§ 98.1.38733 - Circolare 24 dicembre 1997, n. 267 .
Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1998.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/12/1997
Numero:267

§ 98.1.38733 - Circolare 24 dicembre 1997, n. 267 .

Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1998.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale tecnologia informatica.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sono disponibili gli archivi per l'attivazione della funzione di liquidazione delle pensioni in competenza 1998 con la procedura di calcolo passante.

Come previsto per gli anni precedenti, finché non saranno disponibili i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1998, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997 dovranno essere liquidate in via provvisoria. Potranno invece essere liquidate in via definitiva le pensioni di reversibilità aventi decorrenza nell'anno 1998 provenienti da pensione diretta con decorrenza anteriore a tale anno.

 

 

1 - Importo delle pensioni per l'anno 1998.

Dal 1° gennaio 1998 alle pensioni viene attribuito l'aumento di perequazione automatica del 1,7 per cento, stabilito con decreto ministeriale 20 novembre 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997. Detto aumento viene attribuito in via previsionale, con riserva di conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno 1999.

L'articolo 59, comma 13, del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998, dispone che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998.

Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Gli importi dell'anno 1998 dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali sono riepilogati nell'allegato 1 alla circolare n. 266 del 24 dicembre 1997.

 

 

2 - Limiti di reddito per l'integrazione al minimo, per la pensione sociale e per l'assegno sociale.

I limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono riepilogati nell'allegato 1 alla circolare n. 266 del 24 dicembre 1997.

Nell'allegato 1 alla circolare n. 266 del 24 dicembre 1997 sono riepilogati inoltre:

- i limiti di reddito per l'integrazione degli assegni di invalidità a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

- i limiti di reddito per l'attribuzione della pensione sociale a norma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e del relativo aumento ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 544;

- i limiti di reddito per l'attribuzione dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

 

3 - Retribuzione e reddito pensionabili.

Nell'allegato 1 alla circolare n sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con l'aliquota massima di rendimento dell'80 per cento, nonché le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1998.

 

 

4 - Minimali di retribuzione.

Nell'allegato 1 alla citata circolare n. 266 del 24 dicembre 1997 sono riepilogati i minimali di retribuzione per l'accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche a norma dell'articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Si ricorda che le disposizioni di cui alle citate norme non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, degli operai agricoli, degli apprendisti, nonché dei periodi di servizio militare o equiparato.

 

 

5 - Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario.

Le percentuali di incumulabilità di cui alle tabelle F e G allegate alla legge n. 335 del 1995 ed i relativi limiti di reddito sono riportati nell'allegato 1 alla citata circolare n. 266 del 24 dicembre 1997.

 

 

6 - Ritenute Irpef e addizionale Irpef.

6.1 - Tassazione competenze correnti

Le ritenute Irpef vengono operate sulla base delle nuove aliquote per scaglioni di reddito previste dall'articolo 46 del decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riportate nell'allegato 1 alla circolare n. 266 del 24 dicembre 1997.

6.2 - Tassazione arretrati

Il comma 2 dell'articolo 66 del citato decreto legislativo prevede che "La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall'articolo 46 del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

La tassazione degli arretrati viene pertanto effettuata determinando l'aliquota media sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 1997.

Per le pensioni di nuova liquidazione gli arretrati relativi agli anni precedenti al 1998 vengono tassati utilizzando l'aliquota minima pari al 10 per cento.

6.3 - Istituzione dell'addizionale regionale Irpef

Viene inoltre operata la ritenuta per l'addizionale regionale Irpef istituita con il già citato decreto legislativo. Tale trattenuta viene operata in occasione del conguaglio di fine anno, nel solo caso in cui il pensionato sia assoggettato a trattenute Irpef.

6.4 - Detrazioni d'imposta

Le detrazioni d'imposta sono state modificate, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dal citato decreto legislativo.

In particolare l'articolo 47 ha modificato l'articolo 12 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), concernente le detrazioni per carichi di famiglia e l'articolo 48 ha modificato l'articolo 13, concernente, fra l'altro, le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato. Le detrazioni d'imposta sono riepilogate nell'allegato 1 della citata circolare n. 266 del 24 dicembre 1997.

 

 

7 - Interessi legali.

Con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 il Ministero delle finanze ha precisato che gli interessi legali su crediti da lavoro devono essere assoggettati a tassazione Irpef quali redditi da lavoro dipendente, con le stesse modalità con le quali viene assoggettata la pensione alla quale si riferiscono.

Le procedure di calcolo dei conguagli e degli interessi legali sono in corso di modifica per effettuare tale tassazione. Per il momento, i dati necessari per il calcolo degli interessi vengono memorizzati su appositi archivi.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni per il rilascio delle procedure.

