§ 27.2.72 - D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione
Data:11/09/2008
Numero:152


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di adeguamento comunitario
Art. 2.  Disposizioni di coordinamento
Art. 3.  Norma finanziaria


§ 27.2.72 - D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152. [1]

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

(G.U. 2 ottobre 2008, n. 231 - S.O. n. 227)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

     Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

     Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

     Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

     Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 163 del 2006;

     Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

     Visto il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

     Vista la infrazione n. 2007/2309, e la nota di costituzione in mora inviata il 1° febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunità europee alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;

     Vista la sentenza della Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 10 luglio 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2008;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per i rapporti con le regioni;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Disposizioni di adeguamento comunitario

     1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «I "lavori"» sono inserite le seguenti: «di cui all'allegato I» e al terzo periodo, le parole: «di cui all'allegato I» sono soppresse;

     b) all'articolo 13, dopo la rubrica, nell'elenco di riferimenti normativi, le parole «art. 13, direttiva 2004/17» sono sostituite con le parole «artt. 13 e 35, direttiva 2004/17»; dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.»;

     c) all'articolo 18, dopo la rubrica, nell'elenco dei riferimenti normativi, le parole «art. 22, direttiva 2004/17» sono sostituite dalle seguenti «artt. 12 e 22, direttiva 2004/17»; dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.»;

     d) all'articolo 21, comma 1, le parole: «all'articolo che precede» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, comma 1»;

     e) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

     «Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 158/1995). - 1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.

     2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.»;

     f) la lettera g), del comma 1, dell'articolo 32 è sostituita dalla seguente: «g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;»;

     g) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;»;

     h) all'articolo 37, il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonchè i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.»;

     i) all'articolo 45, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.»;

     l) all'articolo 47:

     1) nella rubrica, le parole: «Imprese stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «Operatori economici stabiliti»;

     2) al comma 1, le parole: «alle imprese stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «agli operatori economici stabiliti»;

     3) al comma 2, le parole: «le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori economici»; la parola «Esse» è sostituita dalla seguente: «Essi»; le parole «delle imprese italiane» sono sostituite dalle seguenti: «degli operatori economici italiani»;

     m) all'articolo 48, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis: «Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.»;

     n) all'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.»;

     2) il comma 7 è soppresso;

     o) all'articolo 50, comma 4, la parola: «diversi» è soppressa e dopo la parola: «servizi» sono aggiunte le seguenti: «e forniture»;

     p) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) il comma 13 è abrogato;

     2) al comma 15, le parole: «e di quelli fissati ai sensi del comma 13», sono soppresse;

     q) all'articolo 64, comma 4, le parole: «, punto 3,» sono soppresse;

     r) all'articolo 65, comma 5, le parole: «, punto 5,» sono soppresse;

     s) all'articolo 70, comma 12, le parole: «e nel dialogo competitivo» sono soppresse;

     t) all'articolo 79, comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.»;

     u) il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 83 è soppresso;

     v) all'articolo 90 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;»;

     2) al comma 1, lettera g), le parole: «ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «, f), f-bis) e h)»;

     3) al comma 6, le parole: «f), g)» sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g)»;

     z) all'articolo 91, comma 2, le parole: «f), g)» sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g)»;

     aa) all'articolo 101, comma 2, le parole: «f), g),» sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g) e»;

     bb) all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.»;

     2) all'inizio del primo periodo del comma 9 sono inserite le seguenti parole: «Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro» e, al secondo periodo, le parole: «inferiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a dieci;»;

     cc) all'inizio del primo periodo del comma 8 dell'articolo 124 sono inserite le seguenti parole: «Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro» e, al secondo periodo, le parole: «inferiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a dieci;»;

     dd) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, dopo le parole: «che ha formulato la prima migliore offerta,» sono inserite le seguenti: «fino al quinto migliore offerente»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.»;

     3) i commi 3 e 4 sono abrogati;

     ee) L'articolo 153 è sostituito dal seguente:

     «Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

     2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

     3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:

     a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonchè del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

     b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

     4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.

     5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

     6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.

     7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

     8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.

     9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonchè la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

     10. L'amministrazione aggiudicatrice:

     a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

     b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

     c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonchè a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, nè incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

     d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

     e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

     11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.

     12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

     13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

     14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

     15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:

     a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

     b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c);

     c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

     d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;

     e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;

     f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo.

     Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.

     16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:

     a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

     b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

     c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

     17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b), c), si applica il comma 13.

     18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).

