§ 98.1.38445 - Circolare 23 ottobre 1997, n. 208 .
Reingegnerizzazione dell'area pensioni: procedura Recupero crediti da prestazioni.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/10/1997
Numero:208

§ 98.1.38445 - Circolare 23 ottobre 1997, n. 208 .

Reingegnerizzazione dell'area pensioni: procedura Recupero crediti da prestazioni.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale tecnologia informatica, Direzione centrale sistema qualità e Direzione centrale ragioneria e finanza.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p.c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Generalità

Con circolare n. 19 del 27 gennaio 1997, circolare n. 96 del 17 aprile 1997 e circolare n. 154 del 10 luglio 1997 sono state fornite le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2333 del 16 gennaio-17 marzo 1997.

Con messaggio n. 14621 del 30 giugno 1997 (allegato 1) sono state fornite le prime istruzioni relative agli aggiornamenti della procedura Recupero crediti da prestazioni, per quanto riguarda la ricerca in automatico degli importi dei redditi risultanti dalle prestazioni presenti sul Casellario centrale dei pensionati al fine di verificare la misura del reddito del pensionato relativo all'anno 1995.

Con messaggio n. 14945 del 2 luglio 1997 (allegato 2) sono stati rilasciati i programmi per l'acquisizione delle pratiche di indebito risultanti dall'elaborazione delle ricostituzioni elaborate in competenza dell'anno 1997.

Con messaggio n. 15821 dell'8 luglio 1997 (allegato 3) sono stati rilasciati i nuovi programmi per la gestione delle variazioni di alcuni degli elementi contabili e amministrativi che costituiscono la pratica di recupero crediti.

Con messaggio n. 19172 del 1° agosto 1997 (allegato 4) sono state fornite ulteriori istruzioni da utilizzare per l'accorpamento delle pratiche intestate allo stesso debitore e per la gestione delle pratiche in evidenza contabile al conto GPA00/30.

Con messaggio n. 22825 del 4 settembre 1997 (allegato 5) sono stati rilasciati gli aggiornamenti oggetto della presente circolare alle sedi pilota.

Con la presente circolare vengono fornite le istruzioni relative agli ulteriori aggiornamenti della procedura Recupero crediti da prestazioni realizzati per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 260 a 265, della legge n. 662 del 1996.

 

 

2. Obiettivi della procedura

Al fine di una razionalizzazione della gestione delle pratiche di indebito, è opportuno che le Sedi provvedano a raggruppare le pratiche preventivamente, ove non vi abbiano già provveduto, a seconda che si riferiscano soltanto a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ovvero anche a periodi successivi al 31 dicembre 1995, ovvero infine soltanto a periodi successivi.

La procedura prevede, nella sua articolazione completa, lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- la gestione delle pratiche di indebito relative a pensioni intestate a pensionati deceduti;

- la ricerca e la memorizzazione, per le pensioni erogate dall'I.N. P.S., del reddito dell'anno 1995, rilevato in via automatica dal Casellario centrale dei pensionati o accertato dalla Sede con il Mod. RED Ind. 95, con l'acquisizione di ulteriori elementi;

- la determinazione delle somme soggette a sanatoria totale o parziale;

- la contabilizzazione degli importi ai quali è stata applicata la sanatoria;

- la predisposizione, per ogni pratica, per la quale viene disposto l'abbandono o lo storno totale o parziale del credito, della scheda verbale contenente i dati previsti dal citato messaggio n. 19172 del 1° agosto 1997;

- la predisposizione, per le pratiche per le quali è stato disposto l'abbandono totale o parziale del credito, degli elenchi contenenti i dati richiesti dalla procedura di eliminazione dei crediti irrecuperabili per l'anno 1997 come previsto dal messaggio n. 19042 del 1° agosto 1997 (allegato 6);

- la comunicazione personalizzata agli interessati o agli eredi dei pensionati deceduti;

- la predisposizione dei piani di ammortamento delle somme da recuperare sulla base di quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996 e dall'articolo 69 della legge n. 153 del 1969, rispettivamente per indebiti relativi soltanto a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 o relativi anche a periodi successivi al 31 dicembre 1995;

- la memorizzazione dei piani di ammortamento nell'Archivio dei conguagli per la gestione diretta delle quote di recupero sulle rate di pensione utilizzando a tal fine le modalità operative già illustrate con la circolare n. 167 del 25 luglio 1997, trasmessa in pari data con messaggio n. 18130;

- la segnalazione della deducibilità fiscale degli importi da recuperare;

- la memorizzazione, sul data base centrale delle pensioni, dei dati relativi ai recuperi effettuati nel corso dell'anno, per la rettifica degli imponibili fiscali;

- la messa a disposizione delle Sedi, al momento della contabilizzazione delle rate pagate, dei dati relativi ai recuperi effettuati, per consentire anche la movimentazione delle partite creditorie presenti nella procedura Recupero crediti su prestazioni residente su sistema dipartimentale AS/400 e contabilizzate al conto GPA 00/32;

- la memorizzazione sul data base centrale delle pensioni dei dati relativi alla presenza di un piano di ammortamento da gestire (area GP1), dei dati per le rettifiche fiscali (area GP3), dei dati relativi ai recuperi effettuati (area GP8), consultabili in ambiente IMSPN, con la transazione GAPNL;

- la memorizzazione su appositi archivi centrali di tutte le informazioni analitiche relative alla gestione dei recuperi, consultabili in ambiente IMSPN, con la transazione CONG.

 

 

3. Acquisizione delle pratiche di indebito

Deve essere memorizzato l'intero importo del credito con le consuete modalità, utilizzando o l'opzione 1 del programma 6950 ovvero la procedura che consente l'aggancio con i dati rilevati dalla procedura di ricostituzione con il calcolo passante e dalla procedura di ricostituzione delle pensioni sociali e degli assegni sociali.

