Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione |
Data: | 26/01/2007 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Termini di efficacia |
Art. 2. Disposizioni correttive |
Art. 3. Disposizioni di coordinamento |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 27.2.60 - D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6. [1]
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
(G.U. 31 gennaio 2007, n. 25)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 giugno 2006;
Acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 luglio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Termini di efficacia
1. All'articolo 253 del
a) nei commi 1-bis 1-ter, le parole: «1° febbraio 2007», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2007»;
b) nel comma 1-bis, la lettera b) è soppressa.
2. [All'articolo 257, comma 2-bis, le parole: «1° febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: 1° agosto 2007»] [2].
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 1-octies del
Art. 2. Disposizioni correttive
1. Al
a) all'articolo 5, comma 3, le parole: «genio militare» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa»;
b) all'articolo 10, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.»;
c) all'articolo 40, comma 4:
1) alla lettera c) le parole: «comma 3, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, lettera b)»;
2) dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;»;
d) all'articolo 49, nel comma 10 le parole: da «e l'impresa ausiliaria» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati»;
e) all'articolo 66, comma 7, e aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.»;
f) all'articolo 122, comma 5:
1) nel primo periodo le parole: «I bandi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi»;
2) nel secondo periodo la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «e»;
3) nel terzo periodo dopo le parole: «I bandi» sono inserite le seguenti: «e gli avvisi di cui al comma 3»;
4) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonchè comma 7, terzo periodo.»;
g) all'articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «nonchè comma 7, terzo periodo.»;
h) all'articolo 165, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI.»;
i) all'articolo 189, comma 3, settimo periodo, le parole: «aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «aggiudicate con procedura di gara»;
l) all'articolo 196 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «del Genio militare» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della difesa»;
2) al comma 4, dopo le parole: «In deroga all'art. 10,» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli appalti pubblici di lavori,»;
3) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico- amministrative.»;
m) all'articolo 216, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.»;
Art. 3. Disposizioni di coordinamento
1. Al
a) all'articolo 3, comma 35, le parole: «e del
b) all'articolo 9, comma 2, le parole: «e del
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «requisiti soggettivi» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di qualificazione»;
d) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 10, la parola: «associazione» è sostituita dalla seguente: «raggruppamento»;
2) al comma 11, nel secondo periodo la parola: «disciplinate» è sostituita dalla seguente: «disciplinati»;
e) all'articolo 54, comma 4, la parola: «affidare» è sostituita dalla seguente: «aggiudicare»;
f) all'articolo 65, comma 1, dopo le parole: «inviano un avviso» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66»;
g) all'articolo 66, comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «forme aggiuntive pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «forme aggiuntive di pubblicità»;
h) all'articolo 73, comma 4, la parola: «offerte» è sostituita dalla seguente: «domande»;
i) all'articolo 77, comma 5, secondo periodo, le parole: «e del
l) all'articolo 87, comma 4, le parole: «per i quali non sia ammesso ribasso d'asta» sono soppresse;
m) all'articolo 89, comma 2, le parole: «26, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «26, comma 3»;
n) all'articolo 92, comma 6, dopo le parole: «criteri previsti nel regolamento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;
o) all'articolo 164, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
p) all'articolo 164, comma 4, terzo periodo, la parola: «integrato» è sostituita dalle seguenti: «di progettazione ed esecuzione» e la parola: «unico» è soppressa;
q) all'articolo 175, comma 5, le parole: «è regolata dall'articolo 176» sono sostituite dalle seguenti: «è regolata dall'articolo 177»;
r) all'articolo 207, comma 1, lettera b) le parole: «dall'autorità competente di uno Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità competente»;
s) all'articolo 222, comma 2, le parole: «dell'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 221»;
t) all'articolo 252, comma 8, le parole: «il
u) all'articolo 253 comma 15, le parole: «;per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata
v) all'articolo 253, comma 21, le parole: «di intesa con l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Autorità»;
z) all'articolo 253, comma 27, lettera f), terzo periodo, dopo la parola: «appalto» è soppressa la parola: «integrato»;
aa) all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato XXI, le parole: «articolo 143, comma 11,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 33, comma 3,»;
bb) la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture».
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogato dall'art. 217 del
[2] Il presente comma ha cessato di avere applicazione per effetto dell'art. 5 del
[3] Lettera così corretta con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 15 febbraio 2007, n. 38.
[4] Articolo aggiunto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 1 febbraio 2007, n. 26.