i crediti richiesti dall'Ufficio nel periodo di efficacia del contratto, venuti ad esistenza in epoca anteriore alla data di inizio della validità della garanzia (ad esempio accertamenti resisi definitivi in tale periodo, decisioni non definitive, ma favorevoli all'Ufficio, accertamenti emessi anteriormente alla suddetta data).

È appena il caso di rammentare che per le garanzie presentate entro il 31 dicembre 1997 continua ad applicarsi la disciplina precedente e cioè la limitazione dell'impegno a restituire solo l'indebito rimborso con riferimento all'annualità dedotta in contratto.

Per quanto concerne la durata della garanzia si richiamano le precisazioni già fornite con la circolare n. 29/E del 26 gennaio 1998.

Si ritiene di dover aggiungere che nel caso di ritardo della presentazione dei documenti o della garanzia e, quindi, di estensione del termine finale di efficacia della stessa ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'Ufficio o il concessionario della riscossione dovranno comunicare all'agenzia di assicurazioni, alla banca o al contribuente il termine finale dell'obbligazione fideiussoria, da indicare nel contratto di fideiussione o di polizza fideiussoria, così come richiesto nello schema di contratto allegato al citato decreto dirigenziale.

A tal fine si precisa che la predetta estensione del periodo di decadenza si applica, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, a decorrere dal 1° gennaio 1998. Conseguentemente, per le richieste di rimborso in corso, per le quali l'Ufficio ha già provveduto a richiedere la relativa documentazione, non ancora prodotta dai contribuenti interessati, la suddetta sospensione dei termini inizia a decorrere dal 1° gennaio 1998 e non rileva, ai fini del computo della stessa, il periodo anteriore alla medesima data già decorso.

Per motivi di opportunità, non essendo possibile stabilire il giorno esatto di effettiva erogazione del rimborso da parte degli Uffici I.V.A., è stato previsto, ai fini del computo degli interessi, un termine decorrente dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta del rimborso fino alla data di effettuazione dello stesso, che si presume ricadere in un arco temporale di 120 giorni dalla stipula del contratto.

In caso di coesistenza di più garanzie prestate da differenti società (diverse compagnie di assicurazione o compagnie e banche ognuna per un determinato importo parziale), ovvero dalla medesima società le stesse, per ovvi motivi di equità, devono essere escusse in misura proporzionale ai rispettivi ammontari.

Nelle ipotesi di più fideiussioni prestate per richieste di rimborso concernenti annualità diverse, dovranno essere escusse preventivamente le garanzie relative alla dichiarazione fiscale cui l'atto amministrativo si riferisce e successivamente quelle relative agli altri periodi d'imposta.

Per quanto attiene al regime delle eccezioni opponibili dal fideiussore, si fa presente che il soggetto garante dovrà corrispondere, ogni eccezione rimossa, le somme richieste dall'Ufficio nei limiti dell'importo garantito, sempreché l'obbligazione non sia stata già adempiuta dal contribuente.

Non potrà, pertanto, essere eccepito in particolare il mancato pagamento dei premi e dei corrispettivi da parte del contraente né potrà essere invocato il beneficio della preventiva escussione del contribuente inadempiente.

Sotto il profilo della forma del contratto si ribadisce che la fideiussione o la polizza fideiussoria devono essere intestate all'Ufficio I.V.A. o all'Ufficio delle Entrate, ove istituito, e devono rispecchiare sostanzialmente lo schema allegato al decreto dirigenziale più volte menzionato.

Ovviamente, qualora la garanzia sia prestata da una banca, la stessa, non essendovi tenuta, ometterà l'attestazione del possesso dei requisiti di cui alla legge n. 348 del 1982. Naturalmente sono applicabili a tale garanzia le agevolazioni tributarie previste in materia di esonero dall'imposta di registro; gli atti in questione sono, infatti, da ricomprendere tra quelli previsti dall'articolo 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione.

È appena il caso di rammentare, comunque, che ove tali atti dovessero essere presentati per la registrazione, si renderà applicabile l'imposta di registro in misura fissa (attualmente lire 250.000).

Si richiama l'attenzione degli Uffici I.V.A. e dei concessionari della riscossione sull'imprescindibile necessità dell'accurato controllo del contratto di fideiussione, attesa l'importante funzione dello stesso nell'economia del riformato articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di accelerare l'esecuzione dei rimborsi I.V.A.

È appena il caso di far presente che nulla è variato in ordine alle ipotesi di esonero dall'obbligo di presentazione della garanzia previste in passato sulla base di disposizioni di legge e di specifiche declaratorie ministeriali.

Da ultimo si fa presente che le garanzie afferenti la rateizzazione dell'imposta o l'accertamento con adesione non sono soggette alle disposizioni illustrate con la presente circolare.