Si fa rinvio, per quanto necessario, alle disposizioni contenute nella circolare n. 263 del 19 novembre 1991 e nella circolare n. 175 del 23 luglio 1993 nonché ai successivi messaggi di aggiornamento della procedura Recupero crediti da prestazioni.

Nulla è innovato per quanto riguarda la gestione contabile degli indebiti che continua ad essere effettuata con le procedure attuali (imputazione al conto GPA 0032, gestione degli storni effettuati nell'anno di contabilizzazione dell'indebito, gestione degli abbandoni contabili al conto GPA0069 per gli storni effettuati in anni successivi all'anno di contabilizzazione, contabilizzazione mensile, ecc.)

 

 

4. Acquisizione dei dati per l'applicazione della legge n. 662 del 1996

Per acquisire i dati necessari per la gestione dell'indebito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 260 a 265, della legge n. 662 del 1996 è necessario selezionare, dal modulo base, l'opzione 7 - Prestazioni pensionistiche e successivamente l'opzione 3 - Recupero crediti da prestazioni.

Viene visualizzato il pannello CR00 e selezionando la nuova opzione 10 - Applicazione legge n. 662 del 1996, viene visualizzato il pannello MCRMAIS con le seguenti subopzioni:

1 - emissione liste di controllo

2 - acquisizione pratiche di istruttoria

3 - emissione lettere

4 - stampe di utilità.

4.1 - Emissione liste di controllo

Con il messaggio n. 14621 del 30 giugno 1997 sono state fornite le istruzioni per il prelievo delle informazioni reddituali relative alle pensioni erogate dall'Istituto, presenti sul Casellario centrale delle pensioni e per la stampa delle liste di controllo contenenti le seguenti informazioni:

- la situazione reddituale del pensionato, relativa alle pensioni erogate dall'Istituto, riferita all'anno 1995 e rilevata sul Casellario centrale dei pensionati;

- la verifica del numero della pensione memorizzato per ogni pratica RI;

- la vigenza della pensione ovvero l'indicazione del motivo dell'eliminazione nel caso la pensione non risulti più vigente;

- l'indirizzo del pensionato risultante sul data base delle pensioni.

Come precisato nel suddetto messaggio, per le pratiche RI per le quali il reddito delle pensioni I.N. P.S. relativo all'anno 1995 rilevato dal Casellario risulta superiore a lire 16 milioni, la procedura non predispone la stampa di alcun elaborato e non effettua nessun aggiornamento del CSL.

La procedura inoltre non predispone la stampa di alcun elaborato per le pratiche RI relative a pensioni eliminate, a qualsiasi titolo. Le informazioni relative all'eliminazione sono riportate nella lista delle posizioni scartate.

È stata già sottolineata nel richiamato messaggio n. 14621 la necessità che, nel caso in cui l'indebito si riferisca a pensioni eliminate ed il pensionato sia divenuto titolare di altra prestazione, vengano acquisiti sulla pratica RI, con l'utilizzo dell'opzione di Variazione, gli estremi della nuova pensione.

4.2 - Verifica della situazione reddituale del pensionato

L'attivazione dell'opzione 1 - Emissione liste di controllo e la verifica del reddito del pensionato relativo all'anno 1995 consentono di selezionare le pratiche di indebito in relazione alle seguenti diverse tipologie:

- pratiche riferite a pensionati deceduti il cui indebito si riferisce solo a periodi anteriori al 1° gennaio 1996;

- pratiche riferite a pensionati deceduti il cui indebito si riferisce anche a periodi successivi al 31 dicembre 1995;

- pratiche riferite a pensionati con reddito relativo all'anno 1995 minore o uguale a 16 milioni e il cui indebito si riferisce a periodi anteriori al 1° gennaio 1996;

- pratiche riferite a pensionati con reddito relativo all'anno 1995 minore o uguale a 16 milioni il cui indebito si riferisce anche a periodi successivi al 31 dicembre 1995, e titolari di pensione sulla quale è possibile operare il recupero a norma dell'articolo 69 della legge n. 153 del 1969;

- pratiche riferite a pensionati con reddito relativo all'anno 1995 minore o uguale a 16 milioni il cui indebito si riferisce anche al periodo successivo al dicembre 1995 e titolari di pensione non più in essere e per i quali il rimborso deve essere richiesto con bollettino di c/c postale;

- pratiche riferite a pensionati con reddito relativo all'anno 1995 maggiore di 16 milioni il cui indebito si riferisce al periodo ante gennaio 1996, titolari di pensione in essere sulla quale è possibile operare il recupero;

- pratiche riferite a pensionati con reddito relativo all'anno 1995 maggiore di 16 milioni il cui indebito si riferisce al periodo ante gennaio 1996 e titolari di pensione non più in essere e per i quali il rimborso deve essere richiesto con bollettino di c/c postale;

- pratiche riferite a pensionati con reddito relativo all'anno 1995 maggiore di 16 milioni il cui indebito si riferisce anche al periodo successivo al dicembre 1995 e titolari di pensione in essere sulla quale è possibile operare il recupero;

- pratiche riferite a pensionati con reddito relativo all'anno 1995 maggiore di 16 milioni il cui indebito si riferisce anche al periodo successivo al dicembre 1995 e titolari di pensione non più in essere e per i quali il rimborso deve essere richiesto con bollettino di c/c postale;

- pratiche riferite a pensionati per i quali non è applicabile la sanatoria, titolari di pensione in essere sulla quale è possibile operare il recupero;

- pratiche riferite a pensionati per i quali non è applicabile la sanatoria, titolari di pensione non più in essere e per i quali il rimborso deve essere richiesto con bollettino di c/c postale.

Per ognuna delle pratiche RI si deve procedere all'acquisizione dei dati relativi all'istruttoria per l'applicazione di quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996 dopo aver provveduto ad un attento esame degli atti amministrativi contenuti nella pratica.

