§ 98.1.38077 - Circolare 10 luglio 1997, n. 154 .
Prestazioni previdenziali percepite indebitamente per periodi anteriori all'1 gennaio 1996. Chiarimenti.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/07/1997
Numero:154

§ 98.1.38077 - Circolare 10 luglio 1997, n. 154 .

Prestazioni previdenziali percepite indebitamente per periodi anteriori all'1 gennaio 1996. Chiarimenti.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Con circolare n. 95 del 17 aprile 1997, sono state fornite le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2333 del 16 gennaio/17 marzo 1997.

Con l'anzidetta sentenza la Corte di Cassazione ha affermato il principio che la disciplina dettata dalla legge n. 662 del 1996 sostituisce, per le prestazioni erogate indebitamente entro il 31 dicembre 1995, le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, del regio-decreto 28 agosto 1924, n. 1422, dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché degli articoli 6 e 8 della legge 14 novembre 1983, n. 638, stabilendo la ripetibilità o meno dell'indebito a seconda del reddito imponibile IRPEF conseguito dai pensionati nell'anno 1995, salvo i casi di dolo.

In relazione a richieste di chiarimenti formulate dalle Sedi, si forniscono le seguenti precisazioni.

1 - Debiti e crediti facenti capo allo stesso pensionato ovvero debito del dante causa e credito degli eredi per ratei non riscossi dal pensionato.

Nell'ipotesi di debiti e crediti facenti capo allo stesso pensionato riferiti a prestazioni dovute a diverso titolo ovvero a prestazioni dovute allo stesso titolo ma per periodi non coincidenti neanche in parte, non è possibile operare il recupero dell'indebito sulle somme da corrispondere.

Analogamente non può procedersi al recupero dell'indebito costituitosi a carico del dante causa sui ratei maturati e non riscossi dovuti agli eredi, sempre ché tali ratei si riferiscano a prestazioni dovute a diverso titolo ovvero a prestazione dovuta allo stesso titolo ma per periodi non coincidenti neanche in parte.

Ciò in quanto, ove non sia ammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito (per redditi inferiori ai limiti di legge in assenza di dolo, o per decesso del pensionato), la compensazione del credito con il debito comporterebbe comunque un recupero, mentre nei casi in cui l'azione di ripetizione sia ammissibile il recupero deve essere operato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 262, della legge n. 662 del 1996.

Qualora il debito e il credito del pensionato si riferiscano, invece, a prestazioni erogate allo stesso titolo per periodi coincidenti in tutto o in parte (esempio: pensione indebitamente erogata al minimo, quindi ridotta a calcolo, da riliquidare in applicazione della sentenza n. 495; pensione indebitamente erogata al minimo, e poi ridotta a calcolo, da cristallizzare in applicazione della sentenza n. 240; trasferimento del trattamento minimo da una pensione ad altra; ecc.), le somme corrisposte indebitamente devono essere recuperate sulle somme a credito del pensionato; in tali ipotesi infatti le somme già corrisposte indebitamente debbono ritenersi anticipazioni delle somme da corrispondere.

Lo stesso criterio deve essere seguito anche per le ipotesi di prestazioni erogate in luogo di altre corrisposte indebitamente per periodi coincidenti (esempio: assegno di invalidità erogato dopo la scadenza per periodi per i quali spetta la pensione di vecchiaia).

2 - Prestazioni pensionistiche corrisposte in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive

Non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 260/265, della legge n. 662 del 1996, i pagamenti di pensione effettuati in attuazione di sentenze provvisoriamente esecutive, divenuti indebiti a seguito di successiva sentenza favorevole all'Istituto.

Ciò nella considerazione che l'anzidetta normativa attiene ai rapporti di natura sostanziale e non a quelli di natura processuale. Una diversa interpretazione farebbe venir meno gli effetti della successiva sentenza che ha posto nel nulla il titolo in virtù del quale l'Istituto aveva effettuato la corresponsione del trattamento pensionistico.

Ne consegue che gli indebiti in questione debbono essere recuperati a norma dell'articolo 2033 del codice civile e, quindi, anche nei confronti degli eredi.

3 - Sentenze passate in giudicato

Le disposizioni dell'articolo 1, commi 260/265, della legge n. 662 del 1996 non trovano applicazione per gli indebiti maturati fino al 31 dicembre 1995 dichiarati ripetibili con sentenze passate in giudicato.

***

Come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 262, della legge n. 662 del 1996, il recupero delle prestazioni corrisposte indebitamente per periodi precedenti il 1° gennaio 1996 deve essere effettuato in ogni caso, e quindi anche nei casi di dolo, senza interessi.

A norma della stessa legge il recupero deve essere effettuato nei limiti del quinto della pensione. Per i recuperi in parola non trova applicazione la disposizione dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che fa salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Il Direttore generale

Trizzino