Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/01/1997 |
Numero: | 19 |
§ 98.1.37196 - Circolare 27 gennaio 1997, n. 19 .
Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Disposizioni in materia di recupero degli indebiti relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1996.
Circolare emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestione e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
La
In particolare, il comma 260 dispone che nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.
Il comma 261 stabilisce che qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
A norma del comma 262 il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione.
Secondo quanto disposto dal comma 263 il recupero non si estende agli eredi del pensionato.
Il comma 264 estende le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 ai soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori alle medesime, per periodi anteriori al 1° novembre 1996, dettando particolari criteri in ordine ai provvedimenti di revoca emanati alla data di entrata in vigore della legge in base alla precedente disciplina ed ai provvedimenti di recupero in corso, nonché in ordine alla rateazione del recupero.
Infine, il comma 265 dispone che qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma.
Al fine di garantire uniformità nell'attuazione delle anzidette disposizioni da parte di tutti gli enti interessati, il Ministero del Lavoro si è riservato di definire i criteri per l'applicazione della normativa in parola, in particolare per quanto riguarda le situazioni di sussistenza del dolo, l'individuazione dei redditi da valutare ai fini del limite dei 16 milioni e le modalità di rateazione del recupero sulla pensione.
Nel fare pertanto riserva di successive istruzioni, si interessano le Sedi a soprassedere, per il momento, dall'invio ai pensionati del Mod. RED INT/95.
Si ritiene comunque opportuno far presente che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dettate dalla
Al riguardo, si fa presente che a breve sarà rilasciata una nuova transazione che consentirà la rilevazione dal Casellario centrale dei dati relativi agli emolumenti erogati ai pensionati dai diversi enti, distintamente per ciascun anno.
Per gli indebiti relativi a periodi anteriori al 1996, le Sedi, in attesa dell'aggiornamento della procedura recupero crediti per prestazioni, devono astenersi dall'inviare ai pensionati le comunicazioni Mod. REC/AUT 1 e REC/AUT 1-bis, nell'attuale testo.
Il Direttore generale
Trizzino