Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/03/1998 |
Numero: | 84 |
§ 98.1.39108 - Circolare 12 marzo 1998, n. 84/E .
I.V.A. - Art. 38-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 24, comma 22, legge 27 dicembre 1997, n. 449. Modalità di effettuazione dei rimborsi I.V.A. Prestazione delle relative garanzie .
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.
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Alla Direzione regionale delle entrate |
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Agli Uffici delle entrate |
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Agli Uffici del Registro |
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Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette |
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Agli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto |
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Ai Centri di servizio delle imposte dirette |
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ed indirette |
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Alle Direzioni centrali del Dipartimento |
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delle entrate |
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Alla Direzione generale degli affari generali |
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e del personale |
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Al Segretariato generale |
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Al Servizio per il controllo interno |
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Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario |
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Al Comando generale della Guardia di Finanza |
Premessa
A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 24, comma 22, della
1. Modalità di trattazione delle richieste di rimborso I.V.A. risultante dalla dichiarazione annuale.
Com'è noto, a norma dell'articolo 1 del
Per quanto riguarda le Modalità di esecuzione dei rimborsi da parte dei concessionari della riscossione, si fa presente che continuano ad applicarsi le istruzioni fornite con la
1.1 Adempimenti dei concessionari della riscossione
In virtù delle nuove modalità di presentazione delle richieste di rimborso i concessionari della riscossione dovranno provvedere ai seguenti adempimenti: ritirare tutte le richieste di rimborso relative all'anno d'imposta 1997 presentate con il modello VR entro i seguenti termini:
- per le persone fisiche dal 1° febbraio al 30 giugno 1998; per i soggetti diversi, comprese le società ed enti controllanti, dal 1° febbraio al 30 aprile 1998;
- verificare, in deroga a quanto stabilito con la
- attribuire alle richieste stesse (Mod.VR) il numero cronologico, che sarà unico con riferimento all'intero ambito provinciale di competenza e, comunque, con riferimento alla circoscrizione dell'Ufficio tributario competente;
- trasmettere, al massimo entro cinque giorni, agli Uffici finanziari la richiesta di rimborso; richiedere al contribuente, con apposito avviso, di cui al fac-simile allegato (allegato n. 1 appositamente adattato) la fidejussione e i documenti in esso indicati, precisando in particolare l'ammontare da garantire al netto del 10% di cui all'articolo 21 del
- accettare la fidejussione ed i documenti richiesti, verificando nel merito, in particolare, la legittimità della fideiussione e la sua sostanziale rispondenza al contenuto dello schema approvato con il decreto dirigenziale 20 febbraio 1998. Al riguardo, si richiama quanto stabilito in materia con la
- trasmettere la fideiussione con la relativa documentazione, al più presto e, comunque, al massimo entro cinque giorni dal ricevimento, agli Uffici I.V.A. o delle Entrate;
- calcolare gli interessi sull'ammontare del rimborso, al netto del 10%, decorsi sessanta giorni dalla richiesta dello stesso, come stabilito dal
- comunicare all'agenzia di assicurazioni o alla banca garante, l'eventuale periodo di sospensione del termine di decadenza e, successivamente, la data di effettuazione del rimborso;
- pagare l'importo ammesso a rimborso, se non vi sono state sospensioni o revoche da parte dell'Ufficio I.V.A. o delle Entrate.
Le richieste di rimborso presentate dai soggetti non più intestatari di conto fiscale a seguito di cessazione dell'attività, che in precedenza venivano presentate all'Ufficio I.V.A., devono ora essere presentate ai concessionari della riscossione i quali devono attribuire il numero cronologico alla richiesta di rimborso, sospendere contestualmente la richiesta stessa ed astenersi dal richiedere i documenti di rito e, comunque, dall'erogare il rimborso medesimo, inviando entro cinque giorni la richiesta stessa all'Ufficio I.V.A. o delle Entrate competente, per la successiva trattazione.
Con analoga procedura i concessionari della riscossione dovranno provvedere a trattare le richieste di rimborso presentate dai curatori dei contribuenti falliti o sottoposti a procedure concorsuali, attesa la particolarità delle problematiche interessate, dei controlli da espletare e delle cautele da osservare da parte dei competenti Uffici I.V.A. o delle Entrate.
