§ 98.1.38301 - Circolare 9 settembre 1997, n. 249/E .
IVA - Graduatoria dei rimborsi - Art. 7 - bis del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/09/1997
Numero:249

§ 98.1.38301 - Circolare 9 settembre 1997, n. 249/E .

IVA - Graduatoria dei rimborsi - Art. 7 - bis del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 - Chiarimenti.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto vengono eseguiti dagli uffici nel rispetto del criterio della cronologicità, che trova fondamento nel principio costituzionale di imparzialità al quale l'attività della Pubblica Amministrazione deve uniformarsi.

Tale principio è, altresì, sancito dall'art. 13, comma 5, del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dall'art. 11, comma 1, del D.M. 31 marzo 1994 del Ministero della Funzione Pubblica.

L'attuale disciplina normativa dei rimborsi IVA, nel recepire il suesposto principio, si fonda sulle disposizioni recate dagli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 i quali disciplinano l'esercizio del diritto al rimborso e le relative modalità di esecuzione.

La legge 22 novembre 1994, n. 644 che ha convertito il D.L. 23 settembre 1994, n. 547, ha previsto all'articolo 7-bis ulteriori nuove disposizioni, rispetto a quanto stabilito in precedenza con il comma 4 dell'articolo 66-bis del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, in ordine alle modalità di formazione e di pubblicità degli elenchi relativi agli aventi diritto ai rimborsi IVA.

Con la presente circolare si forniscono le necessarie indicazioni con specifico riferimento ai singoli commi del provvedimento normativo in trattazione.

 

 

1. Pubblicazione delle graduatorie

Il comma 1 dell'articolo 7-bis, della prefata legge n. 644 del 1994 obbliga gli Uffici provinciali IVA alla pubblicazione di una graduatoria degli aventi diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta che, in virtù di quanto già disposto dall'art. 66-bis, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, consente di formare un elenco cronologico contenente i nominativi sia dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi sia di quelli che li hanno ottenuti.

In virtù di tale disposizione, pertanto il Centro Informativo delle Entrate, sulla base dei dati trasmessi dagli Uffici periferici, deve predisporre separate graduatorie generali per tipologia di rimborso (trimestrale e annuale).

Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto si fa presente che le graduatorie in argomento, se integrate con gli elementi previsti dal citato comma 4, dell'art. 66-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, sostituiscono, ai soli fini della pubblicazione, l'elenco previsto da quest'ultima disposizione.

In ordine poi, alla cadenza della pubblicazione, la stessa è annuale, ai sensi del comma 2 del cennato art. 66-bis, per i rimborsi richiesti in sede di presentazione della dichiarazione annuale IVA, mentre è trimestrale per la richiesta

di rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno disciplinati dall'art. 1 del D.M. 23 luglio 1975.

 

 

2. Formazione delle graduatorie

Il primo periodo, comma 2, dell'articolo 7-bis della disposizione legislativa in esame, stabilisce che ciascuna graduatoria è formata sulla base della data di presentazione della domanda di rimborso.

Al riguardo occorre preliminarmente osservare che, per quanto concerne l'espressione "domanda di rimborso" utilizzata dal legislatore, la stessa va intesa nel senso di ricomprendere sia la dichiarazione annuale IVA contenente la richiesta di rimborso sia la domanda presentata per il rimborso dell'imposta relativa a periodi inferiori all'anno.

È, peraltro, opportuno precisare che, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina del "conto fiscale" le modalità di esecuzione dei rimborsi sono diversificate a seconda che la liquidazione degli stessi venga disposta direttamente dall'ufficio con ordinativo o con la disposizione di pagamento al concessionario della riscossione ovvero che venga liquidato direttamente dal concessionario della riscossione a seguito di presentazione a quest'ultimo di specifica istanza da parte del contribuente.

In virtù delle diversificate modalità di erogazione dei rimborsi sopra cennati, l'effettivo pagamento del rimborso al contribuente potrebbe non rispettare la sequenza della graduatoria dei rimborsi predisposta dagli Uffici in ossequio alle disposizioni in esame. Al fine di porre gli uffici IVA in condizione di espletare i necessari rimborsi, si raccomanda ai concessionari della riscossione di provvedere, così come previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 17 gennaio 1994, supplemento ordinario n. 10 ed illustrato nel paragrafo 10, punto 1, della circolare del 22 luglio 1994, n. 119/E, all'inoltro presso i competenti Uffici, entro i cinque giorni successivi alla data di presentazione della domanda da parte del contribuente, della prescritta documentazione relativa al rimborso.