4.3 - Acquisizione dei dati rilevati dall'istruttoria

Selezionando l'opzione 2 - Acquisizione pratiche di istruttoria, la procedura visualizza il pannello MCRIS30 che consente di selezionare la pratica o le pratiche che si intendono movimentare:

PROCEDURA RECUPERO CREDITI DA PRESTAZIONI 

 

PNA192 

GESTIONE ISTRUTTORIA - ACQUISIZIONE 

 

 

Scegliere una delle seguenti opzioni. 

 

Opzione: 

 

1) Pratica singola: 

 

2) Gruppo pratiche dal n.  

al n.  

3) Tutte le pratiche 

 

Invio per Elaborare 

PF3 per Uscire. 

Dopo aver premuto il tasto invio la procedura visualizza il pannello MCRIS32.

Digitando F5 si accede all'istruttoria. A tal fine viene visualizzato il pannello MCRIS03.

Digitando Invio la procedura richiama la transazione CASRED per una ulteriore verifica della situazione reddituale e della vigenza della pensione. Mentre la procedura compila il campo Reddito totale CASRED

L. . . . . . . . ., con l'importo del reddito assoggettabile all'Irpef relativo alle pensioni erogate dall'I.N. P.S. per l'anno 1995 rilevato dal Casellario centrale delle pensioni, deve essere acquisito dalla Sede nel campo Reddito accertato L. . . . . . . . ., l'importo del reddito accertato tenendo conto di quanto comunicato dal pensionato con il Mod. RED IND/95. Nel campo Reddito accertato L. . . . . . . . . . ., deve essere riportato l'importo delle pensioni erogate dall'I.N. P.S., se il pensionato non possiede altri redditi assoggettabili all'Irpef; in caso contrario deve essere indicata la somma del reddito delle pensioni I.N. P.S. e degli altri redditi dichiarati con il Mod. RED IND/95.

Nessun valore può essere acquisito nel campo Reddito accertato L. . . . . . . . . . per le pratiche RI relative a pensioni eliminate.

Sulla base dello stato delle pensioni, vigenti od eliminate, dell'importo del reddito accertato per l'anno 1995 e del periodo al quale si riferisce l'indebito, la procedura propone diverse modalità per continuare l'acquisizione.

 

 

5. Definizione delle pratiche

In relazione alle varie tipologie descritte al punto 4.2 si descrivono le specifiche modalità di definizione delle pratiche di recupero crediti.

In via generale si precisa che l'imputazione dell'importo abbandonato viene effettuata a debito del conto GPA 00/69 se l'indebito è stato contabilizzato in esercizi precedenti e mediante scrittura di storno se l'indebito è stato contabilizzato nello stesso esercizio in cui viene acclarata l'irrecuperabilità.

La procedura calcola automaticamente gli importi degli abbandoni ma richiede la conferma da parte della Sede.

Per ogni pratica per la quale viene disposta la non recuperabilità totale o parziale, la procedura provvede alla stampa, unitamente agli altri documenti, della scheda verbale Mod. REC/AUT Abb 662 da inserire, debitamente firmata, nel fascicolo di pensione.

5.1 - Pensionati deceduti

5.1.1 - Pensionati deceduti con indebito riferito solo a periodi anteriori al gennaio 1996

Nel caso in cui, al momento dell'accesso al data base centrale delle pensioni, la pensione risulti eliminata per decesso del pensionato e l'indebito si riferisca solo a periodi anteriori al 1° gennaio 1996, la procedura visualizza il pannello MCRIS03, con la proposta di abbandono.

La procedura evidenzia:

- nel campo Residuo totale l'importo complessivo dell'indebito residuo, risultante nell'archivio contabile DS 179, alla data di acquisizione dei dati dell'istruttoria;

- nel campo IMP. DEB. al 31 dicembre 1995 l'importo iniziale dell'indebito, sempre determinato con riferimento ai dati contenuti nell'archivio contabile DS 179;

- nel campo Residuo al 31 dicembre 1995 l'importo residuo dell'indebito, al netto dei versamenti effettuati dal pensionato o dei reincassi a scomputo dell'indebito da parte della Sede.

L'importo riportato nel campo IMP. DEB. al 31 dicembre 1995 coincide con l'importo riportato nel campo Residuo al 31 dicembre 1995 nel caso in cui non sia stato effettuato alcun rimborso o reincasso.

La procedura predispone la comunicazione agli eredi e aggiorna il CSL con 337 o 330, a seconda che la contabilizzazione dell'indebito sia stata effettuata in esercizi precedenti ovvero sia stata effettuata nello stesso esercizio in cui viene acclarata l'irrecuperabilità.

5.1.2 - Pensionati deceduti con indebito riferito anche a periodi successivi al dicembre 1995

Nel caso in cui l'indebito si riferisca anche a periodi successivi al 31 dicembre 1995, la procedura provvede all'abbandono della quota dell'indebito relativo al periodo anteriore al 1° gennaio 1996 e alla conferma della quota successiva al 31 dicembre 1995 e predispone per gli eredi la comunicazione di abbandono della quota di indebito relativa a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e la richiesta di rimborso del residuo indebito relativo a periodi successivi al 31dicembre 1995.

Viene visualizzato il pannello MCRIS03 già riportato al punto 5.1.1.

La procedura evidenzia nel campo Residuo totale l'importo complessivo dell'indebito residuo, risultante nell'archivio contabile DS 179, alla data di acquisizione dei dati dell'istruttoria.

La Sede deve determinare, con riferimento all'importo iniziale dell'indebito, l'importo della quota di indebito relativa al periodo anteriore al 1° gennaio 1996 ed acquisire tale importo nel campo IMP. DEB. al 31 dicembre 1995. La procedura riporta nel campo Residuo al 31 dicembre 1995 l'importo della quota di indebito relativa ai periodi anteriori al 1° gennaio 1996, al netto dei versamenti e dei reincassi risultanti nell'archivio contabile DS 179.

