Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/07/1997 |
Numero: | 154 |
§ 98.1.38077 - Circolare 10 luglio 1997, n. 154 .
Prestazioni previdenziali percepite indebitamente per periodi anteriori all'1 gennaio 1996. Chiarimenti.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Con
Con l'anzidetta sentenza la Corte di Cassazione ha affermato il principio che la disciplina dettata dalla
In relazione a richieste di chiarimenti formulate dalle Sedi, si forniscono le seguenti precisazioni.
1 - Debiti e crediti facenti capo allo stesso pensionato ovvero debito del dante causa e credito degli eredi per ratei non riscossi dal pensionato.
Nell'ipotesi di debiti e crediti facenti capo allo stesso pensionato riferiti a prestazioni dovute a diverso titolo ovvero a prestazioni dovute allo stesso titolo ma per periodi non coincidenti neanche in parte, non è possibile operare il recupero dell'indebito sulle somme da corrispondere.
Analogamente non può procedersi al recupero dell'indebito costituitosi a carico del dante causa sui ratei maturati e non riscossi dovuti agli eredi, sempre ché tali ratei si riferiscano a prestazioni dovute a diverso titolo ovvero a prestazione dovuta allo stesso titolo ma per periodi non coincidenti neanche in parte.
Ciò in quanto, ove non sia ammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito (per redditi inferiori ai limiti di legge in assenza di dolo, o per decesso del pensionato), la compensazione del credito con il debito comporterebbe comunque un recupero, mentre nei casi in cui l'azione di ripetizione sia ammissibile il recupero deve essere operato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 262, della
Qualora il debito e il credito del pensionato si riferiscano, invece, a prestazioni erogate allo stesso titolo per periodi coincidenti in tutto o in parte (esempio: pensione indebitamente erogata al minimo, quindi ridotta a calcolo, da riliquidare in applicazione della sentenza n. 495; pensione indebitamente erogata al minimo, e poi ridotta a calcolo, da cristallizzare in applicazione della sentenza n. 240; trasferimento del trattamento minimo da una pensione ad altra; ecc.), le somme corrisposte indebitamente devono essere recuperate sulle somme a credito del pensionato; in tali ipotesi infatti le somme già corrisposte indebitamente debbono ritenersi anticipazioni delle somme da corrispondere.
Lo stesso criterio deve essere seguito anche per le ipotesi di prestazioni erogate in luogo di altre corrisposte indebitamente per periodi coincidenti (esempio: assegno di invalidità erogato dopo la scadenza per periodi per i quali spetta la pensione di vecchiaia).
2 - Prestazioni pensionistiche corrisposte in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive
Non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 260/265, della
Ciò nella considerazione che l'anzidetta normativa attiene ai rapporti di natura sostanziale e non a quelli di natura processuale. Una diversa interpretazione farebbe venir meno gli effetti della successiva sentenza che ha posto nel nulla il titolo in virtù del quale l'Istituto aveva effettuato la corresponsione del trattamento pensionistico.
Ne consegue che gli indebiti in questione debbono essere recuperati a norma dell'articolo 2033 del codice civile e, quindi, anche nei confronti degli eredi.
3 - Sentenze passate in giudicato
Le disposizioni dell'articolo 1, commi 260/265, della
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Come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 262, della
A norma della stessa legge il recupero deve essere effettuato nei limiti del quinto della pensione. Per i recuperi in parola non trova applicazione la disposizione dell'articolo 69 della
Il Direttore generale
Trizzino