§ 94.1.A13 - Circolare 27 marzo 1996, n. 2.
Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1996-97. Disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:27/03/1996
Numero:2

§ 94.1.A13 - Circolare 27 marzo 1996, n. 2. [1]

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1996-97. Disposizioni applicative. Regolamento CEE n. 2358/71.

(G.U. 15 maggio 1996, n. 112).

 

     1. NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'AIUTO COMUNITARIO.

 

     Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi, la CEE ha emanato appositi regolamenti che prevedono e disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai moltiplicatori delle sementi medesime.

Detti regolamenti stabiliscono che:

     - beneficiari dell'aiuto sono gli imprenditori agricoli moltiplicatori di sementi;

     - l'aiuto è concesso per le sementi raccolte nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione ed è riferito ai quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle categorie delle "sementi di base" e "sementi certificate";

     - le sementi debbono essere raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un imprenditore agricolo moltiplicatore di sementi o sue forme associative ed un produttore selezionatore, o un responsabile della conversazione in purezza di varietà, od, ancora, direttamente, da produttore selezionatore o dal responsabile della conservazione in purezza di varietà;

     - la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva registrazione dei suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione e, successivamente, alla presentazione di un'apposita domanda (all'AIMA o all'Ente risi - solo per il riso) ed anche al rispetto delle norme stabilite nel regolamento CEE n. 1765/92 e dell'art. 2, par. 1, del regolamento CEE n. 2780/92.

 

     2. IMPORTO DELL'AIUTO COMUNITARIO.

 

     Il Consiglio dei Ministri della CEE, per favorire la produzione di sementi certificate e incrementarne la utilizzazione, con regolamento CEE n. 1551/95 del 29 giugno 1995 ha stabilito l'importo di detto aiuto per le sementi raccolte nel 1996 e certificate per essere commercializzate nella campagna 1996-97 [1 luglio - 30 giugno], delle specie di cui all'allegato 1.

     L'importo dell'aiuto di cui sopra è stato modificato dal regolamento 150/95 CEE del Consiglio CEE e dai regolamenti 157/95 CEE e 158/95 CEE della Commissione, che, a partire dal 1 febbraio 1995 hanno fissato i nuovi montanti degli aiuti nel settore delle sementi.

 

     3. MODALITA' DA OSSERVARSI PER POTER BENEFICIARE DELL'AIUTO COMUNITARIO.

 

     Le disposizioni applicative complementari a quelle comunitarie, inerenti la concessione dell'aiuto comunitario in argomento per la campagna di commercializzazione 1996-97, prevedono la seguente procedura:

 

     3.1. Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione.

 

     I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione previsti per le sementi raccolte nel 1996 dovranno essere inviati, entro il 10 giugno 1996 per la preventiva registrazione con lettera d'accompagno raccomandata (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo:

     Per le sementi di riso, all'Ente Nazionale Risi, Piazza Pio XI, 1 - 20123 Milano;

     per tutte le altre specie, all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, Divisione XII, Via Palestro, 81 00166 Roma.

     I suddetti contratti e denunce, da inviare in duplice copia, devono essere accompagnati da un elenco, anch'esso in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 della presente circolare.

     L'AIMA e l'Ente Nazionale Risi dovranno verificare, con particolare attenzione, la corrispondenza dei dati riportati nei contratti e/o nelle denunce di diretta moltiplicazione, con le disposizioni applicative della presente circolare, nonchè la corrispondenza tra i dati riportati nei contratti e i medesimi dati trascritti negli elenchi riepilogativi. Dovranno altresì registrare i predetti contratti riportando sugli elenchi riepilogativi il numero di registrazione e quindi trasmettere una copia all'ente nazionale sementi elette.

     I contratti di moltiplicazione, le denunce di diretta moltiplicazione ed i relativi elenchi riepilogativi, non devono riportare correzioni a penna o con bianchetto se non controfirmate dagli interessati.

