§ 98.1.35667 - Circolare 11 aprile 1996, n. 82 .
Sussidio di disoccupazione per i lavori socialmente utili - Art. 1 del D.L. n. 180 del 1996.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/04/1996
Numero:82

§ 98.1.35667 - Circolare 11 aprile 1996, n. 82 .

Sussidio di disoccupazione per i lavori socialmente utili - Art. 1 del D.L. n. 180 del 1996.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Direzione centrale 

prestazioni temporanee 

Direzione centrale 

ragioneria e finanza 

 

 

Roma, 11 aprile 1996 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

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Di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati Ammin. Tori 

 

Di fondi, gestioni e casse 

 

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Sommario

Ulteriore reiterazione delle disposizioni concernenti la disciplina dei lavori socialmente utili. Erogazione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 180 del 1996 in favore dei "disoccupati di lunga durata" utilizzati nei progetti approvati nel corso del 1995 e in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti approvati dall'1.1.1996. Assenze del lavoratore durante il periodo di utilizzazione nei progetti. Dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dei lavori socialmente utili. Ulteriori chiarimenti in ordine all'utilizzazione dei lavoratori nei progetti.

Con il decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, pubblicato nella G.U. n. 79 del 3 aprile 1996 ed entrato in vigore il giorno successivo, sono state ulteriormente reiterate le disposizioni concernenti la disciplina dei lavori socialmente utili originariamente introdotta con il D.L. n. 31 del 1995 e via via confermata, seppure con modifiche, con i D.L. n. 105 del 1995, D.L. n. 232 del 1995, D.L. n. 326 del 1995, D.L. n. 416 del 1995 e D.L. n. 515 del 1995 e con il D.L. n. 39 del 1996.

Al riguardo restano valide le istruzioni applicative già diramate con le precedenti circolari non avendo tale disciplina subito sostanziali modifiche.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative alla corresponsione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 180 del 1996 in favore dei lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della legge n. 223/1991 (più avanti specificati), per il periodo di loro utilizzazione nei progetti approvati nel corso del 1995, nonché in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti approvati dall'1.1.1996.

Con riferimento ai quesiti posti dalle SAP in materia di lavori socialmente utili si forniscono inoltre i chiarimenti che si rendono necessari relativamente alle assenze dei lavoratori durante i periodi di utilizzazione nei progetti e alla dichiarazione di disponibilità per lo svolgimento di tali lavori, nonché ulteriori chiarimenti in ordine all'assegnazione dei lavoratori dopo il 31.12.1995 a progetti approvati entro tale data e alla loro utilizzazione in più di un progetto.

 

 

1 - Erogazione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 180 del 1996 in favore dei "disoccupati di lunga durata" utilizzati nei progetti approvati entro il 31 dicembre 1995.

Ferme restando le priorità di assegnazione ai progetti, previste nei commi 5 e 11 del medesimo art. 1, per effetto del richiamo - operato dal precedente comma 2 - delle disposizioni dell'art. 14, comma 1, del D.L. n. 299 del 1994 (convertito dalla legge n. 451 del 1994) relativamente ai soggetti utilizzabili in lavori socialmente utili, nei progetti stessi possono essere utilizzati anche i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della legge n. 223 del 1991 indipendentemente dalle aree nelle cui liste di collocamento o di mobilità risultino iscritti.

Tali lavoratori sono: quelli iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, nonché negli albi dei liberi professionisti; quelli iscritti nelle liste di mobilità, che fruiscano o meno di indennità; quelli appartenenti alle categorie determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Secondo quanto precisato dal Ministero medesimo, sono da considerare tra i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento anche quelli "usciti dalle liste di mobilità dopo una permanenza di almeno due anni, dal momento che l'iscrizione in tali liste produce gli effetti dell'iscrizione nella prima classe del collocamento ordinario".