Dopo l'acquisizione degli importi, viene riproposto il pannello MSCRIS03 completato con i nuovi importi calcolati dalla procedura che determina l'abbandono della parte dell'indebito riferita al periodo anteriore al 1° gennaio 1996 e la conferma della parte di indebito riferita al periodo successivo.

La procedura predispone, oltre alla comunicazione agli eredi, la stampa del bollettino di c/c postale con l'indicazione dell'importo residuo da versare.

Per quanto riguarda il pagamento del residuo indebito da parte degli eredi, la Sede deve procedere con le consuete modalità, contattando gli stessi e concordando le modalità del versamento.

5.1.3 - Indebiti relativi a riscossioni effettuate dopo il decesso del pensionato

Gli indebiti relativi a riscossioni effettuate dopo il decesso del pensionato continuano ad essere recuperati con le modalità in atto, non essendo applicabile a tali fattispecie la legge n. 662 del 1996.

La procedura conferma l'intero indebito, emette la comunicazione ed il bollettino di conto corrente postale per il rimborso.

5.2 - Pensionati con reddito imponibile IRPEF relativo all'anno 1995 pari o inferiore a 16 milioni

5.2.1 - Pensionati con reddito imponibile IRPEF relativo all'anno 1995 pari o inferiore a 16 milioni e con indebito riferito solo a periodi anteriori al 1° gennaio 1996

Nel caso in cui l'indebito si riferisca solo a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e il reddito dell'anno 1995 acquisito nel campo Reddito accertato sia inferiore a lire 16 milioni, la procedura propone l'abbandono dell'intero importo e predispone la comunicazione all'interessato.

5.2.2 - Pensionati con reddito imponibile IRPEF relativo all'anno 1995 pari o inferiore a 16 milioni e con indebito riferito anche a periodi successivi al dicembre 1995

Nel caso in cui l'indebito si riferisca anche a periodi successivi al 31 dicembre 1995, e il reddito dell'anno 1995 acquisito nel campo Reddito accertato sia inferiore a 16 milioni, la procedura provvede all'abbandono della quota dell'indebito relativa al periodo anteriore al 1° gennaio 1996 e alla conferma della quota successiva al 31 dicembre 1995, alla preparazione del piano di recupero sulle rate di pensione per la quota di indebito confermato e alla predisposizione della comunicazione all'interessato.

La procedura propone poi il pannello MCRIS03 per il completamento dell'istruttoria.

La Sede deve determinare, con riferimento all'importo iniziale dell'indebito, l'importo della quota di indebito relativa al periodo anteriore al 1° gennaio 1996 ed acquisire tale importo nel campo IMP. DEB. al 31 dicembre 1995. La procedura riporta nel campo Residuo al 31 dicembre 1995 l'importo della quota di indebito relativa ai periodi anteriori al 1° gennaio 1996, al netto dei versamenti e dei reincassi risultanti nell'archivio contabile DS 179.

La procedura determina automaticamente l'abbandono della quota di indebito che si riferisce al periodo anteriore al 1° gennaio 1996.

Devono poi essere acquisiti i dati per la gestione del recupero sulle rate di pensione, secondo le indicazioni contenute nella legge n. 662. Le modalità di acquisizione sono descritte al punto 6.

5.3 - Pensionati con reddito imponibile Irpef relativo all'anno 1995 superiore a lire 16 milioni

5.3.1 - Pensionati con reddito imponibile Irpef relativo all'anno 1995 superiore a lire 16 milioni e con indebito riferito a soli periodi anteriori al gennaio 1996

Nel caso in cui l'indebito si riferisca solo a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e il reddito dell'anno 1995 acquisito nel campo Reddito accertato sia superiore a lire 16 milioni, la procedura provvede all'abbandono del 25 per cento dell'indebito, alla conferma del restante 75 per cento, alla preparazione del piano di recupero sulle rate di pensione per la parte di indebito confermato e predispone la comunicazione all'interessato.

La procedura propone il pannello MCRIS03 precompilato nel campo Residuo totale con l'importo dell'indebito residuo, al netto dei versamenti effettuati dal pensionato e dei recuperi effettuati dalle Sedi, nel campo IMP. DEB. al 31 dicembre 1995 l'importo iniziale dell'indebito, sempre determinato con riferimento ai dati contenuti nell'archivio contabile DS 179 e nel campo Residuo al 31 dicembre 1995 l'importo residuo dell'indebito, al netto dei versamenti effettuati dal pensionato o dei reincassi a scomputo dell'indebito da parte della Sede.

5.3.2 - Pensionati con reddito imponibile IRPEF relativo all'anno 1995 superiore a lire 16 milioni e con indebito riferito anche a periodi successivi al dicembre 1995

Nel caso in cui l'indebito si riferisca anche a periodi successivi al 31 dicembre 1995, e il reddito dell'anno 1995 acquisito nel campo Reddito accertato sia superiore a 16 milioni, la procedura provvede all'abbandono del 25 per cento dell'indebito relativo al periodo anteriore al 1° gennaio 1996, alla conferma del restante 75 per cento, alla conferma della quota di indebito successiva al 31 dicembre 1995, alla preparazione di due diversi piani di recupero sulle rate di pensione per la quota di indebito relative al periodo ante 1996 e post 1995 e predispone la comunicazione all'interessato.

La procedura propone il pannello MCRIS03 per il completamento dell'istruttoria.

La Sede deve determinare, con riferimento all'importo iniziale dell'indebito, l'importo della quota di indebito relativa al periodo anteriore al 1° gennaio 1996 ed acquisire tale importo nel campo IMP. DEB. al 31 dicembre 1995. La procedura riporta nel campo Residuo al 31 dicembre 1995 l'importo della quota di indebito relativa ai periodi anteriori al 1° gennaio 1996, al netto dei versamenti e dei reincassi risultanti nell'archivio contabile DS 179.