 

 

3. Verifica di esistenza.

Al riguardo pare opportuno precisare che nell'ambito dei controlli da effettuare, ai fini della eventuale sospensione del rimborso, riveste notevole rilevanza, per le implicazioni in termini di tutela degli interessi erariali, la verifica dell'esistenza del soggetto richiedente il rimborso medesimo da parte degli Uffici I.V.A. Gli Uffici devono, pertanto, ferma restando la loro esclusiva competenza e discrezionalità in tale materia, effettuare i controlli adeguati al caso concreto (accesso di propri impiegati, di militari della Guardia di finanza o di altre autorità: vigili urbani, carabinieri, ecc., eseguire appuramenti tramite telefax o telefonicamente presso gli uffici pubblici ecc.).

Naturalmente, l'esame stesso potrà essere ritenuto superfluo nei casi in cui l'esistenza del contribuente sia di assoluta notorietà, ovvero nei casi in cui gli Uffici, per personale conoscenza o sulla base di fondati elementi in proprio possesso (analoghe richieste per anni precedenti, trattazione di pratiche per altri fini concernenti lo stesso richiedente, ecc.), ritengano di non dover dare corso all'accertamento in questione.

 

 

4. Rimborsi infrannuali.

L'esecuzione dei rimborsi I.V.A. infrannuali di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, dovrà essere effettuata esclusivamente su disposizione dell'Ufficio I.V.A. competente o dell'Ufficio delle Entrate, se istituito, ai quali dovranno essere presentate le relative richieste con le modalità ed entro i termini previsti dal D.M. 15 febbraio 1979 del Ministro delle finanze.

Si segnala in particolare che per tale speciale tipologia di rimborsi, dovrà essere attribuito un autonomo numero cronologico e formata da parte dei medesimi Uffici un'apposita graduatoria come chiarito con circolare n. 249/E del 9 settembre 1997.

La garanzia da produrre deve essere, naturalmente, quella contenuta nel decreto dirigenziale 20 febbraio 1998 che si allega alla presente (allegato n. 2) compilando, ovviamente, le sole parti del modello relative a tale tipo di rimborso.

I controlli da effettuare, compresa la verifica dell'esistenza del soggetto richiedente per la quale vale quanto detto nel paragrafo precedente, sono quelli illustrati con la circolare n. 19 dell'11 agosto 1993 e circolare n. 143/E del 9 agosto 1994.

 

 

5. Cessione del credito I.V.A.

In relazione alla particolare ipotesi di rimborsi da eseguire a seguito di una cessione del credito I.V.A., disciplinata dall'articolo 5, comma 4-ter, della legge 13 maggio 1988, n. 154 di conversione del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, si fa presente che gli atti di cessione in discorso devono essere notificati sia al concessionario della riscossione che all'Ufficio tributario per gli adempimenti di competenza (erogazione dei rimborsi, esecuzione dei controlli, ed eventuale applicazione delle sanzioni, così come previsto dalle disposizioni contenute nella circolare n. 192/E del 1997).

Sia i concessionari della riscossione che gli Uffici tributari devono controllare la regolarità della procedura prescritta dalla citata legge n. 154 del 1988 e cioè che l'atto di cessione sia redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio e che dall'atto risulti la previsione dell'obbligo di notifica della cessione medesima all'Ufficio tributario e al concessionario della riscossione.

 

 

6. I.V.A. di gruppo.

Com'è noto le nuove modalità di presentazione delle richieste di rimborso I.V.A. riguardano anche le Società controllanti e controllate. In proposito è opportuno fornire alcune precisazioni in ordine agli adempimenti da osservare da parte degli Uffici e dei concessionari della riscossione.

Nell'ipotesi in cui la Società controllante scelga di chiedere a rimborso l'eccedenza d'imposta del gruppo risultante dal prospetto riepilogativo, la stessa dovrà presentare al concessionario per la riscossione il mod. 26 PR e tutte le garanzie, comprese quelle presentate dalle controllate.

Il concessionario entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso dovrà inviare il mod. 26 PR e le garanzie all'Ufficio I.V.A. (o delle Entrate) della società controllante.

Quest'ultimo ufficio, eseguiti i controlli preventivi già esposti, dovrà inviare agli Uffici delle società controllate territorialmente competenti le garanzie dalle stesse presentate.

Va da sé che, anche per i rimborsi dell'I.V.A. di gruppo, deve essere presentata la fideiussione, prevista dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, di cui al decreto dirigenziale 20 febbraio 1998.

Anche in tal caso il concessionario della riscossione provvederà ad effettuare il rimborso richiesto dalla società controllante fino all'importo di cinquecento milioni di lire, mentre per l'importo eccedente tale limite dovrà provvedere l'Ufficio I.V.A. (o delle Entrate) della controllante.