Ove siano sprovvisti di trattamento previdenziale, ai lavoratori di cui sopra avviati a progetti approvati nel corso del 1995 spetta - per non più di dodici mesi nell'ambito di un progetto (v. primo capoverso del successivo punto 5) - il sussidio di cui all'art. 1, comma 3.

In considerazione dei diversi importi previsti nel tempo tale sussidio verrà erogato, con riserva di conguagli successivi, per l'attività svolta fino al 13.8.1995 nella misura di lire 600.000 mensili (lire 7.500 per 80 ore) se il progetto prevede un impegno lavorativo di 80 ore mensili e in misura proporzionalmente ridotta se prevede un impegno inferiore; per l'attività svolta dal 14.8.1995 al 31.1.1996 nella misura di lire 800.000 mensili (lire 8.000 per 100 ore) se il progetto prevede un impegno di 100 ore mensili e in misura proporzionalmente ridotta se prevede un impegno inferiore.

Per l'attività svolta dall'1.2.1996 in poi il sussidio spetta invece in misura fissa - non superiore a lire 800.000 mensili - non essendo più commisurato alle ore dell'attività stessa effettivamente prestata nell'ambito del progetto.

Per la concessione del sussidio dovrà essere avanzata all'INPS apposita domanda - come da modello allegato alla presente circolare - tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego che ha provveduto all'assegnazione dell'interessato al singolo progetto.

Le domande pervenute alle S.C.I. saranno periodicamente trasmesse - con apposito elenco - alle Sedi INPS territorialmente competenti, che provvederanno alla liquidazione del sussidio mediante la procedura automatizzata che viene messa a disposizione dalla Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica.

Ai lavoratori sopraindicati spettano, per i periodi di concessione del sussidio, l'eventuale assegno per il nucleo familiare - con le limitazioni riportate nella circolare n. 13 del 1996 relativamente ai periodi antecedenti la data dell'1.2.1996 - e la contribuzione figurativa ai soli fini dell'acquisizione del diritto al pensionamento (art. 1, comma 9).

 

 

2 - Erogazione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 180 del 1996 in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti approvati dall'1 gennaio 1996.

2.1 - L'art. 1, comma 20, del D.L. n. 180 del 1996 stabilisce che le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al precedente comma 4 non destinate al finanziamento dei progetti già approvati nel corso del 1995, vengono ripartite a livello regionale - in relazione alla dimensione quantitativa di tali progetti e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree del Mezzogiorno e in quelle di declino industriale individuate dall'U.E., nonché nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro - per essere destinate al finanziamento dei progetti di lavoro socialmente utile approvati dall'1 gennaio 1996.

Secondo quanto stabilito dalla norma in parola, alla determinazione dei criteri e delle priorità per le assegnazioni dei lavoratori ai progetti stessi provvedono direttamente le Commissioni regionali per l'impiego.

I lavoratori che possono essere avviati ai predetti progetti sono quelli determinati, in via generale, per effetto del richiamo - operato dal comma 2 del medesimo articolo 1 - delle disposizioni dell'art. 14, comma 1, del citato D.L. n. 299 del 1994 e cioè i lavoratori che fruiscono di trattamento CIGS e quelli di cui all'art. 25, comma 5, della legge n. 223 del 1991 (v. primo capoverso del punto 1 della presente circolare).

Se sprovvisti di trattamento previdenziale, a tali ultimi lavoratori spetta, per non più di dodici mesi di impegno nell'ambito dello stesso progetto, unicamente il sussidio di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 180 del 1996, che dall'1.2.1996 è fissato nella misura di lire 800.000 mensili.

Nel caso in cui l'inizio o la fine dell'impegno del singolo lavoratore nel progetto avvenga nel corso del mese tale importo verrà proporzionalmente ridotto.

I progetti approvati dall'1.1.1996 possono anche essere finanziati, parzialmente o totalmente, con le risorse eventualmente messe a disposizione da parte delle Regioni o di altri Enti pubblici ed ai lavoratori che vi sono assegnati spetta ugualmente il sussidio di cui al comma 3. Le Sedi dovranno tenere in apposita evidenza i nominativi dei lavoratori ai quali viene erogato il sussidio per effetto dell'utilizzazione in progetti finanziati con tali risorse.