Devono poi essere acquisiti i dati per la gestione del recupero sulle rate di pensione, secondo le indicazioni contenute nella legge n. 662 del 1996. Le modalità di acquisizione sono descritte al successivo punto 6.

Le trattenute vengono effettuate prima per il piano che si riferisce al periodo ante 1996 e, solo dopo il suo completamento, la procedura inizia il recupero relativo al piano che si riferisce al periodo successivo al 1995.

5.4 - Pensioni eliminate per motivi diversi dal decesso

Nel caso in cui la pensione sulla quale è stato determinato l'indebito risulti eliminata per motivi diversi dal decesso del pensionato, la Sede deve innanzitutto verificare se sono state liquidate altre prestazioni al pensionato (ad esempio pensioni ai superstiti liquidate a titolari di pensione sociale revocata, trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, pensione con requisiti autonomi in sostituzione di pensione liquidata in Convenzione internazionale o viceversa, ecc.).

In caso positivo la Sede deve provvedere ad inserire nella pratica RI i riferimenti alla nuova prestazione utilizzando le funzioni illustrate con il messaggio n. 15821 dell'8 luglio 1997 (allegato 3).

La procedura presenta il consueto pannello MCRIS03 che la Sede deve completare con i dati necessari all'istruttoria della pratica RI ed acquisire i dati per l'applicazione della legge n. 662.

5.5 - Pensionati per i quali l'indebito deve essere recuperato per intero, indipendentemente dal reddito imponibile Irpef relativo all'anno 1995

Quando è stato accertato che l'indebito pagamento è da collegare al comportamento del pensionato ovvero nel caso in cui l'indebito è relativo a trattenute per attività lavorativa, a incumulabilità per lavoro autonomo, a ritenute Irpef, a contributo al SSN o più in generale non si riferisce a pensioni o a trattamenti di famiglia, l'indebito deve essere recuperato per intero.

La Sede in tal caso non deve confermare la proposta di sanatoria visualizzata dalla procedura sulla base del reddito e del periodo al quale si riferisce l'indebito.

Sul pannello MCRI03 dopo aver digitato N per non dare la conferma alla proposta di sanatoria, la procedura consente l'acquisizione da parte dell'operatore della conferma dell'indebito e della trattenuta diretta dello stesso sulle rate di pensione, se la pensione è in essere ovvero l'emissione dei bollettini di c/c postale se la pensione risulta eliminata.

5.6 - Pensionati per i quali, dopo l'applicazione della sanatoria, non risulta alcun residuo indebito

Possono presentarsi situazioni per le quali il debito non sanato risulta già rimborsato dal pensionato o recuperato dalla Sede per cui il residuo da recuperare è pari a zero.

In tali casi la procedura, oltre a svolgere le consuete operazioni contabili, predispone apposite comunicazioni.

5.7 - Codifica degli interventi previsti dalla procedura

Sul pannello MCRIS03, nel campo INTERVENTO vengono memorizzati i seguenti codici:

1 - abbandono o storno del 25% dell'indebito relativo al periodo ante 1996;

2 - abbandono o storno totale dell'indebito nel caso in cui il reddito dell'anno 1995 è inferiore a 16 milioni;

3 - abbandono o storno parziale dell'indebito per situazioni diverse da quelle previste dalla legge n. 662;

4 - conferma dell'indebito con recupero rateale sulle rate di pensione;

5 - abbandono o storno totale dell'indebito per decesso del pensionato;

6 - conferma dell'indebito con emissione di bollettino di c/c postale per il recupero;

8 - conferma dell'indebito in quanto non è applicabile la sanatoria prevista dalla legge n. 662;

9 - conferma dell'indebito in quanto trattasi di riscossione dopo il decesso del pensionato.

Possono essere gestiti fino a due codici intervento per ogni pratica RI.

 

 

6. Acquisizione dei piani di recupero

Nel caso in cui l'indebito si riferisca solo a periodi anteriori al gennaio 1996 e il pensionato abbia posseduto nell'anno 1995 redditi superiori a lire 16 milioni e debba quindi rimborsare i tre quarti dell'indebito (situazione descritta al punto 5.3.1), nel caso in cui l'indebito si riferisca anche a periodi successivi al dicembre 1995 (situazioni descritte ai punti 5.2.2 e 5.3.2) e nel caso in cui l'indebito sia comunque da confermare (situazione descritta al punto 5.5), la procedura, dopo la conferma dei dati acquisiti nel pannello MCRIS03, propone il pannello MCRIS70, se il nominativo in esame risulta titolare di più pensioni.

Sul pannello MCRIS70 vengono evidenziate le pensioni di cui risulta titolare il soggetto.

La Sede deve selezionare la pensione sulla quale operare la trattenuta rateale: di norma la trattenuta dovrà essere operata sulla pensione di importo più elevato.

La procedura effettua il calcolo di quanto trattenere considerando gli importi complessivi delle pensioni.

Dopo che la Sede ha selezionato la prestazione su cui operare, la procedura presenta il pannello MCRIS03. Tale pannello viene proposto direttamente dalla procedura nel caso in cui il soggetto in esame risulti titolare di una sola pensione.

Sul pannello MCRIS03 sono indicati uno o due piani di recupero a seconda che il periodo a cui si riferisce l'indebito si collochi anteriormente al 1° gennaio 1996 o anche successivamente al 31 dicembre 1995.

Su tale pannello deve essere selezionato il piano d'ammortamento su cui si intende operare.

La procedura propone il recupero dell'indebito per il piano ANTE 96 con i criteri previsti dalla legge n. 662 del 1996 e il recupero dell'indebito per il piano POST 95 con i criteri previsti dall'articolo 69 della legge n. 153 del 1969. Tali criteri sono riportati nella citata circolare n. 96 del 1997.

Per le pratiche per le quali vengono acquisiti uno o più piani di recupero, la procedura aggiorna il CSL con il valore 250.

Per ogni piano di ammortamento devono essere memorizzate le informazioni relative alla deducibilità fiscale dei recuperi effettuati. Sono fiscalmente deducibili le somme che sono state dichiarate come imponibili.

