§ 98.1.38209 - Circolare 4 agosto 1997, n. 182 .
Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Questioni varie.


Settore:Normativa nazionale
Data:04/08/1997
Numero:182

§ 98.1.38209 - Circolare 4 agosto 1997, n. 182 .

Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Questioni varie.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

1) Part time orizzontale individuazione della retribuzione media giornaliera nell'ipotesi di variazioni successive dell'orario di lavoro.

2) Lavoro saltuario in periodi non predeterminati criteri per la determinazione della retribuzione media giornaliera.

3) Irrilevanza, ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia, dell'omessa o incompleta indicazione dell'indirizzo sul certificato di malattia quando il dato è altrimenti ricavabile.

4) Accertamenti sull'operato delle aziende in materia di erogazione dell'indennità di malattia e maternità.

5) Nel caso di riduzione e della prognosi disposta dal medico di controllo, copia del relativo referto va inviata al datore di lavoro.

6) Personale ferroviario avente diritto alle prestazioni economiche di malattia e maternità applicazione della normale disciplina per gli aspetti connessi all'invio della documentazione e certificazione ed all'effettuazione delle visite di controllo.

7) Nel caso di malattia riconducibile alla patologia per la quale è stato concesso l'assegno di invalidità, l'indennità va corrisposta soltanto quando sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una incapacità lavorativa specifica, assoluta e temporanea.

8) Nell'ipotesi di certificati con prognosi di tre giorni per i quali si pone l'intervento erogativo dell'istituto, il ritardo nell'invio della certificazione va applicato non indennizzando l'ultimo giorno di prognosi.

9) Gli importi delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, non assoggettabili a contribuzione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135, non vanno inclusi nei ratei di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.

10) Riepilogo delle disposizioni in materia di diritto del padre lavoratore dipendente alla fruizione delle prestazioni economiche di maternità a seconda delle varie situazioni.

11) I comitati provinciali sono competenti anche a decidere i ricorsi in materia dei benefici previsti per gli handicappati dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992.

12) L'indennità di maternità e l'indennità per inabilità temporanea da infortunio sul lavoro o da malattia professionale non sono cumulabili.

 

 

1. Part time orizzontale con variazioni cicliche dell'orario di lavoro.

Da parte di alcune sedi sono pervenute richieste di chiarimenti circa la retribuzione media giornaliera da prendere a base per l'erogazione dell'indennità di malattia e di maternità nel caso di rapporti di lavoro in cui, nel corso dell'anno, si alternano periodi di lavoro ad orario ridotto c.d. part time orizzontale a periodi di attività a tempo pieno, con conseguenti variazioni della retribuzione, riferita al lavoro effettivamente svolto.

Al riguardo si precisa che, in casi del genere, per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità sia obbligatorie che facoltative , la retribuzione media giornaliera del mese precedente l'evento, ricavata con le consuete modalità, deve essere ridimensionata rapportando le ore di lavoro medio giornaliero svolto nelle settimane del periodo considerato a quelle ugualmente medie giornaliere che l'interessato avrebbe dovuto svolgere qualora non fosse intervenuto l'evento stesso.

Ponendo, ad esempio, il caso di un operaio con un orario di lavoro part time nel mese precedente l'evento di 4 ore per 5 giorni alla settimana e cioè di 3,3333 ore medie per ciascun giorno retribuito, considerando compreso anche il sabato il cui full time orario previsto durante tutto l'evento stesso sia di 8 ore sempre per 5 giorni alla settimana 6,6666 ore giornaliere medie, la retribuzione media giornaliera del mese dovrà essere divisa per 3,3333, moltiplicando poi il risultato per 6,6666.

Ipotizzando perciò una retribuzione di lire 1.000.000 per 25 giorni di lavoro part time 40.000 lire giornaliere, dividendo per 3,3333 si ha una retribuzione oraria di 12.000, che viene ridimensionata, a causa del passaggio al tempo pieno - attraverso la moltiplicazione per 6,6666 - in 80.000 giornaliere.