     I contratti di moltiplicazione, tra le altre notizie, dovranno contenere le seguenti precisazioni:

     a) cognome, nome e indirizzo, ragione e sede sociale dei contraenti; si precisa che vengono esclusi dall'aiuto i contratti di moltiplicazione e le denunce indicanti genericamente "aziende agricole" o "eredi di alcuno", nonchè con generico riferimento a più contitolari dell'aiuto, es. "Fratelli x", non evidenziati in domanda;

     b) per i contratti stipulati tra più contitolari dell'aiuto, la firma per accettazione del contratto deve essere apposta da tutti i contitolari dell'aiuto o dal rappresentante legale degli stessi, il cui nominativo deve essere indicato nella domanda;

     c) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria o denominazione e sede legale dell'associazione di produttori;

     d) estremi della licenza di produzione della impresa sementiera (rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dalla C.C.I.A.. competente per territorio) della quale deve essere inviata una copia autenticata;

     e) dati catastali completi indicanti: comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale e quella effettivamente investita a cultura;

     f) anno di raccolta nonchè presumibile quantità totale del raccolto in natura;

     g) specie, varietà e categoria del seme impiegato;

     h) prezzo pattuito, condizioni della merce, nonchè modalità di consegna e di pagamento del prodotto;

     i) i contratti di moltiplicazione delle sementi stipulati tra le ditte sementiere e le cooperative agricole devono essere firmati dal presidente della cooperativa e devono essere corredati dall'elenco dei soci della cooperativa che effettuano la moltiplicazione delle sementi; detti contratti non devono coinvolgere agricoltori non soci.

     Poiché l'aiuto sarà erogato direttamente ed esclusivamente alle imprese moltiplicatrici o al legale rappresentante dell'associazione di produttori, queste non potranno avvalersi della facoltà di delegare per la riscossione del medesimo aiuto le imprese selezionatrici.

     La denuncia di diretta moltiplicazione può essere presentata soltanto dalle imprese sementiere in possesso della prescritta licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà, i quali attuino la moltiplicazione delle sementi sui propri terreni.

Tali denunce devono contenere:

     l) cognome, nome e indirizzo della ditta produttrice e, nel caso di cooperative, società, ecc. la ragione sociale; estremi della licenza di produzione, della quale deve essere inviata inoltre, una copia autenticata e, per i costitutori di varietà, anche del decreto ministeriale di iscrizione della varietà al registro;

     m) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria;

     n) comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale e quella effettivamente investita a coltura;

     o) specie, varietà, categoria del seme impiegato ed anno di raccolta;

     p) superficie totale coltivata destinata alla produzione delle sementi, presumibile quantità totale del raccolto in natura ed anno della raccolta.

     Le stesse indicazioni di cui ai punti e) ed n), dovranno essere fornite dagli interessati all'E.N.S.E. trasmettendo copia dei prospetti riepilogativi dei contratti di moltiplicazione, con la domanda di ammissione al controllo per l'elenco delle colture istituite per la produzione delle sementi.

     La non conformità dei contratti, delle denunce di moltiplicazione e dei relativi elenchi riepilogativi alle disposizioni applicative contenute nella presente circolare, sarà motivo di non ammissione alla registrazione.

 

     3.2. Presentazione della domanda per ottenere l'aiuto.

 

     L'AIMA, una volta terminata l'istruttoria delle pratiche, ai fini del regolamento, chiederà la seguente documentazione relativa a:

     a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente, codice fiscale (e non partita iva), preferibilmente allegato in fotocopia; nel caso di cooperative, società, ecc.; ragione e sede sociale ed, inoltre, generalità del legale rappresentante atto a quietanzare il mandato di pagamento, generalmente l'amministratore unico per le persone fisiche, o il socio amministratore per la società di persone (corredando del relativo codice fiscale e certificazione antimafia degli amministratori delle società);

     b) certificato antimafia, validità tre mesi utile al tempo di pagamento, secondo le norme previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

     c) ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1995 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

     d) quantità delle sementi certificate e prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

     e) modalità con le quali dovrà corrispondersi l'importo dell'aiuto (vaglia cambiario della Banca d'Italia, per i pagamenti disposti dall'AIMA, o assegno circolare per quelli dell'Ente nazionale risi, accreditamento in conto corrente bancario o postale: citare il numero del conto e l'ufficio interessato).

Inoltre dovrà essere prodotto:

     1) certificato di residenza nel caso che il richiedente sia il titolare dell'impresa;

     2) certificato del tribunale o della C.C.I.A.. da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società o una associazione dei produttori, ecc.;

     3) dichiarazione rilasciata dall'Ente Nazionale delle Sementi Elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti indicazioni: nominativo della ditta selezionatrice, nome, cognome e indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione. Per le sementi raccolte in Italia e inviate in natura in altro paese della comunità europea, la dichiarazione è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate.

