§ 98.1.38732 - Circolare 24 dicembre 1997, n. 268 .
Procedura di liquidazione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui al Decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/12/1997
Numero:268

§ 98.1.38732 - Circolare 24 dicembre 1997, n. 268 .

Procedura di liquidazione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui al Decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale tecnologia informatica.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1 - Premessa.

Le procedure automatizzate sono state aggiornate per consentire il caricamento in EAD75 e la liquidazione degli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale, i cui criteri normativi sono stati forniti con circolare n. 111 del 25 maggio 1996.

Le modalità di presentazione delle relative domande sono state illustrate al punto 6 della citata circolare.

 

 

2 - Acquisizione e caricamento in ead75.

Le domande intese ad ottenere l'indennizzo di cui all'oggetto devono essere inserite in EAD75 indicando al campo "CATEGORIA" la sigla INDCOM ed al campo "18" (tipo) il valore 0.

 

 

3 - Istituzione della nuova categoria di prestazione.

Per la liquidazione degli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale è stata istituita la nuova prestazione con la sigla INDCOM il cui codice di categoria è 043.

(Il codice 043 in passato era stato utilizzato per le pensioni della categoria ADRIA, non meccanizzate)

 

 

4 - Interessi legali.

Sull'indennizzo non spettano interessi legali né rivalutazione monetaria.

 

 

5 - Contributo a favore delle associazioni sindacali.

Gli indennizzi non sono soggetti alla trattenuta del contributo sindacale, non essendo compresi tra i trattamenti indicati dall'articolo 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485.

 

 

6 - Procedura di liquidazione.

Gli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale devono essere acquisiti utilizzando il calcolo passante della procedura IVS74 che, con riferimento ai campi dell'archivio EAD75 del codice categoria e tipo domanda, individua la prestazione da liquidare.

Sul pannello MNLA20 devono essere acquisiti i seguenti dati:

- il codice ufficio pagatore;

- i dati dell'eliminazione, nel solo caso in cui il richiedente abbia, nelle more della liquidazione, compiuto l'età pensionabile di 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini ovvero nel caso in cui il pensionato sia deceduto. La decorrenza di eliminazione deve essere acquisita quando il compimento dell'età è compreso entro il bimestre successivo a quello in corso al momento della liquidazione.

Deve essere acquisito il codice eliminazione 3, nel caso di eliminazione a seguito del compimento dell'età ed il codice di eliminazione 1 nel caso il richiedente sia deceduto.

La liquidazione delle INDCOM eliminate viene disposta con i criteri riportati al punto 18 della circolare n. 263 del 28 dicembre 1996.

Sul pannello MNLA30 devono essere acquisiti i seguenti dati:

- la decorrenza originaria che non può essere anteriore al 1° maggio 1996 né successiva al 1 gennaio 1999;

- i codici detrazioni di imposta, con le consuete modalità;

- la causa carico che può assumere i valori 1 o 9;

- le "Trattenute non deducibili Irpef" nel caso in cui siano stati erogati precedenti acconti, come da messaggio n. 27428 del 13 ottobre 1997 (allegato 1);

- la composizione familiare.

Sul pannello MNCR11 devono essere acquisiti i seguenti dati:

- l'inizio assicurazione;

- la fine assicurazione.

Sul pannello MNLFA10 devono essere acquisiti i seguenti dati:

- dati anagrafici del coniuge, obbligatori nel caso in cui lo stato civile risulti pari a 2.

Non possono essere acquisiti dati di familiari con sigla diversa da coniuge. Ai titolari di INDCOM non spettano trattamenti di famiglia.

 

 

7 - Misura dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

L'importo dell'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo vigente nell'anno e previsto per la generalità delle pensioni ed è corrisposto in tredici mensilità. L'importo di tredicesima mensilità dell'anno di decorrenza della pensione

È determinato frazionando l'importo mensile in relazione al numero dei mesi di godimento dell'indennizzo nell'anno.

 

 

8 - Trattenute Irpef e ONPI.

Gli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale sono assoggettati a tassazione Irpef con modalità analoghe alle altre pensioni.

Gli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale non sono assoggettati alla trattenuta per l'ex ONPI.

 

 

9 - Periodicità e data di pagamento.

L'indennizzo viene pagato alle scadenze previste per le pensioni VOCOM, con periodicità bimestrale.

 

 

10 - Numerazione degli indennizzi.

La numerazione degli indennizzi viene effettuata in via automatica dalle procedure di acquisizione, come per la generalità delle pensioni.

Agli indennizzi deve essere attribuita la numerazione della serie da 5.010.001 a 5.999.999; i numeri da 5.000.000 a 5.010.000 devono essere riservati ai trasferimenti degli indennizzi da una Sede ad un'altra.

Prima di avviare la procedura di acquisizione le Sedi devono attivare, da operatore con identificativo 03, il programma 157, funzione "3", codice procedura "PV", e inserire i numeri da utilizzare da 5.010.001 in poi.