Nell'ipotesi opposta, di svolgimento di lavoro a tempo pieno prima di un evento che ricada interamente in un periodo di previsto lavoro a tempo parziale, ovviamente si deve operare inversamente la retribuzione a tempo pieno, che si suppone di 2.000.000 sempre per 25 giorni di lavoro 80.000 giornaliere va prima divisa per 6,6666 retribuzione oraria di 12.000 e quindi moltiplicata per 3,3333 40.000 giornaliere.

Qualora si tratti di impiegato, tenuto conto che per i lavoratori con tale qualifica sono retribuiti tutti i giorni della settimana, fermo restando l'impegno orario giornaliero di lavoro dell'esempio sopra riportato, il calcolo va leggermente modificato la retribuzione media giornaliera del periodo part time va divisa per 2,8571 20 ore 7 giorni e il risultato moltiplicato per 5,7142 40 ore 7 giorni. Inversamente, come ovvio, si opera nel caso opposto.

Le retribuzione come sopra ottenuta costituisce la base per il calcolo della prestazione richiesta, da liquidare per 6 giorni alla settimana per gli operai o per 7 giorni per gli impiegati.

I criteri suddetti sono applicabili pure in caso di rapporti di lavoro che prevedono una riduzione dell'attività su base settimanale, con distribuzione non costante dell'orario di lavoro e con retribuzioni variate.

Ciò anche se nell'arco della settimana siano previste giornate di totale inattività la fattispecie è, in altri termini, equiparabile, ai fini anzidetti, al part time orizzontale oggetto delle presenti istruzioni.

Quanto precede vale pure se la riduzione su base settimanale in questione si collochi nell'ambito di contratti di solidarietà che comportino trattamenti di integrazione salariale in proposito si richiamano le istruzioni della circolare n. 212 del 13 luglio 1994, par. 4.

Se le vicende del rapporto di lavoro prevedono che nel corso dell'evento l'orario contrattuale subisca una pluralità di variazioni ad esempio per passaggi part time/full time e viceversa, il suddetto ridimensionamento della retribuzione, avverrà ogni qualvolta si verifica la variazione contrattuale dell'orario di lavoro e della relativa retribuzione.

Per il part time verticale valgono le istruzioni di cui alla circolare n. 82 del 5 aprile 1993, che prevedono, in sintesi, l'indennizzabilità dei soli periodi in cui esisterebbe l'obbligo di prestare attività lavorativa, mentre per i contratti di solidarietà con intervento di integrazione salariale quando ovviamente, in luogo del suddetto trattamento, sia erogabile la prestazione di malattia o di maternità, si applicano le istruzioni di cui alla citata circ. n. 212 del 1994.

Anche per il part time verticale, comunque, in caso di passaggi part time/full time e viceversa nel corso dell'evento, la retribuzione media giornaliera da prendere a riferimento per le giornate da indennizzare non rimane costante per tutta la durata dell'evento, ma deve essere variata, in rapporto all'orario di lavoro, ogni qual volta questo subisce modifiche.

Le indicazioni che precedono non si applicano ai riposi giornalieri ex art. 10, legge n. 903 del 1977, c.d. riposi per allattamento, né ai riposi concessi ai donatori di sangue, per i quali, invece, la retribuzione di cui viene chiesto il rimborso corrisponde a quella che viene meno al lavoratore a causa dell'evento e che viene pertanto corrisposta effettivamente allo stesso.

 

 

2. Lavoratori che prestano attività limitatamente ad alcuni periodi, non predeterminati. Determinazione della retribuzione media giornaliera.

Da più parti è stata segnalata l'inadeguatezza delle regole comunemente seguite per l'individuazione della retribuzione media giornaliera da prendere a base ai fini della erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità relativamente a talune fattispecie contrattuali, non qualificabili formalmente come rapporti di lavoro a tempo parziale, caratterizzate da prestazioni lavorative abitualmente prestate in materia del tutto episodica, che non risultano, perciò, predeterminate nella loro effettuazione.