 

 

8 - Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo.

Per le pensioni da liquidare in tutto o in parte con il sistema contributivo, l'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che il "Montante Individuale dei Contributi "si determina applicando alla base imponibile l'aliquota di computo (33 per cento per i lavoratori dipendenti e 20 per cento per i lavoratori autonomi) e rivalutando la contribuzione così ottenuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolato dall'Istat.

Tale tasso, come previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995, è determinato con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

In applicazione delle anzidette disposizioni, per le pensioni e i supplementi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997 il valore da acquisire nel campo "Montante Contributivo" rispettivamente dei pannelli MNLCR11 e MNLCR21 deve essere calcolato moltiplicando il "Montante Individuale dei Contributi " maturato al 31 dicembre 1996 per il valore 1,062054 ed aggiungendo a tale valore il "Montante Individuale dei Contributi" relativo all'anno 1997.

 

 

9 - Procedura carpe e progetto pensioni.

Con successive comunicazioni saranno resi disponibili i programmi aggiornati con la procedura Carpe e del "Progetto pensioni" per il calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili per l'anno 1997 e per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo.

 

 

10 - Quote delle pensioni di anzianità incumulabili con il reddito da lavoro autonomo.

Per le pensioni di anzianità, le procedure di liquidazione in competenza 1998 determinano le quote incumulabili con il reddito da lavoro autonomo tenendo conto di quanto previsto dal collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998.

Il comma 14 dell'articolo n. 59 prevede che "Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1 gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole."

In applicazione di tale disciplina, per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1998 continua a trovare applicazione la previgente disciplina di cumulo della pensione con il reddito da lavoro autonomo, se più favorevole di quella introdotta dal provvedimento in parola.

Per le pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997 opera in ogni caso la nuova disciplina di cumulo.

 

 

11 - Nuovo archivio degli uffici pagatori.

Le procedure di liquidazione in competenza 1998 utilizzano la nuova base dati degli uffici pagatori rilasciata con circolare n. 120 del 27 maggio 1997.

Non è ammessa l'acquisizione di codici ufficio pagatore non presenti sul predetto archivio.

 

 

12 - Decorrenza calcolo arretrati.

Sul pannello MNLAN30 è stato inserito il nuovo campo per la segnalazione della "Decorrenza calcolo arretrati". La compilazione di tale campo non è obbligatoria.

Tale campo deve essere utilizzato per l'inserimento della decorrenza dalla quale devono essere corrisposti gli arretrati.

La procedura calcola la pensione dalla decorrenza originaria, aggiorna il data base con tutte le decorrenze della pensione, determina gli arretrati da porre in pagamento soltanto a partire dalla data riportata nel campo "Decorrenza calcolo arretrati".

Nel caso di successive ricostituzioni della pensione tale decorrenza può essere modificata. Le procedure determinano gli arretrati della ricostituzione con riferimento alla "Decorrenza calcolo arretrati" acquisita al momento della ricostituzione.

Le Sedi devono pertanto porre particolare attenzione alla variazione delle pensioni per le quali in sede di liquidazione è stata acquisita la "Decorrenza calcolo arretrati" al fine di evitare di conguagliare somme non corrisposte o non dovute.

Tale valore viene registrato nel campo GP1AT03 del data base delle pensioni.

 

 

13 - Decorrenza ripristino.

Il campo relativo alla "Decorrenza ripristino" deve essere utilizzato soltanto nel caso in cui la domanda di pensione sia stata presentata oltre i limiti di prescrizione.

In tale caso deve essere acquisito il codice "Causa Carico" uguale a "9".

La procedura calcola la pensione dalla decorrenza originaria, aggiorna il data base con tutte le decorrenze della pensione, determina gli arretrati da porre in pagamento soltanto a partire dalla data riportata nel campo "Decorrenza ripristino".

Nel caso di successive ricostituzioni della pensione tale decorrenza non può essere modificata. Le procedure determinano anche gli arretrati della ricostituzione con riferimento alla "Decorrenza ripristino" acquisita al momento della liquidazione.

Al momento dell'attivazione dei programmi in competenza 1998 le pensioni per le quali risulta acquisita la decorrenza di ripristino vengono scartate dal calcolo ed inserite nell'archivio delle errate per consentire alla Sede di verificare se la data già acquisita nel campo "Decorrenza ripristino" debba invece essere più correttamente acquisita nel campo "Decorrenza calcolo arretrati".