Le modalità per la liquidazione del sussidio in favore dei lavoratori impegnati in progetti approvati nel corrente anno sono quelle indicate al precedente punto 1.

Anche per tali progetti spettano l'eventuale A.N. F. e la contribuzione figurativa, per i quali vale quanto precisato all'ultimo capoverso del medesimo punto 1.

2.2 - Istruzioni Contabili.

Per la rilevazione degli oneri derivanti dall'erogazione del sussidio di disoccupazione di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 180 del 1996 a favore dei lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati dall'1.1.1996, ai sensi del comma 20 dello stesso art. 1, è stato istituito il conto GAU 30/57 (v. allegato 2).

Resta confermato che detto sussidio da erogare per progetti di lavori socialmente utili approvati nel corso del 1995 continuerà ad essere imputato al conto GAU 30/56 previsto dalla circolare n. 19 del 22 gennaio 1996.

 

 

3 - Assenze del lavoratore durante il periodo di utilizzazione in lavori socialmente utili.

Il sussidio previsto per i lavori socialmente utili ha natura assistenziale. L'utilizzazione dei lavoratori nei progetti non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'Ente gestore.

L'erogazione del sussidio è strettamente legata alla partecipazione alle attività di progetto e, pertanto, nel caso in cui il lavoratore si sottragga volontariamente e senza giustificato motivo a tale obbligo ne consegue il venir meno del diritto all'erogazione stessa.

Permane invece il diritto alla sua erogazione, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 1 del 19 gennaio 1996 (v. allegato 3), nel caso in cui il lavoratore non possa partecipare alle attività di progetto per motivi indipendenti dalla sua volontà.

Non è necessaria una specifica comunicazione del soggetto gestore del progetto alle Sedi INPS quando l'assenza del lavoratore venga considerata giustificata; nel caso invece di assenza ritenuta ingiustificata il soggetto stesso valuterà se l'assenza possa essere recuperata, mediante un corrispondente incremento dell'impegno del lavoratore, nel corso dello stesso mese o in quello immediatamente successivo, e, ove non ritenga possibile far effettuare il recupero, provvederà a segnalarlo all'Ufficio del lavoro che ha provveduto alla sua assegnazione per i conseguenti adempimenti.

Il provvedimento con il quale tale Ufficio dichiarerà la definitiva decadenza del lavoratore dal diritto all'utilizzazione nei lavori socialmente utili ed al relativo sussidio verrà comunicato alla Sede INPS territorialmente competente, che interromperà l'erogazione del sussidio stesso e procederà al recupero degli importi eventualmente già corrisposti per il periodo cui l'assenza si riferisce.

I Dirigenti le Sedi avranno cura di sensibilizzare i locali Uffici del lavoro e, in particolar modo, i soggetti gestori dei progetti affinché comunichino con tempestività i nominativi dei lavoratori segnalati agli uffici stessi anche prima dell'assunzione del provvedimento dichiarativo della decadenza, per poter sospendere l'erogazione del sussidio in tempo utile ad evitare la determinazione di indebiti da recuperare.

Si precisa altresì che l'erogazione del sussidio non va sospesa nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 19, del D.L. n. 180 del 1996, i lavoratori impegnati nei progetti siano chiamati a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle Agenzie o dalle Sezioni circoscrizionali per l'impiego.

La predetta disposizione stabilisce infatti che durante i periodi di assenza per lo svolgimento di tali attività - che gli Uffici del lavoro devono tempestivamente comunicare ai soggetti gestori dei progetti ed all'INPS - i lavoratori interessati continuano a percepire il sussidio in corso di erogazione (comunque non oltre il termine di dodici mesi dall'inizio dell'attività nel progetto cui sono assegnati).