In tali situazioni, infatti, dividendo, secondo i criteri seguiti per la generalità dei lavoratori, la retribuzione percepita nel mese di interesse per il numero delle giornate effettivamente lavorate o comunque retribuite nello stesso periodo, generalmente viene ad ottenersi una retribuzione media giornaliera che non rispecchia assolutamente la media degli emolumenti mensilmente a disposizione del lavoratore, con ovvie possibili distorsioni della funzione dell'indennità, in particolare quella di malattia.

Una soluzione idonea ad individuare, nei casi in questione, una retribuzione più aderente a quanto il lavoratore percepisce durante il mese appare quella già realizzata in materia di erogazione dell'indennità di maternità alle lavoratrici dello spettacolo vedi circolare n. 254 del 20 settembre 1994, da estendersi pertanto anche alle altre categorie di lavoratori il cui rapporto di lavoro, non inquadrabile nel part time , si esplichi attraverso prestazioni del tutto occasionali. Sono esclusi dalle presenti istruzioni i lavoratori indennizzabili sulla base di retribuzioni convenzionali nonché i lavoratori dello spettacolo, per le prestazioni di malattia, per le quali e come noto applicata una diversa disciplina.

Di conseguenza, nelle situazioni del genere, ferma restando l'osservanza degli ulteriori comuni criteri erogativi, si procederà al computo della retribuzione dividendo quanto percepito dal lavoratore nel periodo da considerare non per il numero delle giornate lavorate o retribuite bensì per il numero di giornate feriali ovvero di calendario, se impiegati cadenti nel periodo stesso.

È ovvio che qualora ci si trovi in presenza di contratti di lavoro a tempo determinato, sono altresì applicabili le relative disposizioni concernenti il massimo indennizzabile per evento e quelle che prevedono la cessazione del diritto all'indennità con il termine del rapporto di lavoro.

 

 

3. Omessa o incompleta indicazione dell'indirizzo sulla certificazione di malattia.

In relazione a richieste di chiarimenti circa i riflessi sulla erogazione dell'indennità di malattia della omessa o incompleta indicazione da parte dell'assicurato del proprio indirizzo sulla relativa certificazione, si conferma che la circostanza può non avere conseguenze quando i dati in possesso dell'istituto, compresi quelli registrati nella procedura di gestione dei certificati, consentono la disposizione di visite di controllo.

Diversamente, nell'eventualità che l'indirizzo di interesse non risulti registrato nella procedura suddetta ovvero che quello memorizzato non risulti più attuale, l'irregolarità comporterà la non indennizzabilità fino a quando i dati mancanti non siano completati ovvero se ne venga altrimenti a conoscenza.

 

 

4. Pagamento dell'indennità di malattia e di maternità per il tramite del datore di lavoro.

È stata più volte evidenziata l'esigenza di puntuali controlli sull'operato delle aziende, tenute per legge ad anticipare per conto dell'INPS alla quasi generalità degli assicurati l'indennità di malattia e di maternità.

Trattandosi di pratiche a conguaglio è evidente infatti che eventuali irregolarità sono rilevabili solo attraverso diretti controlli presso le ditte di massima, per gli aspetti in argomento, questi saranno svolti da accertatori di reparto che si avvarranno, per il riscontro in azienda, dell'ausilio di apposita campionatura di casi, preventivamente approntata in sede. Si raccomanda in particolare di verificare se la certificazione di malattia sia stata inviata anche all'istituto, se eventuali riduzioni di prognosi operate in sede di controllo abbiano avuto il dovuto seguito, se risultino rispettate le disposizioni relative alla ricaduta, al periodo massimo indennizzabile annuo e per evento, con specifico riguardo all'ipotesi di malattie che si protraggono senza interruzione oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di insorgenza, se i periodi di astensione per maternità siano stati correttamente calcolati, ecc.