Si ribadisce che, ogni volta che si provvede alla riliquidazione con nuovo numero di una pensione già esistente, devono essere acquisiti i dati della "Pensione di provenienza". Nel caso di riliquidazione con nuovo numero di una pensione già esistente, le Sedi devono utilizzare il campo "Decorrenza calcolo arretrati".

Sia per quanto riguarda la "Decorrenza calcolo arretrati" che la "Decorrenza ripristino" deve essere acquisita una data non maggiore del 1° gennaio dell'anno in corso.

Per la stessa pensione possono essere acquisite entrambe le decorrenze; la "Decorrenza calcolo arretrati" deve sempre essere successiva alla "Decorrenza ripristino.

 

 

14 - Pensione di importo mensile minore di 10.000 mensili.

Al fine di evitare la liquidazione di pensioni di importo esiguo è stato inserito un nuovo controllo per individuare al momento del calcolo le pensioni il cui importo complessivo "a calcolo" (GP5KC10 + GP5KC03+ GP5K21) non supererebbe lire 10.000 mensili.

Per il momento tali pensioni vengono scartate al calcolo con il

codice errore 296.

Sono in corso di definizione le variazioni ai programmi che consentiranno di accantonare temporaneamente la pensione tra le errate per richiedere al pensionato se intende avere comunque la liquidazione del trattamento spettante o rinunciare alla domanda di pensione.

Non vengono pertanto più calcolate pensioni con pagamento localizzato ad ufficio pagatore ESA.

Rimane ovviamente operante la localizzazione ad ufficio pagatore HHH per le pensioni per le quali la trattenuta per l'incumulabilità con la rendita da infortunio o da lavoro autonomo è pari all'intero importo della pensione. Vengono comunque poste in pagamento le pensioni il cui importo al netto delle predette trattenuta è minore di lire 10.000 mensili.

 

 

15 - Nuova categoria ind. com.

Con il rilascio delle procedure di nuova liquidazione in competenza 1998 è possibile procedere alla liquidazione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. Le relative istruzioni sono contenute nella circolare n. 268 del 24 dicembre 1997.

 

 

16 - Aggiornamento delle procedure per la liquidazione delle pensioni agli iscritti alla gestione del 10 per cento, agli spedizionieri doganali e ai dipendenti degli enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990.

Le procedure di liquidazione in competenza 1998 saranno aggiornate per gestire la liquidazione delle pensioni nei confronti dei lavoratori "parasubordinati", degli iscritti al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali e ai dipendenti degli Enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990.

Si fa riserva in proposito di successive comunicazioni.

 

 

17 - Stampe.

Non sono state apportate modifiche ai modelli attualmente in uso.

 

 

18 - Programmi.

Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni gli oggetti elencati nell'allegato n. 1.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

 

Programmi 

versione 

data 

PNLIVS1 

 

23 dicembre 1997 

PNLACQ1 

 

23 dicembre 1997 

PNLCOR1 

 

23 dicembre 1997 

PNLCON1 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN11 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN21 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN31 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN32 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN33 

 

23 dicembre 1997 

PNLCR11 

 

23 dicembre 1997 

PNLCR12 

 

23 dicembre 1997 

PNLFA11 

 

23 dicembre 1997 

PNLFA13 

 

23 dicembre 1997 

PNLRED1 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN00 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN05 

 

23 dicembre 1997 

PNLTRA1 

 

23 dicembre 1997 

PNLTRA2 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN10 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN12 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN20 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN23 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN30 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN40 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN41 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN42 

 

23 dicembre 1997 

PNLAN43 

 

23 dicembre 1997 

PNLFA10 

 

23 dicembre 1997 

PNLFA12 

 

23 dicembre 1997 

PNLCR10 

 

23 dicembre 1997 

PNLMCAL 

 

23 dicembre 1997 

PNLIVS3 

 

23 dicembre 1997 

PNLSNUF 

 

23 dicembre 1997 

PNLST15 

 

23 dicembre 1997 

TNGP3412 

G 

6 novembre 1997 

TNLP4356 

L 

6 novembre 1997 

TNZP4596 

Z 

6 novembre 1997 

TNLP4597 

Z 

6 novembre 1997 

PSTTE080 

 

24 dicembre 1997 

PSTCATE1 

 

24 dicembre 1997 

PSTCPY10 

 

24 dicembre 1997 

 

 

 

 

 

 

Mappe video 

data 

MNLIVS51 

23 dicembre 1997 

MNLCAL0 

23 dicembre 1997 

MNLAN30 

23 dicembre 1997 

MNLAN33 

23 dicembre 1997 

MNLCR11 

23 dicembre 1997 

 

 

 

 

Printer file 

data 

SNL150TP 

23 dicembre 1997