3.1 - Assenze per malattia.

Nel caso di assenza del lavoratore per malattia, debitamente certificata al soggetto gestore del progetto, non è dovuto l'eventuale importo integrativo a carico di quest'ultimo ma, secondo quanto precisato dal Ministero di cui sopra, il sussidio erogato dall'INPS non deve essere sospeso.

Per tali assenze non è necessaria una specifica comunicazione del soggetto utilizzatore alle Sedi dell'Istituto né deve essere trasmessa la certificazione sanitaria relativa alla malattia, dato che lo svolgimento dei lavori socialmente utili non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

3.2 - Assenze per maternità.

Durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità l'erogazione del sussidio deve essere sospesa in quanto - sulla base del disposto dei commi 3 e 9 dell'art. 1 del decreto in oggetto, che prevede l'applicazione, per il sussidio in parola, delle disposizioni in materia di indennità di mobilità - alle lavoratrici interessate spetta l'indennità di maternità. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha infatti precisato che trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 148 del 1993, come convertito dalla legge n. 236 del 1993, per le quali si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 150 del 1993 e circolare n. 230 del 1993.

Se al termine dell'astensione obbligatoria non sono ancora trascorsi dodici mesi dall'inizio dell'attività nel progetto e se l'interessata riprende l'attività stessa, l'erogazione del sussidio viene ripristinata fino alla scadenza dei previsti dodici mesi previa acquisizione della attestazione del soggetto gestore del progetto dell'avvenuta ripresa dell'impegno.

3.3 - Assenze per ferie.

Anche se l'utilizzazione dei lavoratori nei progetti di lavoro socialmente utile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'impegno lavorativo comporta tuttavia un dispendio di energie psico-fisiche che vanno comunque reintegrate in proporzione alla durata dell'impegno medesimo.

A tal fine detti progetti sono articolati in modo da prevedere il non impiego dei lavoratori per i giorni di ferie che spettano in base al periodo di utilizzazione e, secondo quanto precisato dal citato Ministero, per i giorni di non impiego l'erogazione del sussidio non va sospesa.

 

 

4 - Dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di lavori socialmente utili.

Con riferimento alla circolare n. 270 del 1995 - con la quale sono state fornite le istruzioni applicative relative alle modifiche apportate dal D.L. n. 416 del 1995 (reiterato dai D.L. n. 515 del 1995, D.L. n. 39 del 1996 e D.L. n. 180 del 1996) alla disciplina dei sussidi di disoccupazione spettanti ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili - si richiama l'attenzione delle SAP su quanto peraltro già evidenziato nel punto 1) della circolare n. 191 del 1995.

In particolare, secondo quanto stabilito dall'art. 27, comma 3, del D.L. n. 244 del 1995, convertito dalla legge n. 341 del 1995, per ottenere il sussidio di disoccupazione spettante ai sensi dell'art. 1, commi 5, 7 e 8, del D.L. n. 232 del 1995 (reiterato dai D.L. n. 326 del 1995, D.L. n. 416 del 1995 e D.L. n. 515 del 1995, nonché dai D.L. n. 39 del 1996 e D.L. n. 180 del 1996) i lavoratori interessati che non erano già impegnati in detti lavori dovevano dichiarare, entro e non oltre la data del 10 luglio 1995, la propria disponibilità ad essere occupati nei lavori medesimi rendendo la dichiarazione di persona o inviandola a mezzo posta alla Sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente.

Il modello di domanda per la concessione del sussidio, allegato alla stessa circolare n. 191 del 1995, contiene lo spazio riservato alla predetta Sezione circoscrizionale per l'attestazione relativa alla dichiarazione di cui sopra.

Cio premesso si precisa che l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 180 del 1996, disponendo l'avviamento ai lavori socialmente utili dei "... lavoratori che dichiarino alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'art. 27, comma 3, del D.L. n. 244 del 1995", consente in pratica a coloro che non l'abbiano fatto entro la data del 10 luglio 1995 di rendere la dichiarazione in parola anche dopo la stessa data, per poter essere appunto avviati ai progetti beneficiando del sussidio previsto per il periodo di utilizzazione.