Si ricorda che le procedure di ricostituzione hanno operato nel tempo con modalità diverse per quanto riguarda la certificazione degli importi dell'anno in corso al momento del calcolo del conguaglio a debito.

Per le ricostituzioni elaborate fino al dicembre 1995 le procedure hanno certificato come imponibile dell'anno in corso l'importo dovuto e non l'importo effettivamente riscosso dal pensionato e pertanto i recuperi della quota di indebito relativa all'anno in cui è stata effettuata la ricostituzione non sono deducibili.

Per le ricostituzioni elaborate dal 1996 in poi le procedure certificano come imponibile dell'anno in corso al momento del calcolo del conguaglio a debito le somme effettivamente riscosse e pertanto anche i recuperi della quota di indebito relativa all'anno in cui è stata effettuata la ricostituzione sono deducibili (circolare n. 80 del 10 aprile 1996.)

Le informazioni relative alla deducibilità fiscale dell'indebito vengono utilizzate dalla procedura per l'intero periodo durante il quale viene effettuato il recupero; al momento del recupero di ogni rata viene memorizzato nel campo GP3CG01, per gli anni precedenti, o nel campo GP3CM01, per l'anno in corso, l'importo della trattenuta deducibile effettuata sulla rata, affinché al momento del rinnovo degli ordinativi di pagamento, le procedure provvedano alla rettifica del Mod. 201, utilizzando i criteri indicati nella circolare n. 122 del 5 maggio 1995.

Si precisa che l'importo deducibile Irpef da indicare va riferito a quanto si recupera e non a quanto riscosso. Ad esempio se per un indebito di lire 5 milioni, tutto fiscalmente certificato, viene effettuata la riduzione del 25%, l'importo da acquisire come deducibile Irpef è di lire 3.750.000.

Dopo aver definito i piani di recupero, digitando F10, la procedura provvede ad impostare lo stato complessivo dei piani in attivo e quindi a trasferire al data base centrale le informazioni necessarie per effettuare le trattenute.

Digitando F10 per un piano già attivo la procedura provvede alla sospensione dello stesso.

La Sede può in tal caso acquisire variazioni considerando che, finché il piano rimane in stato di sospeso, nessun ulteriore recupero viene effettuato sulle rate.

La trattenuta viene effettuata a partire dalla prima rata di pensione che viene estratta successivamente alla memorizzazione del piano. La procedura gestisce per primo il recupero relativo al piano ANTE 96 e dopo il completamento di tale piano prosegue automaticamente con il recupero del piano POST 95.

 

 

7. Consultazione

7.1 - Consultazione dei dati presenti su sistema dipartimentale AS/400

I dati acquisiti per l'applicazione della legge n. 662 possono essere consultati selezionando l'opzione 3.3.3 della procedura Recupero crediti da prestazioni. A tal fine occorre digitare F6, disponibile sul pannello MCRSP03 in presenza dei predetti dati.

Viene visualizzato il pannello MCRIS01 che evidenzia i dati relativi all'applicazione della legge n. 662: la sanatoria eventualmente applicata, gli importi da recuperare e recuperati, la loro deducibilità fiscale, le informazioni sintetiche sui piani di recupero, ecc.

Dal pannello MCRIS01 è possibile, digitando F5, ottenere una finestra con quattro righe per inserire per ogni singola pratica di indebito eventuali Note.

Digitando F7 viene visualizzato l'indirizzo prelevato dal data base centrale delle pensioni e utilizzato per la stampa di tutte le comunicazioni.

Digitando F10 è possibile, in presenza di variazioni sui piani di ammortamento, visualizzare i piani di recupero storici, memorizzati su AS/400 di Sede.

7.2 - Consultazione dei dati presenti sugli archivi centrali relativi ai piani di recupero

I dati analitici dei piani di ammortamento, le informazioni relative alle rate su cui è stato effettuato il recupero, la rendicontazione degli importi, ecc. sono consultabili, in ambiente IMSPN, con la transazione CONG.

 

 

8. Variazione

Dal pannello MCRIS01 visualizzato con l'opzione di consultazione, è possibile, digitando F10, accedere alla funzione di variazione dei dati relativi all'applicazione della legge n. 662.

La variazione è consentita solo agli utenti autorizzati. A tal fine è necessario che il master di Sede, utilizzando l'opzione della procedura UTPEN, secondo le modalità illustrate con messaggio n. 9868 del 17 ottobre 1996 allegato alla circolare n. 120 del 27 maggio 1997, abiliti alla variazione degli indebiti le matricole interessate, inserendo la transazione RI00.

Anche i dati relativi ai piani di recupero già attivi e memorizzati sugli archivi centrali possono essere variati.

Il piano da variare deve prima essere messo in stato di sospeso digitando F10; possono essere modificati solo i dati acquisiti dalla Sede: modalità di recupero e deducibilità fiscale.

Le informazioni relative ai piani memorizzati in precedenza vengono conservate e sono consultabili come piani storici.

 

 

9. Stampe

9.1 - Stampa delle comunicazioni

Le comunicazioni previste per l'applicazione della legge n. 662 devono essere stampate selezionando dal pannello MCRMAIS l'opzione 3 - Emissione lettere.

Viene visualizzato il pannello MCRMAIL che consente di selezionare la tipologia di lettera da stampare.

Il pannello è suddiviso in quattro sezioni:

- stampa o ristampa di modelli;

- periodo al quale si riferisce l'indebito;

- tipo di intervento effettuato;

- tipo di recupero da effettuare

e deve essere fornita una risposta per ogni sezione per consentire alla procedura di individuare la tipologia dei modelli da stampare.

La procedura scorre l'archivio, individua tutte le situazioni richieste per le quali, in quel momento, è possibile procedere alla stampa delle comunicazioni ed aggiorna il CSL delle pratiche con 262.