     19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonchè i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, nè alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

     20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonchè i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

     21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purchè tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.»;

     ff) gli articoli 154 e 155 sono abrogati;

     gg) all'articolo 156, comma 1, le parole: «all'articolo 155» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 153»;

     hh) all'articolo 172 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.»;

     ii) all'articolo 174, il comma 5 è abrogato;

     ll) all'articolo 175 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonchè nella Gazzetta Ufficiale italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui all'articolo 153. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.»;

     2) al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 153, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 153, comma 20,»;

     3) al comma 3, le parole: «, ove valuti le proposte, presentate a seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1 di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 154,» sono soppresse;

     4) al comma 5 le parole: «di cui all'articolo 155» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 153»;

     mm) all'articolo 176, comma 6, dopo le parole: «le sole disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «alla parte I e»;

     nn) all'articolo 179, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III.»;

     oo) all'articolo 225, comma 7, le parole: «comma 7» sono sostituite con le parole «comma 9»;

     pp) all'articolo 230, al comma 4, dopo le parole: «articoli 49 e 50» sono inserite le seguenti: «con esclusione del comma l, lettera a)»;

     qq) all'articolo 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 4, le parole: «del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 3»;

     2) al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 50» sono inserite le seguenti: «con esclusione del comma 1, lettera a)»;

     rr) all'articolo 237, dopo le parole: «del capo III» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dell'articolo 221».

     2. La disciplina recata dall'articolo 153 del codice, come sostituito dal presente decreto, si applica alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; in sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi di cui all'articolo 153, comma 16, primo periodo, decorre dalla data di approvazione del programma triennale 2009-2011.

 

     Art. 2. Disposizioni di coordinamento

     1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3:

     1) dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. "La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità" è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.»;

     2) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente: «15-ter. Ai fini del presente codice, i "contratti di partenariato pubblico privato" sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.»;

     b) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole: «sulla cooperazione allo sviluppo,» sono inserite le seguenti: «nonchè per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri,»;

     c) all'articolo 6:

     1) al comma 3, primo periodo, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti»;

     2) al comma 9, lettera a), dopo le parole «agli operatori economici esecutori dei contratti,» sono inserite le seguenti: «alle SOA»;

     d) all'articolo 7:

     1) al comma 4, lettera d), la parola: «semestralmente» è sostituita dalle seguenti: «annualmente per estremi»;

     2) all'inizio del comma 10 sono inserite le seguenti parole «E' istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio» e dopo le parole: «di cui all'articolo 5 disciplina» sono inserite le seguenti: «il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche»;

     e) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.»;

     f) all'articolo 36, il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.»;

     g) all'articolo 37, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.»;

     h) all'articolo 38:

     1) al comma 1, lettera h), dopo le parole: «procedure di gara» sono inserite le seguenti: «e per l'affidamento dei subappalti»;

     2) al comma 1, lettera m-bis), la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza» e le parole: «da parte dell'Autorita» sono soppresse;

     i) all'articolo 40:

     1) al comma 3, le parole: «, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili» sono soppresse;

     2) al comma 4, la lettera a), è soppressa;

     3) al comma 4, lettere b) e g), la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;

     4) al comma 4, dopo la lettera g), è inserita la seguente: «g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri;»;

     5) al comma 9-bis, la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;

     6) all'inizio del comma 9-ter è inserito il seguente periodo: «Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonchè il relativo esito», le parole: «di revocare l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «di dichiarare la decadenza dell'attestazione» e le parole: «a revocare alla SOA l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA»;

     l) all'articolo 41:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

     a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

     c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.»;

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).»;

     m) all'articolo 53:

     1) il quinto periodo della lettera c) del comma 2 è soppresso;

     2) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.»;

     3) al comma 4, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E' facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonchè le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni.»;

     n) all'articolo 58, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavori, la procedura si può concludere con l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143.»;

     o) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 74 le parole: «Il mancato utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo»;

     p) all'articolo 75, comma 7, primo periodo, le parole «, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.» sono soppresse;

     q) all'articolo 85:

     1) al comma 7, dopo le parole: «le stazioni appaltanti effettuano» sono inserite le seguenti: «, in seduta riservata,»;

     2) al comma 13, le parole: «Per l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse.

     r) all'articolo 88:

     1) il comma 6 è soppresso;

     2) al comma 7 le parole: «, se la esclude,» sono sostituite dalle seguenti: «, se la ritiene anomala,» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.»;

     s) all'articolo 91:

     1) al comma 1, le parole: «e di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di coordinamento» e dopo le parole: «in fase di esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,»;