Analoghe verifiche saranno comunque operate anche nel corso degli accertamenti ispettivi dai funzionari di vigilanza.

 

 

5. Controlli sanitari modifica prognosi.

Come è noto, in base ai criteri vigenti, l'istituto è tenuto a inviare al datore di lavoro copia del referto della visita di controllo effettuata, solo se il controllo stesso è stato svolto su richiesta del medesimo datore di lavoro.

Da parte di alcune aziende è stata rappresentata peraltro l'esigenza di conoscere tempestivamente, ai fini della corretta erogazione dell'indennità di malattia, eventuali variazioni di prognosi rispetto a quella del curante, stabilite all'atto del controllo.

Tenuto conto di quanto precede, in occasione della ristampa del modello di referto di controllo è stato, come noto, previsto v. avvertenza riportata sulla quarta copia che il lavoratore, allorché si verifichi una modifica della prognosi, ne dia comunicazione al proprio datore di lavoro, attraverso la trasmissione di copia del referto.

Si dispone ora che anche nel caso di visita d'ufficio, qualora venga modificata dal medico di controllo la prognosi originaria, copia del relativo referto venga comunque tempestivamente inviata all'azienda, ove individuabile.

 

 

6. Personale ferroviario iscritto all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni economiche di malattia e maternità.

Con circolare n. 204 del 5 ottobre 1989 sono state fornite indicazioni relativamente ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato ora Ferrovie dello Stato S.p.A. trattasi in particolare di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e del personale dei servizi ai quali viene corrisposto il trattamento economico di malattia a carico dell'INPS.

Le predette istruzioni, avuto riguardo alle funzioni inerenti agli accertamenti ed al rilascio delle certificazioni nei confronti del personale del suddetto ente svolte dal servizio sanitario interno, prevedevano, come noto, l'esonero dell'invio della certificazione di malattia all'INPS e l'effettuazione diretta dei controlli sulle assenze per malattia a cura dei medici del suddetto servizio sanitario.

La società Ferrovie dello Stato ha ora comunicato che l'avvenuta soppressione, a seguito della riorganizzazione del settore, dei reparti medici di linea, ha fatto venir meno la possibilità di provvedere con strutture interne al controllo sistematico delle assenze per malattia dei propri dipendenti.

In relazione a quanto precede si dispone che, nei confronti dei lavoratori sopra indicati e, cioè, assunti con contratto di formazione e lavoro e personale dei servizi, per i periodi di malattia indennizzabili a carico di questo istituto vedi la citata circolare n. 204 del 1989, sia applicata, per gli aspetti connessi al rilascio e all'invio della certificazione di malattia ed ai controlli sanitari, la normale disciplina prevista per gli aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia.

Resta ferma ovviamente la facoltà per la società di cui trattasi di richiedere a questo istituto - tenuto per legge all'effettuazione degli accertamenti sanitari nei confronti dei lavoratori ammalati dipendenti da privati datori di lavoro, come ora devono considerarsi le Ferrovie dello Stato S.p.A. - visite di controllo per la generalità dei propri dipendenti.

Anche per le prestazioni di maternità del personale di cui al primo cpv. del presente paragrafo si applicano le disposizioni valide per la generalità degli assicurati la documentazione e certificazione dovrà essere pertanto trasmessa sia all'INPS che al datore di lavoro.

 

 

7. Indennità di malattia e assegno di invalidità e pensione di inabilità.

Sono pervenute richieste di chiarimenti in materia di riconoscibilità del diritto all'indennità di malattia nei confronti di assicurati che si assentano dal lavoro per la medesima patologia per la quale risultano titolari di assegno di invalidità.