Come già rilevato, è opportuno che le Sedi suddividano le pratiche di RI per tipologia di intervento, per consentire un più razionale utilizzo delle funzioni di stampa.

Le stampe vengono preparate in spool di stampa diversi a secondo dei tipi di comunicazione prevista. Le comunicazioni vengono stampate nello stesso ordine nel quale sono state acquisite le pratiche.

Le comunicazioni sono predisposte in modo personalizzato, tenendo conto delle seguenti variabili:

- il reddito assoggettabile all'Irpef relativo all'anno 1995;

- il periodo al quale si riferisce l'indebito;

- il comportamento dell'interessato;

- l'esistenza o meno di una pensione su cui recuperare;

- l'eventuale rimborso già effettuato e con quali modalità;

- il decesso del pensionato;

- l'eventuale precedente notifica dell'indebito.

Nel caso in cui tutto o parte dell'indebito risulti confermato e non esista una pensione in essere sulla quale effettuare il recupero diretto, la procedura prevede la stampa del bollettino di c/c postale.

Viene inoltre preparata la lista delle raccomandate.

9.2 - Stampe per la Sede

Sono previste, selezionando dal pannello MCRMAIS l'opzione 4 - Stampe di utilità, stampe per consentire alla Sede di monitorare il flusso della procedura per le diverse tipologie di situazioni. L'opzione è in fase di avanzata realizzazione; si fa riserva di comunicazione circa la disponibilità della stessa.

 

 

10. Contabilizzazione di Sede

Gli interventi acquisiti in applicazione della legge n. 662 determinano movimenti contabili di storno per le sanatorie relative ad indebiti contabilizzati nel corso dell'anno e di abbandono al conto GPA 0069 per le sanatorie relative ad indebiti contabilizzati nel corso degli esercizi precedenti. La contabilizzazione negli archivi contabili della procedura Recupero crediti da prestazioni deve essere effettuata utilizzando la consueta opzione 3.2.1.

Si raccomanda di attivare la funzione di contabilizzazione con la massima frequenza.

Non è consentita la stampa delle comunicazioni per pratiche per le quali la contabilizzazione non risulti effettuata.

 

 

11. Memorizzazione dei dati sul data base centrale delle pensioni

Le informazioni relative alla gestione dei recuperi sulle rate di pensione vengono memorizzate nei seguenti campi del data base centrale:

GP1AV32 

= 

2 presenza di recupero per indebito 

 

= 

3 presenza di recupero per indebito e di conguaglio a credito 

GP3CM01 

 

trattenute effettuate e deducibili dall'imponibile fiscale dell'anno in corso 

GP3GC01 

 

trattenute effettuate e deducibili dall'imponibile fiscale degli anni precedenti 

GP8MD42 

= 

100 recupero per indebito 

GP8MD43 

 

importo del recupero sulla rata 

GP8MD33 

 

numero pratica RI e codice della Sede a cui appartiene la pratica RI. 

L'importo netto della rata (GP8MD02) è memorizzato al netto del recupero effettuato sulla rata; il recupero su ogni rata è relativo al numero delle mensilità comprese sulla rata:

2 per il pagamento bimestrale,

6 per il pagamento semestrale,

12 o 13 per il pagamento annuale.

La memorizzazione del numero di pratica RI e del codice della Sede di appartenenza consente di continuare a gestire correttamente i recuperi rateali delle pensioni anche in caso di trasferimento delle pensioni sulle quali è in corso un recupero rateale.

 

 

12. Recupero diretto sulle rate di pensione

Al punto 1 della circolare n. 167 del 25 luglio 1997, diramata in pari data con messaggio n. 18130, è stata descritta l'architettura del nuovo sottosistema pagamenti ed è stato precisato che la funzione di estrazione delle rate di pensione provvede, all'atto dell'estrazione dal data base delle pensioni della singola rata da inoltrare all'ente pagatore (Ente Poste o Istituto bancario o Cassa Sede), a rideterminare l'importo da corrispondere al pensionato, tenendo conto anche degli importi memorizzati nell'Archivio conguagli, tra i quali sono presenti anche le quote da recuperare per gli indebiti.

L'importo del pagamento disposto per le singole rate, utilizzando anche le informazioni memorizzate nell'Archivio conguagli, rappresenta la somma algebrica dei conguagli positivi e negativi, oltre alla rata corrente.

12.1 - Recuperi non abbinabili a rate di pensione

I recuperi memorizzati relativi a pensioni non più in pagamento o a pensioni divenute di importo tale da non consentire il recupero dell'indebito rateizzato, vengono segnalati alla Sede con apposite liste messe a disposizione dalla procedura.

 

 

13. Contabilizzazione dei recuperi effettuati sulle rate di pensione

Per consentire la contabilizzazione su LSX di quanto trattenuto e l'imputazione ad ogni singola pratica RI delle quote trattenute sono previsti flussi contabili per le Sedi che saranno predisposti al momento della contabilizzazione della rendicontazione dei pagamenti delle rate di pensione.

13.1 - Riaccrediti

Nel caso in cui la rata di pensione disposta presso un Istituto di credito e rendicontata come pagata, non venga riscossa dal pensionato e sia quindi riaccreditata, non può essere considerato come effettuato il recupero già contabilizzato.

La procedura prevede la segnalazione alla Sede di tale circostanza. Si fa riserva di ulteriori disposizioni in merito alla gestione delle situazioni in argomento.

13.2 - Recuperi fuori flusso

È possibile per la Sede gestire un recupero con modalità diverse dal recupero diretto sulla pensione (versamento con bollettino di c/c postale, trattenuta su arretrati con bollettino fittizio). In questi casi la procedura evidenzia l'informazione per consentire la memorizzazione, sul piano di recupero, del recupero fuori flusso.

