§ 98.1.37610 - Circolare 4 aprile 1997, n. 96/E .
1) Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Aliquote ridotte per abitazioni principali di soggetti residenti e per alloggi locati con [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/04/1997
Numero:96

§ 98.1.37610 - Circolare 4 aprile 1997, n. 96/E .

1) Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Aliquote ridotte per abitazioni principali di soggetti residenti e per alloggi locati con contratto registrato. Art. 4 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 (legge di conversione n. 556 del 24 ottobre 1996.) 2) Assimilazione ad abitazione principale degli alloggi concessi in comodato.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

In relazione al quesito di cui al punto 1) in oggetto, posto dall'ANCI, la Scrivente, convenendo sostanzialmente con la soluzione prospettata dall'Associazione medesima, ritiene che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 (legge di conversione n. 556 del 24 ottobre 1996), fatte confluire nel comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dal comma 53 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vadano interpretate nel senso che il comune ha il potere di stabilite un'aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 4 per mille:

a) soltanto per le abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che deliberato la riduzione, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel comune;

b) soltanto per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

c) congiuntamente per le unità immobiliari di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il comune, inoltre, ha il potere di stabilire due aliquote ridotte di diversa misura, sempre non inferiore al 4 per mille, l'una per le unità immobiliari di cui alla lettera a), l'altra per quelle di cui alla lettera b).

La suesposta posizione è supportata, oltre che dalla possibilità interpretativa data dalla dizione letterale del menzionato articolo 4, dalla collocazione della facoltà in discorso in un sistema, quale quello delineato dai commi 53 e 55 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, che attribuisce ai comuni in potere di vastissima portata in materia di tassazione ICI.

In relazione al quesito di cui al punto 2) in oggetto, anch'esso posto dall'ANCI, la Scrivente ritiene che il comune, alo stato attuale della legislazione, non abbia il potere di assimilare all'abitazione principale, con la conseguente estensione delle agevolazioni per questa previste, l'alloggio concesso dal proprietario in uso garantito ad ascendenti o discendenti di primo grado.

Si ricorda, in proposito, che, affinché possa configurarsi un'abitazione principale, è necessario che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima.