Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/05/1997 |
Numero: | 122 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge |
§ 98.1.27103 - Legge 9 maggio 1997, n. 122.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti.
(G.U. 10 maggio 1997, n. 107)
1. Il
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 1997, N. 50.
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale). - 1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso, ad esclusione di quelli già parzialmente erogati.
2. Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 milioni si procede comunque all'erogazione degli importi richiesti fino a tale limite.
3. E' facoltà del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fideiussoria sostituita sarà oggetto di conguaglio, a favore delle società di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla
All'articolo 2:
la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il commercio di prodotti editoriali)";
i commi 1 e 3 sono soppressi.
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "con riferimento a" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle"; le parole: "disagio economico o sociale" sono sostituite dalle seguenti: "disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale".
All'articolo 4:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le società di cui all'articolo 30 della
1-ter. All'articolo 30, comma 1, della
''6-bis) alle società con un numero di soci non inferiore a 100'' ".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Tariffe elettriche). - 1. Fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1993, e n. 17 del 29 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, ferma restando l'articolazione delle tariffe.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorità stessa ai sensi della
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3".