1.2 Adempimenti degli Uffici I.V.A. o delle Entrate
Come già rilevato, gli Uffici I.V.A. o delle Entrate devono provvedere alla liquidazione dei rimborsi di imposta per la parte eccedente l'importo di cinquecento milioni di lire. I concessionari provvedono in base alla richiesta ricevuta, anche successivamente alla scadenza del termine di 40 giorni, all'erogazione dei rimborsi di importo non superiore a lire cinquecento milioni, sulla base dell'unica richiesta e della fideiussione prestata dal contribuente, senza l'obbligo di presentare una nuova richiesta o una nuova fideiussione. In tal caso, naturalmente, non dovrà essere assegnato un nuovo numero cronologico ed i contribuenti conserveranno la posizione ad essi riservata nella graduatoria di esecuzione dei rimborsi.
È appena il caso di far presente che restano confermate le istruzioni impartite in ordine ai controlli che l'Ufficio deve eseguire successivamente all'erogazione del rimborso aventi ad oggetto la legittimità delle stesso e le pendenze in ordine alle quali devono ancora essere emessi o notificati i provvedimenti amministrativi garantiti dalla nuova fideiussione. Si precisa che i controlli inerenti i carichi pendenti e l'esistenza di provvedimenti già notificati ma non definiti, non essendo assistiti dalla nuova garanzia, devono essere espletati prima dell'effettuazione del rimborso, sia che lo stesso venga effettuato da parte del concessionario sia da parte dell'ufficio.
L'Ufficio, a tale fine, deve inviare al contribuente una prima richiesta di documentazione (fac-simile allegato n. 1) e provvedere ad effettuare l'istruttoria relativa. Inoltre si fa presente che con la nuova procedura è venuta meno la classificazione delle istanze di rimborso in "regolari" o "irregolari", prevista dalla
Dopo aver esaminato la richiesta di rimborso e la relativa documentazione, l'Ufficio, se il suddetto esame avrà avuto esito positivo, dovrà provvedere a disporre il rimborso per la parte di propria competenza, vale a dire per l'ammontare eccedente lire cinquecento milioni, ferma restando, naturalmente, la competenza del concessionario ad erogare il rimborso fino a concorrenza del suddetto importo.
2. Caratteristiche e modalità di presentazione della garanzia dei rimborsi I.V.A.
Dal 1° gennaio 1998 i contribuenti che richiedono il rimborso delle eccedenze di imposta sul valore aggiunto, dovranno prestare una delle garanzie previste dall'articolo 38-bis del
Si rileva, preliminarmente, che la garanzia assolve la stessa funzione e presenta le medesime caratteristiche, indipendentemente dalle modalità di erogazione del rimborso e dall'ammontare dello stesso.
La cennata garanzia, pertanto, dovrà essere prestata sia per l'erogazione dei rimborsi di competenza del concessionario della riscossione sia per quelli corrisposti dagli Uffici e, precisamente, quelli di importo superiore a cinquecento milioni di lire, sia per quelli infrannuali, sia per quelli riferiti a soggetti cessati senza conto fiscale, sia per quelli relativi a soggetti falliti.
La stessa fideiussione, naturalmente, va adattata per quanto di diverso (importo chiesto a rimborso e importo garantito, inizio del calcolo degli interessi ecc.) per i rimborsi di competenza del concessionario.
A tal fine si precisa che, se l'importo chiesto a rimborso supera i cinquecento milioni di lire, dovranno essere prestate due separate garanzie: una per il rimborso di competenza del concessionario della riscossione fino a lire cinquecento milioni, da presentare su richiesta di quest'ultimo e l'altra per la parte afferente il residuo importo da rimborsare a cura dell'Ufficio, a seguito della richiesta da parte dell'Ufficio stesso, con l'eventuale possibilità di emettere un'appendice integrativa, qualora successivamente all'emissione della garanzia si verifichi l'ipotesi di differimento dei termini di decadenza, a seguito della mancata presentazione di documenti all'Ufficio I.V.A. o al concessionario.