Con riferimento, poi, alla disposizione contenuta nel secondo periodo del richiamato comma 2 dell'articolo 7-bis, si prevede di considerare le domande inviate per posta come presentate all'ufficio IVA l'ultimo giorno del mese successivo a quello d'invio, tenendo ovviamente conto, a parità di data attribuita, della data di spedizione risultante dal timbro postale; tali disposizioni hanno validità solo ai fini della formazione della graduatoria.

Resta, ovviamente, inteso che non viene ad essere interessata da questa disposizione la disciplina concernente la validità della data di presentazione delle dichiarazioni e delle istanze di rimborso presentate per posta (art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972), poiché la norma in rassegna è finalizzata, come sopra detto, alla sola formazione della graduatoria prevista dall'art. 7-bis.

Stante la situazione appena descritta è il caso di precisare che gli Uffici, in presenza di dichiarazioni pervenute per posta, devono calcolare gli interessi dovuti con decorrenza dal novantesimo giorno successivo alla data della consegna all'ufficio postale che, com'è noto, deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione.

 

 

3. Contenuto della graduatoria

Ai sensi del comma 3, art. 7-bis, la graduatoria deve indicare i seguenti dati:

- i nominativi dei soggetti richiedenti il rimborso dell'eccedenza d'imposta;

- la data delle domande di rimborso. In ordine a tale punto si ricorda che la data è quella del giorno in cui è avvenuta la presentazione, con consegna presso l'ufficio, della dichiarazione o dell'istanza ovvero, nel caso di spedizione per posta, la data di riferimento è quella risultante dal timbro postale, secondo le modalità chiarite nel precedente punto 2;

- l'importo dei rimborsi risultante dalla dichiarazione annuale o dall'istanza relativa a rimborsi infrannuali;

- un'eventuale richiesta di ulteriore documentazione al contribuente, in relazione alla quale deve essere indicata la data di invio al contribuente stesso e quella di avvenuta ricezione della documentazione presso l'ufficio.

Con particolare riferimento a quest'ultima previsione si chiarisce che per data d'invio deve intendersi quella della notifica al contribuente della richiesta di ulteriore documentazione, mentre la data di ricezione è quella in cui avviene la consegna materiale di tutta la documentazione, da parte del contribuente, all'ufficio richiedente anche in caso di spedizione postale. A tale riguardo si precisa che gli Uffici devono astenersi dall'accettare la documentazione incompleta.

 

 

4. Limite alla richiesta di documentazione

Il comma 4, del più volte richiamato art. 7-bis, obbliga gli uffici ad effettuare non più di una ulteriore richiesta di documentazione per la stessa pratica di rimborso.

Ne consegue, pertanto, che gli uffici non possono, comunque, formulare più di due richieste di documentazione nei confronti dei contribuenti qualora sussista la necessità di chiarire particolari aspetti relativi alla richiesta di rimborso.

 

 

5. Effettuazione dei rimborsi

Con il comma 5 dell'art. 7-bis si obbligano gli uffici a procedere al rimborso secondo l'ordine della graduatoria formata nei termini precedentemente indicati al paragrafo 2).

Tale disposizione si rivolge solo ai competenti uffici periferici dell'IVA, i quali devono indicare nella graduatoria i soggetti che, di volta in volta, si avvalgono del concessionario per acquisire il rimborso d'imposta, ovvero richiedono il rimborso in titoli di Stato nel rispetto della normativa vigente.

Qualora gli Uffici effettuino la richiesta di ulteriore documentazione, già esaminata nel paragrafo precedente, il pagamento del rimborso è sospeso per il periodo intercorrente fra la data di notifica al contribuente della predetta richiesta ed il quinto giorno successivo alla ricezione materiale, da parte dell'ufficio, dei documenti richiesti. Al riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che, in ordine alla maturazione degli interessi, la stessa non subisce alcuna interruzione, ai sensi dell'art. 38-bis, primo comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 633 del 1972, nell'arco di tempo intercorrente tra la data di notifica della richiesta dei documenti e la data della loro consegna, purché tale periodo non superi i quindici giorni.