     L'ente nazionale risi provvederà inoltre a richiedere la documentazione prevista nel decreto ministeriale del 31 ottobre 1988.

     Le suddette dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione preventivamente registrati presso l'azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo o presso l'ente nazionale risi.

     La non conformità della domanda e della relativa documentazione alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare sarà motivo di rigetto della domanda medesima.

 

     4. RISPETTO DEI TERMINI D'INVIO DELLE DOMANDE DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO.

 

     Il regolamento CEE n. 1686/72, modificato dal regolamento CEE n. 1382/74, prevede all'art. 3 che si versi l'ammontare dell'aiuto entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda e comunque non oltre il 31 luglio successivo a quello del raccolto.

Per rispettare tali termini si ravvisa l'opportunità che:

     a) le imprese sementiere, nei cicli di lavorazione, accordino la precedenza a quei lotti di sementi oggetto dell'aiuto comunitario, onde consentire all'E.N.S.E.. il rilascio tempestivo delle dichiarazioni di certificazione;

     b) gli interessati a beneficiare dell'aiuto comunitario presentino la domanda completa di tutta la documentazione entro un mese dalla data della certificazione ufficiale delle proprie sementi.

     Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione della presente, raccomandando agli interessati il rispetto dei termini di presentazione dei contratti e delle domande.

     I servizi competenti di questo ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

 

 

ALLEGATO 1

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1996-97

Regolamento CEE n. 1551/95

Aiuti applicabili nella Comunità

 

                  SPECIE                     IMPORTO DELL'AIUTO

                                                E.C.U. / q.le

CEREALI:

Triticum spelta L.                                         14,37

Oryza sativa L.:

varietà tipo japonica                                      14,85

varietà tipo indica                                        17,27

 

OLEAGINOSE E DA FIBRA:

Linum usitatissimum L. (lino tessile)                      28,38

Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)                   22,46

Cannabis sativa L. (monoico)                               20,53

FORAGGERE GRAMINACEE:

Agrostis canina L.                                         75,95

Agrostis gigantea Roth.                                    75,95

Agrostis stolonifera L.                                    75,95

Agrostis capillaris L.                                     75,95

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J e                   67,14

C. Presl.

Dactylis glomerata L.                                      52,77

Festuca arundinacea Schreb.                                58,93

Festuca ovina L.                                           43,59

Festuca pratensis Huds.                                    43,59

Festuca rubra L.                                           36,83

Festulolium                                                32,36

Lolium multiflorum Lam                                     21,13

Lolium perenne L.:

- ad alta persistenza, tardivo o                           34,90

semitardivo

- nuove varietà ed altre                                   25,96

- bassa persistenza, semitardivo,                          19,20

semiprecoce o precoce

Lolium x boucheanum Kunt.                                  21,13

Phleum bertolonii (DC)                                     50,96

Phleum pratense L.                                         83,56

Poa nemoralis L.                                           38,88

Poa pratensis L.                                           38,52

Poa palustris e poa trivialis L.                           38,88

FORAGGERE LEGUMINOSE:

Hedysarum coronarium L.                                    36,47

Medicago lupulina L.                                       31,88

Medicago sativa L. (ecotipi)                               22,10

Medicago sativa L. (varietà)                               36,59

Onobrichis viciifolia Scop.                                20,04

Trifolium alexandrium L.                                   45,76

Trifolium hybridum L.                                      45,89

Trifolium incarnatum L.                                    45,76

Trifolium pratense L.                                      53,49

Trifolium repens L.                                        75,11

Trifolium repens L. var. giganteum                         70,76

Trifolium resupinatum L.                                   45,76

Vicia sativa L.                                            30,67

Vicia villosa Roth.                                        24,03

 

[1] Il tasso di riconversione dell'E.C.U. in lire sarà quello in vigore al

1 agosto 1996.

 

ALLEGATO 2

ELENCO RIEPILOGATIVO DEI CONTRATTI DI MOLTIPLICAZIONE

DELLE SEMENTI

(Omissis)

 

 


[1] Emanata dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.