Sulla questione si osserva innanzitutto che l'attuale sistema previdenziale presenta gestioni separate che erogano, al verificarsi di ciascun evento, le relative prestazioni secondo le specifiche regole eventuali situazioni di incompatibilità o incumulabilità tra le diverse prestazioni sono stabilite dalla legge.

In particolare, per quanto qui interessa, è noto che l'indennità di malattia spetta in presenza di una infermità comportante incapacità lavorativa assoluta ma temporanea l'assegno di invalidità presuppone invece una capacità al lavoro ridotto in modo permanente a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, ma ancora utilizzabile per lo svolgimento di una attività lavorativa compatibile con le residue risorse psicofisiche e attitudinali.

Trattandosi di prestazioni correlate a due istituti differenti, le stesse, in mancanza di diversa previsione sono da ritenersi quindi in via di principio cumulabili, e ciò anche se la forma morbosa certificata risulti riconducibile alla stessa patologia che ha causato la concessione dell'assegno di invalidità.

Resta inteso che, nel caso, la condizione di malattia tutelabile ai fini dell'assicurazione per le prestazioni economiche di malattia deve intendersi realizzata soltanto quando sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa, tale da produrre una incapacità lavorativa specifica, assoluta e temporanea.

Le indicazioni che precedono valgono ovviamente per gli eventi che iniziano in costanza di lavoro, essendo escluso in via generale vedi circ. n. 134406 AGO - n. 386 SL/149 del 23 luglio 1983, par. 7, per i lavoratori aventi titolo alle prestazioni pensionistiche tra cui è da ricomprendere anche l'assegno di invalidità, il diritto all'indennità di malattia per gli eventi morbosi insorti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento tanto anche se a tale data non sia ancora decorso il termine della cosiddetta protezione o copertura assicurativa.

Per quanto riguarda poi la pensione di inabilità, si ricorda che l'art. 2, comma 5 della legge n. 222 del 1984, richiede la preventiva rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, in sede di attribuzione della prestazione.

La previsione porta ad una conclusione di incompatibilità tra il trattamento pensionistico in esame e l'indennità di malattia, che peraltro dovrebbe in linea di principio essere corrisposta nell'ipotesi di revoca del predetto trattamento, prevista art. 2, comma 6 della legge n. 222 del 1984 citata in caso di svolgimento di attività lavorativa.

 

 

8. Tardivo invio della certificazione di malattia.

Come è noto, secondo i criteri impartiti vedi circ. n. 11 PMMC/179 dell'8 agosto 1985, nel caso di tardivo invio della certificazione di malattia oltre, cioè, il secondo giorno successivo a quello di rilascio non vengono indennizzate, con riferimento ai singoli certificati, le giornate cadenti tra l'ultimo giorno escluso utile per l'invio della certificazione ed il giorno compreso di effettivo adempimento.

Il principio non viene applicato, nel senso che, per un certificato inviato in ritardo, non vengono neppure indennizzate le giornate previste per l'invio, quando detto secondo certificato segue ad altro trasmesso fuori termine e dopo la scadenza della relativa prognosi vedi esempio n. 3 della nota 6 alla circolare n. 11 citata.

La regola, così come formulata, si è dimostrata peraltro inadeguata - rendendo di fatto ininfluente ai fini sanzionatori il tardivo invio, che non consente neanche l'attivazione di controlli sanitari - quando i periodi certificati riportano prognosi di soli 3 giorni e vengono inviati dopo la cessazione dell'evento o comunque dopo la scadenza della prognosi.

L'inconveniente può verificarsi nelle continuazioni o ricadute, ovvero nell'ipotesi di eventi da intendersi iniziati dalla data giorno immediatamente precedente quello di rilascio dichiarata dal lavoratore sul certificato vedi circ. n. 147 del 15 luglio 1996, par. 3, in cui, con i criteri in atto, l'indennità risulterebbe dovuta per tutte le giornate comprese nella prognosi esclusi, ovviamente, gli eventuali giorni di carenza.