A maggior chiarimento di quanto già detto si precisa, infine, che il termine "comunicazione", contenuto nel suddetto comma 5 della disposizione in esame, deve essere interpretato nel senso di ricezione della predetta documentazione da parte dell'Ufficio.

 

 

6. Inserimento in graduatoria delle domande di rimborso, non soddisfatte, relative all'anno precedente

Le disposizioni concernenti la formazione della graduatoria prevista dall'art. 7-bis della legge n. 644 del 1994 si applicano alle richieste di rimborso presentate all'ufficio a partire dall'anno 1996.

Il comma 6 della disposizione normativa in rassegna prevede a regime che gli uffici, nell'ordinare i rimborsi, debbono inserire in testa alla graduatoria quelli richiesti e non erogati negli anni precedenti per mancanza di disponibilità finanziaria o per altre cause.

 

 

7. Visto ispettivo sui rimborsi

Com'è noto, a seguito della soppressione delle contabilità speciali prevista dalla legge 23 dicembre 1993, n. 559, il "visto ispettivo" si configura solo quale controllo di tipo amministrativo e non anche contabile. A decorrere dal 1° gennaio 1996, infatti, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 19, del decreto legge 25 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, non è più consentito agli uffici di utilizzare i fondi della riscossione per il pagamento dei rimborsi IVA, come chiarito dalla circolare n. 85/E del 1 aprile 1996.

Con la citata circolare è stato, infatti, stabilito che è possibile apporre il "visto ispettivo" sui rimborsi, invece che preventivamente, come accadeva in passato, in un momento successivo all'erogazione degli stessi.

Pertanto, l'apposizione del visto da parte degli ispettori del Servizio Ispettivo delle Direzioni Regionali rappresenta unicamente un controllo volto ad accertare la regolarità degli atti posti in essere dagli Uffici IVA nella gestione dei rimborsi, ivi compresi quelli chiesti ed erogati direttamente dal concessionario, ferma restando la competenza esclusiva dell'ufficio circa i controlli di merito da eseguire sull'istanza. Ciò stante, data la molteplicità degli adempimenti, al fine di snellire le attuali procedure, si consente di procedere all'apposizione del visto in base a criteri che, tenendo conto delle realtà operative degli uffici, dovranno essere prestabiliti da ciascun Direttore Regionale, anche avvalendosi del metodo a "campione".

 

 

8. Graduatoria delle istanze di rimborso presentate al II Ufficio IVA dl Roma, ai sensi dell'articolo 38-ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

In considerazione della specifica competenza attribuita al II Ufficio IVA di Roma, l'unico nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria delegato ad effettuare i rimborsi disciplinati dall'articolo 38 ter - rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto a soggetti non residenti in Italia nonché dell'elevato numero di istanze che annualmente vengono prodotte dai soggetti interessati, si rende opportuno provvedere alla predisposizione, con cadenza annuale, di una graduatoria autonoma, concernente esclusivamente le domande di rimborso presentate ai sensi del citato articolo 38 ter.

Per quanto riguarda le modalità di formazione della graduatoria in esame, si ribadisce, come già precisato al paragrafo 2), che la stessa deve essere formata sulla base della data di presentazione delle domande di rimborso, tenendo presente che le istanze inviate per posta si considerano presentate l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio.

Il II Ufficio IVA di Roma, pertanto, come chiarito con circolare n. 64 del 3 agosto 1982, provvederà a protocollare le istanze di rimborso, all'atto dell'arrivo o della presentazione, indicando, per ciascuna di esse, gli elementi identificativi del richiedente, l'ammontare dell'imposta chiesto a rimborso, il periodo cui si riferisce ed il numero di documenti allegati.

Tali dati, successivamente, saranno indicati nella graduatoria predisposta con le modalità previste dall'articolo 7 bis della legge n. 644 del 1994.

Si fa presente, infine, che il quinto comma dello stesso articolo 7-bis dispone l'obbligo, per l'ufficio, di procedere all'erogazione dei rimborsi secondo l'ordine cronologico stabilito dalla graduatoria, formata come sopra illustrato.