Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.6 appalti pubblici |
Data: | 28/10/2004 |
Numero: | 1874 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 3.6.23 – Regolamento 28 ottobre 2004, n. 1874. [1]
Regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 29 ottobre 2004, n. L 326).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
(1) Con
(2) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio perseguono, fra l'altro, l'obiettivo di permettere agli enti aggiudicatari e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, le soglie da esse previste e alle quali si applica l'accordo devono essere verificate e, se del caso, rivedute verso l'alto o verso il basso dalla Commissione, in modo che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore, delle soglie di cui all'accordo. Gli importi delle soglie sopraindicate delle direttive non equivalgono ai controvalori delle soglie dell'accordo ricalcolate per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005. Pertanto è necessario rivederli.
(3) Per ridurre il numero di soglie da rispettare, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE hanno allineato le soglie che non derivano dall'accordo a quelle derivanti dall'accordo. Al fine di conservare invariato il numero di soglie, la Commissione deve effettuare un allineamento in caso di variazione di queste ultime.
(4) Tali modificazioni fanno salve le norme nazionali d'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che ne prevedono l'applicazione a partire da soglie inferiori alle soglie indicate in dette direttive.
(5) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE devono pertanto essere modificate di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
La
1) L'articolo 16 è modificato come segue:
a) alla lettera a), l'importo «499 000 EUR» è sostituito da «473 000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».
2) L'articolo 61 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, l'importo «499 000 EUR» è sostituito da «473 000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l'importo «499 000 EUR» è sostituito da «473 000 EUR».
La
1) L'articolo 7 è modificato come segue:
a) alla lettera a), l'importo «162 000 EUR» è sostituito da «154 000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «236 000 EUR»;
c) alla lettera c), l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».
2) L'articolo 8, primo comma, è modificato come segue:
a) alla lettera a), l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «154 000 EUR».
3) All'articolo 56, l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».
4) All'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».
5) L'articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:
a) alla lettera a), l'importo «162 000 EUR» è sostituito da «154 000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «236 000 EUR»;
c) alla lettera c), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «236 000 EUR».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[1] Regolamento abrogato dall’art. 3 del