La disposizione del citato comma 11 non riguarda peraltro il sussidio previsto per il periodo di non utilizzazione nei lavori in argomento e, pertanto, ai lavoratori di cui al precedente comma 5 e all'art. 3 del medesimo decreto che non abbiano reso la suddetta dichiarazione entro il 10 luglio 1995 e che a tale data non erano ancora stati avviati ad un progetto, il predetto sussidio non spetta per il periodo successivo al 31 maggio 1995, come del resto precisato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare n. 115 del 19 settembre 1995.

 

 

5 - Ulteriori chiarimenti in ordine all'utilizzazione dei lavoratori nei progetti di lavoro socialmente utile.

Con nota del 19 marzo 1996 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che mentre le disposizioni concernenti la concessione del sussidio di cui al comma 5 non ne consentono l'erogazione per periodi superiori a dodici mesi, anche in caso di utilizzazione in più di un progetto, per quanto riguarda invece il sussidio di cui al comma 3 il limite di dodici mesi si riferisce al singolo progetto.

Il predetto Ministero ha altresì espressamente precisato che i lavoratori che abbiano usufruito del sussidio di cui al comma 5 per dodici mesi possono essere nuovamente utilizzati in lavori socialmente utili - con diritto soltanto al sussidio di cui al comma 3 - sempreché rientrino nelle categorie di cui al citato art. 25, comma 5, della legge n. 223 del 1991.

Si fa inoltre presente che i lavoratori di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 180 del 1996 (v. punto 4 della già citata circolare n. 270 del 1995) possono essere assegnati con priorità anche nel corrente anno ai progetti approvati entro il 31.12.1995, con diritto all'erogazione del sussidio di cui al comma 5 - per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi - ovvero di quello di cui al comma 3 - per non più di dodici mesi per ogni progetto - a seconda che si tratti, rispettivamente, di progetti approvati prima o dopo la data del 31.7.1995.

I lavoratori cancellati dalle liste di mobilità vi saranno iscritti nuovamente dalla data di inizio del loro impegno nel relativo progetto fino al termine dell'impegno stesso.

Con circolare n. 2 del 19 gennaio 1996 il Ministero di cui sopra ha inoltre precisato che, in attesa della ripartizione delle risorse finanziarie a carico del Fondo per l'occupazione per l'anno 1996, le attività relative ai progetti avviati nel corso del 1995 non devono essere sospese.

Si fa infine presente che per quanto riguarda la possibilità che i lavoratori avviati entro il 31.12.1995 a progetti di lavoro socialmente utile in qualità di fruitori di indennità di mobilità e che cessano di fruirne nel corrente anno possano proseguire l'attività nei progetti stessi e beneficiare del sussidio, è stato chiesto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di far conoscere il proprio avviso e si fa quindi riserva di successive comunicazioni.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Domanda di sussidio per periodi di

utilizzazione in lavori socialmente utili

(Art. 1, comma 3, D.L. n. 180 del 1996)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla S.A.P./C.O. INPS 

di 

 

 

 

l 

 

sottoscritt 

 

 

 

nat 

 

a 

 

il 

 

, 

 

codice fiscale  

 

, abitante a 

 

 

 

Cap. 

 

via 

 

 

n.  

 

, telefono  

 

 

fruisce di alcuna prestazione di disoccupazione, 

 

 

 

 

chiede 

 

 

la corresponsione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 180 del 1996 previsto per i periodi di  

utilizzazione in lavori socialmente utili. 