Per l'esecuzione dei controlli concernenti l'I.V.A. di gruppo il concessionario e gli Uffici tributari procederanno nei modi esposti nei precedenti paragrafi.

Si pregano gli Uffici e le Associazioni in indirizzo di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

 

 

Allegato 1

RACCOMANDATA

Tassa a carico del destinatario

 

 

 

Ufficio IVA di 

 

Ditta 

 

Reparto 

 

Piano 

 

Stanza 

 

Funzionario 

 

Tel.  

 

Avviso n.  

 

Oggetto: 

Rimborso Anno 

 

 

Cronologico n.  

 

 

Partita IVA 

 

Il sottoscritto Direttore dell'Ufficio IVA, ai sensi dell'art. 51, comma 2, e dell'art. 38-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 24, comma 22, della L. 27 dicembre 1997, n. 449,

INVITA

la S.V. a presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, la documentazione, in originale e copia, contrassegnata qui di seguito:

A) Atto di fideiussione, polizza fideiussoria o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, con validità pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento e cioè al 31 dicembre .....

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, se tra la data di notifica della richiesta dei documenti da parte dell'Ufficio e la data della loro consegna, intercorre un periodo superiore ai 15 giorni, il termine di decadenza di cui sopra è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data della loro consegna.

Tale garanzia concerne l'importo richiesto a rimborso ed i relativi interessi per il periodo calcolati al tasso del 5%, nonché gli eventuali interessi maturati dal 90° giorno della presentazione della dichiarazione e fino al 120° giorno successivo alla data di rilascio della polizza, calcolati al tasso di interesse vigente nel periodo.

La garanzia, fino a concorrenza dell'importo rimborsato e relativi interessi, riguarda il pagamento totale o parziale delle somme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, compresi relativi interessi e le spese e sanzioni connesse dovute a seguito di atto amministrativo notificato entro il periodo di validità del contratto per:

- eccedenze d'imposta che risultino indebitamente rimborsate al contraente, relativamente all'anno cui si riferisce la garanzia;

- crediti vantati allo stesso titolo dall'amministrazione nei confronti del contraente, relativi all'anno cui si riferisce il rimborso, nonché a quelli precedenti.

B) Certificato unico del registro delle imprese istituito con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, uso rimborso IVA.

C) Certificato di iscrizione al registro prefettizio;

D) Scelta delle modalità di riscossione, redatta sul modello allegato, effettuata dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale o dal liquidatore; indicazione delle coordinate del conto bancario (CAB, Codice ABI, Numero Conto);

Nel caso di scelta effettuata da eredi, allegare alla richiesta:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risultino gli eredi;

- certificato di presentata dichiarazione di successione ereditaria (Mod. 240).

E) Qualora per l'anno relativo al rimborso sia stato presentato l'accertamento con adesione, occorre produrre copia dell'istanza e dei pagamenti effettuati.

F) Per le società cessate, copia conforme dell'atto di scioglimento o copia conforme del bilancio finale di liquidazione depositato, ovvero altro atto da cui risulti il destinatario del credito richiesto a rimborso.

AVVERTE

che non ottemperando all'invito entro il suddetto termine, non si può procedere all'effettuazione del rimborso richiesto né sono dovuti gli interessi moratori, inoltre ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, il termine di decadenza è differito di un tempo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data della loro consegna.

L'erogazione del rimborso, a prescindere dalla presentazione della documentazione suddetta, è comunque subordinata alla mancanza di pendenze in materia di I.V.A.

A tale scopo, ad evitare la sospensione dell'effettuazione del rimborso e, quindi, l'inoperatività della fideiussione, è necessario produrre in contemporanea le prove (ricevute dei versamenti ecc.) dell'avvenuto pagamento delle eventuali pendenze ovvero per i provvedimenti in corso o in contestazione, apposita garanzia.

COMUNICA

 

che la relativa pratica viene trattata presso questo Ufficio dal servizio sopra indicato ed è stata assegnata al  

dipendente 

 

Al servizio è preposto come responsabile il funzionario 

 

Si potrà prendere visione dei relativi atti e del procedimento nei giorni 

 

N.B. La documentazione richiesta deve essere presentata in unica soluzione. I documenti di cui alle lettere B) e C) al fine di accelerare l'erogazione del rimborso, possono essere prodotti spontaneamente, qualora già in possesso del contribuente ed in corso di validità (1 mese dal rilascio); in caso contrario sarà compito dell'amministrazione acquisire d'ufficio i documenti occorrenti (art. 18, commi 2 e 3, legge 7 agosto 1990, n. 241.)

Solo per il concessionario:

L'ammontare della franchigia del 10 per cento è pari a lire . . . . . . . . . .

L'ammontare del rimborso del concessionario è pari a lire . . . . . . . . . . . oltre gli interessi.

 

 

Allegato 2