§ 98.1.38870 - Circolare 26 gennaio 1998, n. 29/E .
I.V.A. - Prestazione di garanzie - Modifiche all'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .


Settore:Normativa nazionale
Data:26/01/1998
Numero:29

§ 98.1.38870 - Circolare 26 gennaio 1998, n. 29/E .

I.V.A. - Prestazione di garanzie - Modifiche all'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.

 

 

Alla Direzione regionale delle entrate 

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Agli Uffici del registro  

 

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Agli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto 

 

Ai Centri di servizio delle imposte dirette ed  

 

indirette 

 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle  

 

entrate 

 

Alla Direzione generale degli affari generali  

 

e del personale 

 

Al Segretario generale 

 

Al Servizio per il controllo interno 

 

Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario 

 

Al Comando generale della Guardia di Finanza 

 

 

L'art. 24, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", ha modificato l'articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sostituendo alle parole "prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso" le parole "contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento".

Pertanto, a seguito della modifica, il primo periodo del primo comma dell'art. 38-bis in argomento, risulta così formulato: «I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione».

Al riguardo si precisa che con la cennata modifica, al fine di evitare l'indeterminatezza dei tempi intercorrenti tra la prestazione della garanzia ed il pagamento del rimborso, viene stabilito che il contribuente, previa richiesta da parte dell'Ufficio, può presentare la fideiussione o la polizza fideiussoria avente decorrenza dal momento dell'erogazione del rimborso. La data di decorrenza della garanzia stessa verrà comunicata all'interessato dall'Ufficio competente ai fini del perfezionamento della medesima.

Per ciò che riguarda la modifica legislativa concernente la prestazione della garanzia "per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento", si osserva che viene meno, di fatto, la durata biennale della garanzia dal momento che detta durata è strettamente connessa al periodo intercorrente tra la presentazione della garanzia ed il termine di decadenza dell'accertamento dell'annualità, per la quale viene chiesto il rimborso, previsto dall'articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313.

Ad esempio, per un rimborso relativo all'anno d'imposta 1994, si deve, oggi, prestare una garanzia avente durata dal momento di presentazione della stessa e fino al 31 dicembre 1999.

A tale riguardo, occorre tenere presente che il suddetto art. 57, primo comma, nel testo novellato, prevede la sospensione dei termini di decadenza, stabiliti per l'esecuzione delle rettifiche e accertamenti, di un periodo pari a quello che intercorre tra il quindicesimo giorno successivo alla data in cui l'Ufficio notifica la richiesta della documentazione necessaria relativa ai rimborsi e la data in cui il contribuente adempie alla richiesta medesima (vedasi anche circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, punto 5.5).

Tuttavia, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dal citato articolo 24, comma 22 della legge n. 449 del 1997 in materia di garanzie, il rimborso potrà essere, in sostanza, effettuato con la presentazione della fideiussione o della polizza fideiussoria, ferma restando la possibilità per l'Ufficio di eseguire nei termini di durata della garanzia gli ulteriori accertamenti.

Conseguentemente la durata della garanzia avrà effetto dalla data di erogazione del rimborso ed avrà termine al 31 dicembre dell'anno di decadenza aumentata di un numero di giorni pari a quelli di ritardo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta dell'Ufficio.

Si ritiene, inoltre, che possano considerarsi valide le garanzie richieste dagli uffici ai sensi della previgente normativa purché emesse entro il 31 dicembre 1997.

La scrivente si riserva di fornire ulteriori istruzioni non appena sarà definito con le Associazioni di categoria il nuovo modello di garanzia.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.