 

 

14. Procedura di eliminazione dei crediti irrecuperabili

Con il messaggio n. 19042 del 1° agosto 1997 (allegato 6) sono state fornite precisazioni sulla procedura di eliminazione dei crediti irrecuperabili per l'esercizio 1997. Nel messaggio è stato chiarito che in attesa dell'esame e dell'approvazione da parte degli Organi deliberanti di una nuova procedura di abbandono le Sedi devono avvalersi della procedura ordinaria di cui alle disposizioni impartite con circolare n. 51022 del 7 luglio 1984.

Peraltro, tenuto anche conto dell'elevato numero di pratiche RI interessate all'applicazione della sanatoria prevista dalla legge n. 662 del 1996 e della circostanza che detta legge disciplina le modalità di applicazione della sanatoria medesima, la procedura predispone per tutte le tipologie di abbandono, in luogo della copia della scheda verbale, specifiche liste contenenti gli stessi elementi della scheda verbale, da trasmettere debitamente firmate alle Sedi regionali.

Tali liste includono tutte le pratiche RI e sono stampate distintamente a seconda che attengano a pratiche per le quali viene disposto un abbandono, ovvero a pratiche per le quali è disposto uno storno; le liste medesime risultano ulteriormente distinte per ciascuna delle codifiche previste al punto 5.7 (codici intervento 1, 2, 3 e 5).

Fermo restando che gli abbandoni relativi all'applicazione della legge n. 662 del 1996 rientrano nella causa di eliminazione 7 - Somme non più dovute in forza di esplicita disposizione di legge, le liste da riferire a crediti irrealizzabili per altre situazioni (codice intervento 3) devono contenere l'indicazione delle specifiche cause di eliminazione previste dalla predetta circolare n. 51022 del 1984.

Le Sedi regionali, in relazione ai dati contenuti in ciascuna lista, effettueranno i controlli di competenza anche, eventualmente, con accessi presso le Sedi e formuleranno i propri giudizi in base alle disposizioni di cui alla soprarichiamata circolare.

La procedura prevede, inoltre, la stampa di elenchi contenenti i dati relativi alle pratiche RI per le quali è stato disposto un abbandono con imputazione al conto GPA 00/69. Per i crediti dichiarati irrealizzabili in applicazione della legge n. 662 del 1996 i relativi dati sono specificati anche con riferimento ai codici di intervento 1, 2 e 5.

Tali elenchi, debitamente firmati, devono essere trasmessi alla Sede Centrale (Direzione centrale ragioneria e finanza) per gli ulteriori adempimenti.

 

 

15. Pratiche in evidenza contabile al conto GPA 00/30

Le pratiche di recupero a suo tempo contabilizzate al conto GPA 00/30 devono essere trattate, per la definizione ai sensi della legge n. 662 del 1996, con le stesse modalità descritte con la presente circolare per le pratiche gestite con la procedura automatizzata Recupero crediti da prestazioni per le quali deve essere disposto l'abbandono dell'indebito.

Per tali pratiche la Sede deve, operando manualmente:

- predisporre la scheda verbale con lo stesso contenuto del Mod. REC/AUT Abb. 662 emesso dalla procedura Recupero crediti da prestazioni;

- predisporre apposita lista, da inviare alla Sede regionale contenente gli stessi dati delle liste predisposte dalla procedura;

- predisporre il biglietto contabile per la contabilizzazione delle somme non recuperabili (GPA 00/69 a GPA 00/30);

- predisporre l'elenco annuale delle pratiche il cui importo è stato dichiarato non più recuperabile e contabilizzato al conto GPA 00/69, da inviare alla Direzione centrale ragioneria e finanza.

Alla Direzione centrale ragioneria e finanza deve essere trasmesso, unitamente agli elenchi stampati dalla procedura e all'elenco delle posizioni evidenziate al conto GPA 00/30, un prospetto di riepilogo, per causa di eliminazione ed anno di assunzione in contabilità dei crediti eliminabili, il cui totale dovrà concordare con le risultanze del conto GPA 00/69.

 

 

16. Programmi

Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni gli oggetti riportati nell'allegato 7, che consentono l'acquisizione delle pratiche per le quali non deve essere effettuato il recupero sulle rate: pensionati deceduti, pensioni eliminate, sanatorie totali.

Si fa riserva di comunicazioni per quanto riguarda la disponibilità dei programmi che consentono di definire anche le pratiche con recupero diretto sulle rate di pensione.

La procedura è stata realizzata, nell'ambito del progetto di reingegnerizzazione dell'area pensioni, dalla società IBM SEMEA e dal SIR dell'Emilia-Romagna e della Campania, in collaborazione con la Direzione centrale per la tecnologia informatica, la Direzione centrale ragioneria e finanza e la Direzione centrale per le pensioni. Al predetto SIR e alle citate Direzioni centrali per le Sedi potranno rivolgersi per ulteriori chiarimenti.

Si fa riserva di specifiche istruzioni per le regioni Umbria e Marche, in relazione agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.

Il direttore generale

Trizzino

 

 

Allegati 1-6

 

 

Allegato 7

Programmi 

 

PCRIS01 

Variazione 

PCRIS03 

Acquisizione 

PCRMAIL 

Emissione lettere 

PRICALC1 

 

PRIDETT1 

 

PRIERRO1 

 

PRIIPIA1 

 

PRIMPIA1 

 

PRIRIEP1 

 

PRISTAM1 

 

PRIVSTO1 

 

PRITRAS1 

 

PRIEMIL1 

 

Archivi 

 

ACRISTR 

 

ACRSTOIS 

 

ACRAPENS 

 

ACRMISTR 

 

ARISTORF 

 

LRISTORL 

 

Pannelli 

 

MRIDETT1 

 

MRIER001 

 

MRIHDET1 

 

MRIHPI1 

 

MRIHMPI1 

 

MRIHRIE1 

 

MRIHVST1 

 

MRIIPIA1 

 

MRIMPIA1 

 

MRIRIEP1 

 

MRISTAP1 

 

MRISTAV1 

 

MRIVSTO1