§ 98.1.35117 - Circolare 19 gennaio 1996, n. 1/96 .
Trattamento economico e normativo dei disoccupati utilizzati nei progetti di L.S.U. e fruenti dei sussidi di cui all'art. 1, commi 3 e 5, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/01/1996
Numero:1

§ 98.1.35117 - Circolare 19 gennaio 1996, n. 1/96 .

Trattamento economico e normativo dei disoccupati utilizzati nei progetti di L.S.U. e fruenti dei sussidi di cui all'art. 1, commi 3 e 5, decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515.

 

Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Direzione Generale per l'Impiego 

Div. II 

 

 

Si fa riferimento ai numerosi quesiti formulati da più parti in ordine alla materia indicata in oggetto, per fornire i relativi chiarimenti.

Mobilità nei e tra i progetti

Si rappresenta, innanzitutto, che i disoccupati assegnati possono essere utilizzati per altri compiti nell'ambito dello stesso progetto ed anche in un diverso progetto sempreché si tratti di mansioni professionalmente equivalenti e che il passaggio ad altro progetto non comporti una riduzione della durata dell'utilizzazione o una riduzione del numero dei lavoratori impegnati nei due o più progetti complessivamente intesi.

Sussidio

Come è noto, l'impiego dei lavoratori nello svolgimento di progetti di LSU non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, va rammentato che, diversamente dai normali trattamenti previdenziali, il sussidio in oggetto ha una natura particolare, strettamente legata all'occupazione dei disoccupati nei lavori socialmente utili.

In via generale, si precisa che la previsione di un sussidio durante lo svolgimento dei progetti di LSU, ha la evidente finalità di garantire il necessario sostegno del reddito di persone disoccupate e prive di qualsiasi trattamento previdenziale.

La predetta natura assistenziale porta a escludere che il sussidio venga meno, dopo l'assegnazione di un lavoratore al progetto, nel momento in cui il disoccupato, per motivi indipendenti dalla sua volontà, non possa partecipare allo svolgimento dei lavori socialmente utili, pur senza che sia cessato il suo stato di disoccupazione e senza che egli abbia acquisito il diritto ad altri tipi di sostegno economico.

Solo ai predetti fini, quindi, poiché il sussidio non è un trattamento previdenziale, la legge ne ha equiparato la disciplina al regime della indennità di mobilità.

Rimane peraltro confermato che, per quanto attiene a eventuali trattamenti integrativi del sussidio, venendo meno la finalità assistenziale che la legge ha fissato ad una determinata soglia, la corresponsione - del resto e non a caso eventuale - deve essere condizionata alle giornate di effettiva presenza.

La particolare previsione di legge, comunque, che lega il sussidio alla partecipazione al progetto di LSU, porta alla impossibilità di ammettere l'erogazione del medesimo in quei casi in cui la mancata partecipazione al progetto dipenda dalla volontà del disoccupato. In altri termini non sono estensibili gli istituti previsti nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato, del tipo dei permessi non retribuiti.

Pertanto, in caso di assenza ingiustificata, l'Ente utilizzatore dovrà valutare se è possibile recuperare detta assenza, nell'ambito del mese corrente o di quello immediatamente successivo, mediante un corrispondente incremento dell'impegno del disoccupato.

Nel caso il recupero non fosse possibile, l'Ente procederà a richiedere all'Ufficio del Lavoro la sostituzione del disoccupato. Nei predetti casi l'Ufficio del lavoro competente procederà al provvedimento di definitiva decadenza dal progetto e alla relativa comunicazione alla sede INPS territorialmente competente per la decadenza dal sussidio.

Maternità

Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, come alle lavoratrici titolari di indennità di mobilità, anche a quelle titolari dei sussidi andrà riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 17 L. n. 1204 del 1971 (v. art. 6 co. 3 L. n. 236 del 1993 e art. 1, commi 3 e 9, D.L. n. 416 del 1995 che estende ai titolari dei sussidi la normativa in materia di mobilità e indennità di mobilità).

Ferie

Con riferimento all'eventuale periodo di ferie - considerato nelle modalità di svolgimento del progetto e non riconosciuto come diritto in assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato - si ritiene ammissibile l'erogazione del sussidio poiché nella fattispecie in esame sussiste un dispendio di energie psico-fisiche che, comunque, vanno reintegrate proporzionalmente alla durata dell'impegno (v. anche Circ. n. 66/95).

Malattia

In caso di malattia e negli altri casi di astensione dalle attività del progetto per motivi indipendenti dalla volontà del disoccupato, come è il caso di malattia debitamente certificata, si ritiene che al soggetto impegnato in lavori socialmente utili, possa erogarsi il sussidio e, quindi, in tali casi l'Ente utilizzatore potrà astenersi dall'inviare ai servizi competenti (sezioni circoscrizionali per l'impiego, sedi INPS) le relative comunicazioni riguardanti l'astensione dalle attività di LSU.

Il Direttore generale

F.To Cacopardi