 

 

 

l 

 

sottoscritt 

 

medesim 

 

, consapevole delle conseguenze civili e penali in cui 

incorrerebbe in caso di false dichiarazioni, 

 

 

dichiara 

 

ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15: 

- 

di avere/non avere [1] fruito del trattamento straordinario di cassa integrazione fino al 

 

 

, data in cui è stat.. licenziat 

 

dalla ditta 

 

via 

 

- 

di avere/non avere [1] fruito dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per 

 

l'edilizia fino al  

 

 

- 

di avere/non avere [1] presentato domanda per la concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione 

 

dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia; 

- 

di essere/non essere [1] titolare di pensione diretta e di avere/non avere [1] presentato domanda di  

 

pensione diretta; 

- 

di avere/non avere [1] già fruito del sussidio previsto per i lavori socialmente utili dal 

 

 

al 

 

dal  

 

al 

 

e dal 

 

al 

 

- 

di avere regolarmente partecipato alle attività di progetto cui attualmente è assegnato. 

 

 

 

 

 

Sottoscritt 

 

si impegna inoltre a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero 

intervenire in merito a quanto sopra dichiarato e, in particolare, l'eventuale interruzione dell'attività di  

Lavoro socialmente utile. 

 

 

 

Data 

 

Firma 

 

 

 

 

Spazio Riservato All'ente Gestore Del Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

(denominazione Ente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che  

 

l 

 

sig 

 

nat 

 

a 

 

il 

 

partecipa regolarmente, dal  

 

, al progetto di lavoro  

socialmente utile approvato il  

 

, che terminerà il  

 

e che prevede 

un impegno di n.  

 

ore mensili. 

 

 

 

 

 

 

 

(timbro a datario dell'Ente) 

 

(firma del funzionario) 

 

 

 

Spazio Riservato All'ufficio Del Lavoro 

 

 

 

 

Si attesta, ai fini della concessione del sussidio di disoccupazione spettante per i periodi di utilizzazione in  

lavori socialmente utili, che  

 

l 

 

sig 

 

, nat 

 

a 

 

il 

 

, essendo: [1] 

 

iscritt 

 

nella lista di mobilità di 

 

 

iscritt 

 

nella prima classe delle liste di collocamento con effetto dal 

 

 

 

 

 

compres 

 

in una delle categorie di lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lett. c), della legge n.  

 

223 del 1991, in data 

 

è stat 

 

assegnat 

 

al progetto di lavoro socialmente  

 

utile approvato il 

 

non finanziato/parzialmente o totalmente finanziato [1] con  

 

risorse della Regione 

 

o dell'Ente  

 

e gestito da  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(timbro a datario dell'Ufficio) 

 

(firma del funzionario) 

[1] Cancellare l'ipotesi che non ricorre.

 

 

Allegato 2

Variazioni Al Piano Dei Conti 

 

Tipo variazione  

I 

Codice conto  

GAU 30/57 

 

 

Denominazione completa 

Sussidio di disoccupazione di cui all'art. 1, comma 3, 

 

del D.L. n. 180/1996 a favore dei soggetti impegnati 

 

in progetti di lavori socialmente utili approvati 

 

dall'1.1.1996 - Art. 1, comma 20, D.L. n. 180/1996. 

 

 

Denominazione abbreviata 

SUSS.DS Art. 1 C.3 D.L.180/96-Art. 1 

 

C.20 D.L.180/96 

 

 

Allegato 3

Ministero Del Lavoro e della previdenza sociale 

Direzione Generale 

per l'Impiego 

Div. II 

Circolare n. 1/96 

Oggetto: Trattamento economico e normativo dei disoccupati utilizzati nei progetti di LSU e fruenti dei sussidi di cui all'art. 1, commi 3 e 5, decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515.

Si fa riferimento ai numerosi quesiti formulati da più parti in ordine alla materia indicata in oggetto, per fornire i relativi chiarimenti.

Mobilità Nei E Tra I Progetti

Si rappresenta, innanzitutto, che i disoccupati assegnati possono essere utilizzati per altri compiti nell'ambito dello stesso progetto ed anche in un diverso progetto sempreché si tratti di mansioni professionalmente equivalenti e che il passaggio ad altro progetto non comporti una riduzione della durata dell'utilizzazione o una riduzione del numero dei lavoratori impegnati nei due o più progetti complessivamente intesi.