Per quanto concerne l'oggetto della garanzia in esame, si precisa che la stessa dovrà essere idonea a garantire all'Amministrazione finanziaria, entro il limite massimo dell'importo richiesto a rimborso, la restituzione totale o parziale delle somme e delle relative sanzioni, interessi e spese dovuti dal soggetto che ha chiesto il rimborso che si riveli successivamente non dovuto. Resta inteso, naturalmente, che in caso di proposizione di ricorso avverso l'atto di accertamento dell'Ufficio I.V.A., che riduca l'ammontare del rimborso o ne riconosca integralmente la non spettanza, occorrerà prestare la garanzia di cui all'ultimo comma dell'art. 38-bis in rassegna, avente una durata pari a quella della pendenza del procedimento contenzioso.
La garanzia prevista dal primo comma dell'articolo 38-bis più volte richiamato, inoltre, dal primo gennaio 1998, in virtù delle nuove disposizioni recate dal citato art. 24 della
La garanzia in parola, pertanto, non potrà essere escussa, dopo l'eventuale pagamento del rimborso, per i crediti richiesti dall'Ufficio nel periodo di efficacia del contratto, venuti ad esistenza in epoca anteriore alla data di inizio della validità della garanzia (ad esempio accertamenti resisi definitivi in tale periodo, decisioni non definitive, ma favorevoli all'Ufficio, accertamenti emessi anteriormente alla suddetta data).
È appena il caso di rammentare che per le garanzie presentate entro il 31 dicembre 1997 continua ad applicarsi la disciplina precedente e cioè la limitazione dell'impegno a restituire solo l'indebito rimborso con riferimento all'annualità dedotta in contratto.
Per quanto concerne la durata della garanzia si richiamano le precisazioni già fornite con la
Si ritiene di dover aggiungere che nel caso di ritardo della presentazione dei documenti o della garanzia e, quindi, di estensione del termine finale di efficacia della stessa ai sensi dell'art. 57 del
A tal fine si precisa che la predetta estensione del periodo di decadenza si applica, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del
Per motivi di opportunità, non essendo possibile stabilire il giorno esatto di effettiva erogazione del rimborso da parte degli Uffici I.V.A., è stato previsto, ai fini del computo degli interessi, un termine decorrente dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta del rimborso fino alla data di effettuazione dello stesso, che si presume ricadere in un arco temporale di 120 giorni dalla stipula del contratto.
In caso di coesistenza di più garanzie prestate da differenti società (diverse compagnie di assicurazione o compagnie e banche ognuna per un determinato importo parziale), ovvero dalla medesima società le stesse, per ovvi motivi di equità, devono essere escusse in misura proporzionale ai rispettivi ammontari.
Nelle ipotesi di più fideiussioni prestate per richieste di rimborso concernenti annualità diverse, dovranno essere escusse preventivamente le garanzie relative alla dichiarazione fiscale cui l'atto amministrativo si riferisce e successivamente quelle relative agli altri periodi d'imposta.
Per quanto attiene al regime delle eccezioni opponibili dal fideiussore, si fa presente che il soggetto garante dovrà corrispondere, ogni eccezione rimossa, le somme richieste dall'Ufficio nei limiti dell'importo garantito, sempreché l'obbligazione non sia stata già adempiuta dal contribuente.
Non potrà, pertanto, essere eccepito in particolare il mancato pagamento dei premi e dei corrispettivi da parte del contraente né potrà essere invocato il beneficio della preventiva escussione del contribuente inadempiente.
Sotto il profilo della forma del contratto si ribadisce che la fideiussione o la polizza fideiussoria devono essere intestate all'Ufficio I.V.A. o all'Ufficio delle Entrate, ove istituito, e devono rispecchiare sostanzialmente lo schema allegato al decreto dirigenziale più volte menzionato.
Ovviamente, qualora la garanzia sia prestata da una banca, la stessa, non essendovi tenuta, ometterà l'attestazione del possesso dei requisiti di cui alla
È appena il caso di rammentare, comunque, che ove tali atti dovessero essere presentati per la registrazione, si renderà applicabile l'imposta di registro in misura fissa (attualmente lire 250.000).
Si richiama l'attenzione degli Uffici I.V.A. e dei concessionari della riscossione sull'imprescindibile necessità dell'accurato controllo del contratto di fideiussione, attesa l'importante funzione dello stesso nell'economia del riformato articolo 38-bis del
È appena il caso di far presente che nulla è variato in ordine alle ipotesi di esonero dall'obbligo di presentazione della garanzia previste in passato sulla base di disposizioni di legge e di specifiche declaratorie ministeriali.