Il problema non si pone, invece, quando trattasi di certificati che si riferiscono unicamente a giornate imputabili a carenza, quando cioè nessun intervento erogativo dell'istituto è ipotizzabile.

Avuto riguardo a quanto precede, al fine di correggere l'anomalia, si dispone pertanto, a modifica delle istruzioni impartite con la citata circolare n. 11 del 1985, che il ritardo nell'invio della certificazione, relativa ai suddetti casi con prognosi di tre giorni, quando comportano intervento dell'istituto, vada sanzionato non indennizzando l'ultimo giorno di prognosi. La procedura di gestione della certificazione di malattia sarà aggiornata in tal senso entro la prima quindicina del mese di settembre c.a.

 

 

9. Erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello. D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Come è noto, l'art. 2 della legge n. 135 del 1997 sopra citata ha reintrodotto il regime di parziale esclusione dalla contribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, correlate ad incrementi di produttività, qualità ed elementi di competitività.

Poiché l'esclusione opera ovviamente anche agli effetti delle prestazioni, dette quote non devono essere incluse nella retribuzione da prendere a riferimento quali ratei per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.

Si rammenta vedi circolare n. 95 del 17 aprile 1997, che fa rinvio alle precedenti circolari n. 152 del 22 luglio 1996 e n. 213 del 6 novembre 1996 che la decontribuzione, fino al 31 dicembre 1997, è limitata all'1 della retribuzione contrattuale annua dall'1° gennaio 1998, il limite è elevato al 2 a regime - comunque entro un massimo del 3 - sarà fissata con decreto interministeriale.

In merito alla decontribuzione dell'1 si ricorda altresì che per effetto di una serie di decreti legge decaduti, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la stessa si applica per i periodi - e quindi, ai fini erogativi, per le retribuzioni da prendere a riferimento per gli stessi periodi - dal 30 marzo 1996 al 24 novembre 1996, nonché dal 27 marzo 1997 data di entrata in vigore del citato D.L. n. 67 del 1997, convertito nella legge n. 135 del 1997 al 31 dicembre 1997.

 

 

10. Lavoratori padri

Si ritiene utile riassumere le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento al padre dei diritti derivanti dalla nascita, dalla adozione o dall'affidamento di un figlio .

Per padre si intende, qui, il lavoratore dipendente assicurato all'I.N. P.S. per le prestazioni economiche di maternità.

10.1) Astensione dal lavoro indennizzata 80 della retribuzione dopo la nascita o l'adozione o l'affidamento di un bambino.

a) Padre naturale

Il padre naturale non ha diritto, in via generale, a fruire dell'astensione dal lavoro dopo la nascita di un figlio.

Ne ha diritto solo nei casi in cui la madre sia gravemente ammalata o sia deceduta, durante il parto o dopo il parto, anche per cause non legate al parto stesso ovvero quando il figlio sia affidato a lui soltanto.

In questi casi il padre acquisisce un diritto autonomo all'astensione dal lavoro, indipendentemente, cioè, dalla condizione di lavoratrice o meno della madre vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987 e ordinanza n. 144 del 16 aprile 1987 della stessa Corte con la quale l'espressione lavoratrice madre riportata nella sentenza n. 1 del 1987 è stata sostituita da quella di lavoratrice o meno. Il diritto del padre sussiste, pertanto, anche se la madre deceduta o gravemente ammalata svolgeva o svolge attività di lavoratrice autonoma.

La madre, lavoratrice dipendente, gravemente ammalata, appartenente a categoria assicurata per le prestazioni economiche di malattia, ha diritto all'indennità di malattia anche nel periodo fino ai tre mesi di età del bambino in cui al padre viene corrisposta l'indennità per astensione dal lavoro non ha invece diritto alla corresponsione di una parallela indennità di maternità.

b) Padre adottivo o affidatario.