     2) al comma 2, le parole: «e di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di coordinamento» e dopo le parole «in fase di esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,»;

     t) all'articolo 92:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti»;

     2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.»;

     3) al comma 3, le parole: «ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento» sono soppresse;

     4) il comma 4 è abrogato;

     5) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonchè le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.»;

     u) all'articolo 112:

     1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.»;

     2) al comma 5 la lettera c) è soppressa;

     v) all'articolo 113:

     1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 75, comma 7.»;

     2) al comma 4, la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;

     z) all'articolo 117, comma 3, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

     aa) all'articolo 118:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro»;

     2) al secondo periodo del comma 2 le parole: «ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto» sono soppresse;

     3) all'ultimo periodo del comma 6 le parole: «nonchè copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti» sono soppresse;

     4) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

     «6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».

     bb) all'articolo 120, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.»;

     cc) all'articolo 123, comma 1, le parole: «inferiore a 750.000» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 1 milione di euro»;

     dd) all'articolo 125, comma 6, lettera b), le parole «di importo non superiore a 100.000 euro» sono soppresse;

     ee) all'articolo 128:

     1) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.»;

     2) al comma 11, le parole: «e sono» sono sostituite dalle seguenti: «; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono»;

     3) al comma 12, dopo la parola: «CIPE,» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dall'approvazione»;

     ff) all'articolo 129, comma 3, primo periodo, le parole: «i contratti» sono sostituite dalle seguenti: «gli appalti»; al secondo periodo, le parole: «i contratti» sono sostituite dalle seguenti: «gli appalti»;

     gg) all'articolo 133:

     1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonchè ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

     2) al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;

     3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3.»;

     4) al comma 6, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;

     5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.»;

     hh) all'articolo 135, nella rubrica e nel comma 1-bis, la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;

     ii) all'articolo 141, comma 4, il secondo periodo è soppresso;

     ll) all'articolo 159:

     1) al comma 1 le parole: «entro novanta giorni dalla comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto» sono soppresse e la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.»;

     3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter.»;

     mm) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176.»;

     nn) all'articolo 160-bis:

     1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo»;

     2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

     4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.

     4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario.»;

     oo) all'articolo 188, comma 1, le parole: «previsti nel regolamento», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 38»;

     pp) all'articolo 189, comma 4, lettera b), la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;

     qq) all'articolo 191, comma 1, lettera a), le parole: «di cui all'articolo 188» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 38»;

     rr) all'articolo 192:

     1) al comma 4, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, che fissa anche le modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni.» e il secondo periodo è soppresso;

     2) il comma 5 è abrogato;

     3) il comma 6 è abrogato;

     ss) all'articolo 194, comma 10, le parole: «terminali di riclassificazione» sono sostituite dalle seguenti: «terminali di rigassificazione»;

     tt) all'articolo 203:

     1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.»;

     2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

     «3-ter. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi:

     a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità realizzative;

     b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.»;

     uu) dopo l'articolo 240, è inserito il seguente:

     «Art. 240-bis (Definizione delle riserve) (art. 32, comma 4, d. m. n. 145/2000). - 1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.»;

     vv) all'articolo 253:

     1) al comma 1-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.»;

     2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera g) e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.» ;

     3) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     «9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.»;

     4) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

     «15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.»;

     5) dopo il comma 26 è inserito il seguente:

     «26-bis. In relazione all'articolo 159, comma 2, fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto.»;

     zz) all'articolo 256:

     1) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «345» sono inserite le seguenti: «351, 352, 353, 354 e 355»;

     2) al comma 1, dopo il settimo capoverso è inserito il seguente: «- l'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;»;

     3) al comma 1, dopo il trentunesimo capoverso è inserito il seguente: «- l'articolo 32, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;»;

     4) al comma 1 dopo l'ultimo capoverso sono inseriti i seguenti:

     «- l'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     - l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;»;

     5) al comma 4, primo capoverso, le parole: «351; 352; 353; 354; 355» sono soppresse;

     aaa) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, secondo periodo, le parole: «gli organismi statali di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni pubbliche»;

     bbb) all'allegato XXI, articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, le parole: «una polizza indennitaria civile per danni a terzi» sono sostituite dalle seguenti: «una polizza di responsabilità civile professionale»;

     2) al comma 1, lettera c), le parole: «con il limite di dieci milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con il limite di cinque milioni di euro».

 

     Art. 3. Norma finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 


[1] Abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.