La numerazione è prevista su base provinciale e pertanto in tutte le realtà per le quali, nella stessa provincia, sono presenti più strutture dotate di sistema dipartimentale AS/400, la serie di numeri deve essere suddivisa a cura della Sede provinciale tra le diverse strutture. Al riguardo si rinvia alle istruzione operative impartite con circolare n. 737 del 1° marzo 1982 e con messaggio del 26 ottobre 1994, allegato 5 alla circolare n. 144 dell'11 luglio 1996.

 

 

11 - Stampe.

I documenti emessi dalle procedure sono gli stessi previsti per la generalità delle pensioni.

È prevista la lettera di accoglimento Mod. Indcom08 (allegato 1)

La lettera di reiezione viene prodotta dalla procedura EAD75 e deve essere completata dalla Sede acquisendo manualmente, dopo aver digitato "S" al campo 34 del pannello dell'EAD75, la motivazione della reiezione.

Le motivazioni previste sono:

- il richiedente non ha compiuto il 57esimo anno di età se donna o il 62esimo anno di età se uomo;

- il richiedente non può far valere 5 anni di iscrizione nella gestione speciale degli esercenti le attività commerciali;

- non è avvenuta la cancellazione dal Registro degli esercenti il commercio e dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

- alla data della domanda il richiedente prestava attività lavorativa.

 

 

12 - Gestione delle prestazioni INDCOM.

Le procedure di gestione delle pensioni sono in corso di aggiornamento per la gestione delle pensioni INDCOM.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in occasione del rilascio delle nuove procedure in competenza 1998.

 

 

13 - Programmi.

Per quanto riguarda la liquidazione degli indennizzi si rinvia alla circolare in corso di emanazione relativa al rilascio dei programmi delle nuove liquidazione in competenza 1998.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Messaggio n. 27428 del 13 ottobre 1997

 

Oggetto: Acconti sull'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. Imputazione contabile provvisoria. 

 

 

Direzione centrale ragioneria e finanza 

 

 

Ai Direttori delle sedi di produzione 

 

Ai Direttori dei centri operativi con 

 

autonomia contabile 

 

Ai Dirigenti gli uffici competenti per 

 

la contabilità 

e, p. c.: 

Ai Direttori regionali 

In attesa che venga resa operativa la procedura automatizzata di liquidazione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale previsto dal decreto legislativo n. 207 del 1996, la Direzione centrale pensioni è venuta nella determinazione di autorizzare, mediante invio di apposita comunicazione alle Sedi interessate, l'erogazione di un acconto dei ratei maturati a tale titolo da parte dei soggetti beneficiari.

Ciò posto, si dispone che l'acconto di che trattasi venga imputato provvisoriamente al conto di transito GPA 51/99 ed evidenziato, nell'ambito del partitario di detto conto, con il codice bilancio di nuova istituzione "50 - Acconti su indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale decreto legislativo n. 207 del 1996 non ancora assunti in competenza dal Centro elettronico - INDCOM".

Pertanto, per eventuali contabilizzazioni effettuate a tale titolo a conti diversi dal citato conto GPA 51/99, dovrà procedersi con immediatezza alle necessarie operazioni di storno. Qualora, invece, sia stato interessato il conto GPA 51/99, si dovrà provvedere ad evidenziare le relative partite con il suddetto codice 50.

Circa le modalità di reintroito dell'acconto erogato si fa riserva di istruzioni al momento della liquidazione definitiva dell'indennizzo in questione.

Il Direttore centrale

N. Spina

 

 

Allegato 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod.Indcom08 

 

Data, 

 

Sede di  

 

 

Ufficio Pensioni 

 

 

Indirizzo 

 

 

C.A.P. Città 

 

 

 

 

 

Al Sig 

 

Raccomandata A.R. presso Patronato 

 

 

Al Sig 

 

 

Pratica Patronato 

 

n.  

 

Oggetto: Comunicazione di liquidazione di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale n.  

 

Le comunico che il Comitato di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo  

1996, n. 207, ha accolto la Sua domanda presentata il 

 

e che Le è stato 

liquidato l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale con decorrenza dal 

 

L'indennizzo viene posto in pagamento presso l'istituto di credito/l'ufficio postale da Lei indicato nel  

modulo di domanda. 

Con il primo pagamento è stata disposta la corresponsione delle somme spettanti dalla decorrenza  

dell'indennizzo a tutto il bimestre in corso. Le rate successive Le saranno corrisposte ogni due mesi, nei 

mesi pari. 

Le invio il "Certificato di pensione" che è l'unico documento valido per riscuotere l'indennizzo ed il Mod.  

TE08 NL con il quale Le vengono comunicati gli importi alle varie decorrenze. 

Le ricordo che Lei deve comunicare all'INPS, entro trenta giorni, l'eventuale ripresa di un'attività lavorativa. 

Gli uffici della Sede sono a sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. 

 

 

Il Dirigente l'Ufficio