Sussidio

Come è noto, l'impiego dei lavoratori nello svolgimento di progetti di LSU non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, va rammentato che, diversamente dai normali trattamenti previdenziali, il sussidio in oggetto ha una natura particolare, strettamente legata all'occupazione dei disoccupati nei lavori socialmente utili.

In via generale, si precisa che la previsione di un sussidio durante lo svolgimento dei progetti di LSU, ha la evidente finalità di garantire il necessario sostegno del reddito di persone disoccupate e prive di qualsiasi trattamento previdenziale.

La predetta natura assistenziale porta a escludere che il sussidio venga meno, dopo l'assegnazione di un lavoratore al progetto, nel momento in cui il disoccupato, per motivi indipendenti dalla sua volontà, non possa partecipare allo svolgimento dei lavori socialmente utili, pur senza che sia cessato il suo stato di disoccupazione e senza che egli abbia acquisito il diritto ad altri tipi di sostegno economico.

Solo ai predetti fini, quindi, poiché il sussidio non è un trattamento previdenziale, la legge ne ha equiparato la disciplina al regime della indennità di mobilità.

Rimane peraltro confermato che, per quanto attiene a eventuali trattamenti integrativi del sussidio, venendo meno la finalità assistenziale che la legge ha fissato ad una determinata soglia, la corresponsione - del resto e non a caso eventuale - deve essere condizionata alle giornate di effettiva presenza.

La particolare previsione di legge, comunque, che lega il sussidio alla partecipazione al progetto di LSU, porta alla impossibilità di ammettere l'erogazione del medesimo in quei casi in cui la mancata partecipazione al progetto dipenda dalla volontà del disoccupato. In altri temini non sono estensibili gli istituti previsti nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato, del tipo dei permessi non retribuiti.

Pertanto, in caso di assenza ingiustificata, l'Ente utilizzatore dovrà valutare se è possibile recuperare detta assenza, nell'ambito del mese corrente o di quello immediatamente successivo, mediante un corrispondente incremento dell'impegno del disoccupato.

Nel caso il recupero non fosse possibile, l'Ente procederà a richiedere all'Ufficio del Lavoro la sostituzione del disoccupato. Nei predetti casi l'Ufficio del lavoro competente procederà al provvedimento di definitiva decadenza dal progetto e alla relativa comunicazione alla sede INPS territorialmente competente per la decadenza dal sussidio.

Maternità

Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, come alle lavoratrici titolari di indennità di mobilità, anche a quelle titolari dei sussidi andrà riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 17 L. n. 1204 del 1971 (v. art. 6 co. 3 L. n. 236 del 1993 e art. 1, commi 3 e 9, D.L. n. 416 del 95 che estende ai titolari dei sussidi la normativa in materia di mobilità e indennità di mobilità).

Ferie

Con riferimento all'eventuale periodo di ferie - considerato nelle modalità di svolgimento del progetto e non riconosciuto come diritto in assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato - si ritiene ammissibile l'erogazione del sussidio poiché nella fattispecie in esame sussiste un dispendio di energie psico-fisiche che, comunque, vanno reintegrate proporzionalmente alla durata dell'impegno (v. anche Circ. n. 66 del 1995).

Malattia

In caso di malattia e negli altri casi di astensione dalle attività del progetto per motivi indipendenti dalla volontà del disoccupato, come è il caso di malattia debitamente certificata, si ritiene che al soggetto impegnato in lavori socialmente utili, possa erogarsi il sussidio e, quindi, in tali casi l'Ente utilizzatore potrà astenersi dall'inviare ai servizi competenti (sezioni circoscrizionali per l'impiego, sedi INPS) le relative comunicazioni riguardanti l'astensione dalle attività di LSU.

Il Direttore generale

F.to Cacopardi