Il padre adottivo o affidatario ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo di tre mesi dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia entro il compimento di sei anni di età del bambino, a condizione che la madre, anch'essa lavoratrice dipendente, abbia rinunciato a fruire del suddetto periodo v. sentenza della Corte Costituzionale n. 341 dell'11-15 luglio 1991 .

Analogamente al padre naturale, il padre adottivo o affidatario ha comunque diritto all'estensione dal lavoro in caso di decesso o di grave infermità della madre o quando il bambino sia stato affidato soltanto a lui.

10.2 Astensione facoltativa indennizzata 30 della retribuzione.

a) Padre naturale.

Il padre naturale può fruire art. 7 della legge n. 903 del 1977 di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro fino a sei mesi entro il compimento di un anno di età del figlio a condizione che la madre, anch'essa lavoratrice dipendente, abbia rinunciato a fruire dello stesso periodo di astensione facoltativa chiesto dal padre, periodo durante il quale la madre non può neppure fruire dei riposi giornalieri di cui all'art. 10 della legge n. 1204 del 1971, vedi parere n. 1676 del 28 novembre 1984 del Consiglio di Stato.

L'astensione facoltativa può comunque essere fruita in parte dalla madre ed in parte dal padre, sempre entro il primo anno di età del figlio, in periodi anche frazionati, purché quelli richiesti dal padre non coincidano con quelli richiesti dalla madre e viceversa e sempreché non siano complessivamente superati i 6 mesi.

Trattandosi di diritto derivato da quello della madre, il diritto del padre è escluso quando la madre non può beneficiare ad es. nelle giornate in cui non è tenuta a prestare attività lavorativa, comprese le pause contrattuali previste in un rapporto di lavoro part time verticale.

Analoga esclusione si ha in caso di madre lavoratrice a domicilio, di lavoratrice addetta ai servizi domestici e familiari ovvero di lavoratrice autonoma, categorie, tutte, alle quali non spetta l'astensione facoltativa pertanto il padre, pur essendo lavoratore dipendente appartenente a categoria avente diritto, non può beneficiare dell'astensione facoltativa.

L'indennità per astensione facoltativa fruita dal padre deve essere sempre anche, cioè, se goduta in modo frazionato calcolata sulla base della retribuzione da lui percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente l'inizio dell'astensione.

Il padre acquisisce un proprio diritto a chiedere l'astensione facoltativa in caso di decesso, di grave infermità della madre o di affidamento del bambino a lui soltanto non è, cioè, necessaria in tal caso la appartenenza della madre a categoria avente diritto alle prestazioni economiche di maternità.

b) Padre adottivo o affidatario.

Il padre adottivo o affidatario ha diritto vedi art. 7, legge n. 903 del 1977 all'astensione facoltativa fino a 6 mesi, al pari del padre naturale, compresa perciò la condizione della rinuncia della madre lavoratrice dipendente. La differenza è che ne può fruire entro un anno dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia ed entro tre anni di età del bambino.

10.3 Riposi giornalieri retribuiti di cui all'art. 10 della legge n. 1204 del 1971.

a) Padre naturale.

Il padre naturale può beneficiare v. sentenza Corte Costituzionale n. 179 del 21 marzo 1993, dei riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1971 entro un anno di età del figlio a condizione che la madre, anch'essa lavoratrice dipendente, abbia rinunciato ad avvalersi dei riposi nello stesso periodo richiesto dal padre. Poiché si tratta anche nella presente ipotesi di assenza facoltativa è di diritto derivato da quello della madre, si applicano i medesimi criteri illustrati al punto 10.2.

Così, ad esempio, il padre non può fruire dei riposi né nello stesso periodo in cui la madre si trova in astensione obbligatoria o in astensione facoltativa né durante i periodi in cui l'obbligo della prestazione lavorativa della madre è interamente sospeso.