Da ultimo si fa presente che le garanzie afferenti la rateizzazione dell'imposta o l'accertamento con adesione non sono soggette alle disposizioni illustrate con la presente circolare.
3. Verifica di esistenza.
Al riguardo pare opportuno precisare che nell'ambito dei controlli da effettuare, ai fini della eventuale sospensione del rimborso, riveste notevole rilevanza, per le implicazioni in termini di tutela degli interessi erariali, la verifica dell'esistenza del soggetto richiedente il rimborso medesimo da parte degli Uffici I.V.A. Gli Uffici devono, pertanto, ferma restando la loro esclusiva competenza e discrezionalità in tale materia, effettuare i controlli adeguati al caso concreto (accesso di propri impiegati, di militari della Guardia di finanza o di altre autorità: vigili urbani, carabinieri, ecc., eseguire appuramenti tramite telefax o telefonicamente presso gli uffici pubblici ecc.).
Naturalmente, l'esame stesso potrà essere ritenuto superfluo nei casi in cui l'esistenza del contribuente sia di assoluta notorietà, ovvero nei casi in cui gli Uffici, per personale conoscenza o sulla base di fondati elementi in proprio possesso (analoghe richieste per anni precedenti, trattazione di pratiche per altri fini concernenti lo stesso richiedente, ecc.), ritengano di non dover dare corso all'accertamento in questione.
4. Rimborsi infrannuali.
L'esecuzione dei rimborsi I.V.A. infrannuali di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del
Si segnala in particolare che per tale speciale tipologia di rimborsi, dovrà essere attribuito un autonomo numero cronologico e formata da parte dei medesimi Uffici un'apposita graduatoria come chiarito con
La garanzia da produrre deve essere, naturalmente, quella contenuta nel decreto dirigenziale 20 febbraio 1998 che si allega alla presente (allegato n. 2) compilando, ovviamente, le sole parti del modello relative a tale tipo di rimborso.
I controlli da effettuare, compresa la verifica dell'esistenza del soggetto richiedente per la quale vale quanto detto nel paragrafo precedente, sono quelli illustrati con la
5. Cessione del credito I.V.A.
In relazione alla particolare ipotesi di rimborsi da eseguire a seguito di una cessione del credito I.V.A., disciplinata dall'articolo 5, comma 4-ter, della
Sia i concessionari della riscossione che gli Uffici tributari devono controllare la regolarità della procedura prescritta dalla citata
6. I.V.A. di gruppo.
Com'è noto le nuove modalità di presentazione delle richieste di rimborso I.V.A. riguardano anche le Società controllanti e controllate. In proposito è opportuno fornire alcune precisazioni in ordine agli adempimenti da osservare da parte degli Uffici e dei concessionari della riscossione.
Nell'ipotesi in cui la Società controllante scelga di chiedere a rimborso l'eccedenza d'imposta del gruppo risultante dal prospetto riepilogativo, la stessa dovrà presentare al concessionario per la riscossione il mod. 26 PR e tutte le garanzie, comprese quelle presentate dalle controllate.
Il concessionario entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso dovrà inviare il mod. 26 PR e le garanzie all'Ufficio I.V.A. (o delle Entrate) della società controllante.
Quest'ultimo ufficio, eseguiti i controlli preventivi già esposti, dovrà inviare agli Uffici delle società controllate territorialmente competenti le garanzie dalle stesse presentate.
Va da sé che, anche per i rimborsi dell'I.V.A. di gruppo, deve essere presentata la fideiussione, prevista dall'art. 38-bis del
Anche in tal caso il concessionario della riscossione provvederà ad effettuare il rimborso richiesto dalla società controllante fino all'importo di cinquecento milioni di lire, mentre per l'importo eccedente tale limite dovrà provvedere l'Ufficio I.V.A. (o delle Entrate) della controllante.
Per l'esecuzione dei controlli concernenti l'I.V.A. di gruppo il concessionario e gli Uffici tributari procederanno nei modi esposti nei precedenti paragrafi.
