§ 3.16.198 - Circolare Ass. 3 marzo 1993, n. 182.
Modalità relative alla formazione e gestione delle liste di mobilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:03/03/1993
Numero:182

§ 3.16.198 - Circolare Ass. 3 marzo 1993, n. 182.

Modalità relative alla formazione e gestione delle liste di mobilità.

(G.U.R. 24 aprile 1993, n. 21).

 

     L'istituto delle liste di mobilità, introdotto, come è noto, dalla legge n. 223 del 1991, ha acquistato sempre maggiore rilevanza anche per effetto delle successive innovazioni legislative che hanno ampliato il raggio di estensione degli interventi e dei benefici che si ricollegano alla iscrizione nelle medesime liste sia sul fronte dei lavoratori espulsi dai processi produttivi sia sotto il profilo degli incentivi all'occupazione a favore dei datori di lavoro.

     Tale importanza è destinata ad aumentare in una fase, come quella presente, in cui l'aggravarsi della situazione socio-economica, accompagnata dall'espansione delle aree di disoccupazione, fa assumere alle liste di mobilità ed alle forme di sostegno al reddito che ad essa si riconnettono, la funzione di ulteriore ammortizzatore sociale, in aggiunta alle più antiche forme di intervento già previste nel campo previdenziale.

     Peraltro non è da escludere che la presenza nelle liste di mobilità di un numero consistente di lavoratori - in Sicilia gli iscritti ammontano in atto a circa 4.000 unità - , alimenti forme di tensione dovute alle aspettative suscitate dalle stesse prospettive di reimpiego che la normativa richiamata ha inteso predisporre, anche attraverso gli interventi di competenza della Agenzia.

     Basti ricordare che la legislazione di cui alla stessa legge n. 223/91 e quella introdotta con l'art. 10 della legge regionale n. 27/91 prevedono cospicui interventi, sia sotto il profilo dello sgravio dei contributi previdenziali, sia sotto quello della concessione di contributi sulla retribuzione, a favore dei datori di lavoro i quali procedano all'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

     Inoltre i più recenti provvedimenti legislativi intervenuti in campo nazionale - D.L. n. 478/92, reiterato con D.L. n. 31 del 1993 - , hanno ampliato, come è noto, sia la sfera dei soggetti aventi diritto all'inclusione nelle liste, sia l'ambito della fruibilità, anche in termini temporali, delle relative indennità.

     Non si deve, nemmeno, trascurare che in base alla vigente normativa contenuta nella legge n. 412/91, la iscrizione nelle liste di mobilità dà diritto, al pari della condizione di lavoratore fruente dei benefici posti a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria, a quote di riserva nelle assunzioni da effettuarsi da parte delle amministrazioni ed enti pubblici ai sensi dell'art 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche e integrazioni.

     Premesso quanto sopra, appare evidente L'esigenza di un'azione sollecita ed incisiva da parte degli uffici istituzionalmente competenti, ai fini della redazione tenuta ed aggiornamento delle liste di che trattasi attraverso le quali viene, sostanzialmente, a realizzarsi una forma di collocamento parallelo rispetto a quello che si attua nell'ambito delle normali liste di colloca mento.

     Al riguardo si impartiscono, a parziale modifica e ad integrazione della circolare n. 170 del 13 febbraio 1992, le seguenti istruzioni di massima, con riserva di promuovere una riunione operativa con l'intervento dei capi degli uffici provinciali del lavoro.

     a) La rilevazione dei lavoratori inclusi nelle liste di mobilità dovrà essere effettuata da parte dei competenti U.P.L.M.O. e delle ripartizioni amministrative da essi dipendenti, attraverso il modello (L/M) che si allega, da compilarsi a cura del lavoratore interessato.

     A tal fine l'Ufficio regionale del lavoro comunicherà ai competenti U.P.L.M.O. tutti i dati di cui sia in possesso, relativi ai nominativi per i quali sia intervenuta la delibera di competenza della Commissione regionale per l'impiego.

     b) Inoltre dovranno acquisirsi le predette schede per i lavoratori i quali risultino iscritti nelle liste di mobilità alla data di emanazione della presente.

     c) Dovranno essere attivati da parte degli uffici gli opportuni contatti con le competenti sedi INPS, al fine di ottenere i dati necessari per quei lavoratori i quali beneficino dell'iscrizione nelle liste di mobilità per effetto dell'art. 22 della legge n. 223/91 e successive modifiche e integrazioni.

     d) Le schede di cui ai punti a) e b) dovranno affluire presso l'Ufficio regionale del lavoro, anche con scadenze periodiche, secondo le modalità che saranno fissate nelle preannunciate riunioni operative.

     Si precisa che la scheda allegata, sostitutiva di quella trasmessa con la circolare n. 170 del 13 febbraio 1992, riproduce, con qualche variante aggiuntiva, l'analogo modello trasmesso dal Ministero del lavoro con circolare n. 56/92 in data 27 aprile 1992, ai cui contenuti si rinvia, stante l'esigenza di procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati secondo criteri uniformi, validi per tutto il territorio nazionale.

     Si allega, altresì, la scheda mod. C/LM, al fine di potere apportare alla lista le variazioni che si rendano necessarie in conseguenza di fatti sopravvenuti, i quali comportino la cancellazione dalla lista medesima.

     Le predette schede potranno essere riprodotte a cura degli uffici in attesa di potere disporre di una fornitura adeguata di modelli, peraltro già richiesta.

     e) I predetti modelli saranno informatizzati da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, competente per legge alla tenuta della lista, sulla base di un apposito programma in corso di predisposizione da parte dei competenti uffici centrali di questo Assessorato.

     f) La lista compilata sarà suddivisa in sottoliste che saranno inviate ai competenti U.P.L.M.O., perché provvedano alla loro pubblicazione e fruizione da parte dell'utenza.

     Si confida nella costante e fattiva collaborazione da parte degli uffici in indirizzo, ritenendosi che essa costituisca la condizione indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi che la normativa in materia si prefigge.