Altra conseguenza è che se la madre è lavoratrice dipendente con contratto di lavoro part time ad orario ridotto inferiore a sei ore giornaliere, il padre potrà fruire di un sola ora di riposo giornaliero la stessa che sarebbe stata concessa alla madre nonostante il suo orario giornaliero di lavoro sia pari o superiore a sei ore. Una sola ora di riposo giornaliero dovrà essere riconosciuta al padre anche quando il suo orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore, pur essendo quello della madre rinunciante superiore a 6 ore.

Il padre ha diritto comunque ai riposi in caso di decesso o grave infermità della madre o di affidamento esclusivo a lui, indipendentemente dalla condizione di lavoratrice o meno vedi sent. n. 1 del 1987 della Corte Costituzionale e ordinanza n. 144 del 1987 o di lavoratrice autonoma della madre.

b) Padre adottivo o affidatario.

Il padre adottivo o affidatario può fruire dei riposi giornalieri alle stesse condizioni previste per il padre naturale.

 

Circ. 26 gennaio 1982, n. 134382 AGO, Circ. 21 dicembre 1982, n. 134397 AGO, Circ. 8 giugno 1985, n. 5 PMMC, Circ. 8 gennaio 1986, n. 690 RCV, Circ. 5 giugno 1987, n. 48 PMMC, Circ. 14 novembre 1988, n. 229, Circ. 6 marzo 1992, n. 68, Circ. 29 marzo 1993, n. 76, Circ. 30 luglio 1993, n. 182.

L'alternatività è invece prevista in caso di adozione o di affidamento in quanto non sussistono le esigenze di tutela della salute della madre, bensì quelle di protezione del bambino realizzabili anche attraverso la possibilità, per entrambi i genitori affidatari, di essere presenti fin dai primi mesi dell'ingresso del bambino nella famiglia.

 

11. Ricorsi in materia di benefici agli handicappati di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992. Competenza dei comitati provinciali.

La legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, individua, com'è noto, le prestazioni che possono formare oggetto di ricorso al comitato provinciale.

Non vi sono comprese, ovviamente, le prestazioni relative alle agevolazioni per i portatori di handicap, in quanto previste con la successiva legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Considerata, peraltro, la sostanziale equiparazione dei permessi previsti dai commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992 ai riposi di cui all'art. 10 della legge n. 1204 del 1971 equiparazione derivante dal rinvio che il comma 4 dello stesso art. 33 fa alla disciplina vigente per i riposi ex art. 10 della legge n. 1204, si ritiene che la stessa disciplina sia applicabile anche al relativo contenzioso.

Di conseguenza, avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi previsti dai commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, è possibile proporre ricorso al comitato provinciale con le stesse modalità e negli stessi termini prescritti in tema di reiezione delle domande di riposi previsti dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1971. Di tanto dovrà essere fatta menzione nell'eventuale provvedimento di diniego della prestazione, con le abituali modalità e forme di comunicazione.

Della facoltà di adire l'autorità giudiziaria entro il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 dovrà essere data notizia anche nella lettera di comunicazione della reiezione del ricorso da parte del comitato provinciale.

 

 

12. Indennità di maternità e indennità per inabilità temporanea da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.

L'INAIL, con circ. 14 maggio 1987, n. 33, ha disposto, sulla base delle indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero delle Finanze, che il trattamento economico per inabilità temporanea debba essere prevalente su quello economico di maternità previsto dalla legge n. 1204 del 1971.

Pertanto, in caso di astensione dal lavoro per maternità e di contemporaneo riconoscimento della inabilità temporanea da infortunio o malattia professionale, l'indennità di maternità non dovrà essere corrisposta per tutto il periodo per il quale l'INAIL provvede al pagamento dell'indennità giornaliera sulla base dei criteri di cui all'art. 6 della legge n. 138 del 1943, all'INPS fa carico, peraltro, l'eventuale integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a concorrenza dell'importo spettante a titolo di indennità di maternità.

Il Direttore generale

Trizzino