Si pregano gli Uffici e le Associazioni in indirizzo di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
Allegato 1
RACCOMANDATA
Tassa a carico del destinatario
Ufficio IVA di |
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Reparto |
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Piano |
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Stanza |
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Funzionario |
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Tel. |
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Avviso n. |
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Oggetto: |
Rimborso Anno |
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Cronologico n. |
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Partita IVA |
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Il sottoscritto Direttore dell'Ufficio IVA, ai sensi dell'art. 51, comma 2, e dell'art. 38-bis, comma 1, del
INVITA
la S.V. a presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, la documentazione, in originale e copia, contrassegnata qui di seguito:
A) Atto di fideiussione, polizza fideiussoria o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, con validità pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento e cioè al 31 dicembre .....
Ai sensi dell'art. 10 del
Tale garanzia concerne l'importo richiesto a rimborso ed i relativi interessi per il periodo calcolati al tasso del 5%, nonché gli eventuali interessi maturati dal 90° giorno della presentazione della dichiarazione e fino al 120° giorno successivo alla data di rilascio della polizza, calcolati al tasso di interesse vigente nel periodo.
La garanzia, fino a concorrenza dell'importo rimborsato e relativi interessi, riguarda il pagamento totale o parziale delle somme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, compresi relativi interessi e le spese e sanzioni connesse dovute a seguito di atto amministrativo notificato entro il periodo di validità del contratto per:
- eccedenze d'imposta che risultino indebitamente rimborsate al contraente, relativamente all'anno cui si riferisce la garanzia;
- crediti vantati allo stesso titolo dall'amministrazione nei confronti del contraente, relativi all'anno cui si riferisce il rimborso, nonché a quelli precedenti.
B) Certificato unico del registro delle imprese istituito con
C) Certificato di iscrizione al registro prefettizio;
D) Scelta delle modalità di riscossione, redatta sul modello allegato, effettuata dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale o dal liquidatore; indicazione delle coordinate del conto bancario (CAB, Codice ABI, Numero Conto);
Nel caso di scelta effettuata da eredi, allegare alla richiesta:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risultino gli eredi;
- certificato di presentata dichiarazione di successione ereditaria (Mod. 240).
E) Qualora per l'anno relativo al rimborso sia stato presentato l'accertamento con adesione, occorre produrre copia dell'istanza e dei pagamenti effettuati.
F) Per le società cessate, copia conforme dell'atto di scioglimento o copia conforme del bilancio finale di liquidazione depositato, ovvero altro atto da cui risulti il destinatario del credito richiesto a rimborso.
AVVERTE
che non ottemperando all'invito entro il suddetto termine, non si può procedere all'effettuazione del rimborso richiesto né sono dovuti gli interessi moratori, inoltre ai sensi dell'art. 10,
L'erogazione del rimborso, a prescindere dalla presentazione della documentazione suddetta, è comunque subordinata alla mancanza di pendenze in materia di I.V.A.
A tale scopo, ad evitare la sospensione dell'effettuazione del rimborso e, quindi, l'inoperatività della fideiussione, è necessario produrre in contemporanea le prove (ricevute dei versamenti ecc.) dell'avvenuto pagamento delle eventuali pendenze ovvero per i provvedimenti in corso o in contestazione, apposita garanzia.
COMUNICA
che la relativa pratica viene trattata presso questo Ufficio dal servizio sopra indicato ed è stata assegnata al |
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dipendente |
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Al servizio è preposto come responsabile il funzionario |
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Si potrà prendere visione dei relativi atti e del procedimento nei giorni |
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N.B. La documentazione richiesta deve essere presentata in unica soluzione. I documenti di cui alle lettere B) e C) al fine di accelerare l'erogazione del rimborso, possono essere prodotti spontaneamente, qualora già in possesso del contribuente ed in corso di validità (1 mese dal rilascio); in caso contrario sarà compito dell'amministrazione acquisire d'ufficio i documenti occorrenti (art. 18, commi 2 e 3,
Solo per il concessionario:
L'ammontare della franchigia del 10 per cento è pari a lire . . . . . . . . . .
L'ammontare del rimborso del concessionario è pari a lire . . . . . . . . . . . oltre gli interessi.
Allegato 2