§ 98.1.31089 - D.P.R. 5 ottobre 1989, n. 343.
Modificazioni e integrazioni al regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/10/1989
Numero:343


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 1 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, di seguito [...]
Art. 2.      1. Il secondo comma dell'art. 2 del regolamento è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Il primo comma dell'art. 3 del regolamento è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. I limiti di spesa di L. 400.000 e di L. 1.200.000, previsti dall'art. 4, primo comma, del regolamento, sono rispettivamente elevati a L. 1.200.000 ed a L. 2.400.000
Art. 5.      1. Il primo comma dell'art. 5 del regolamento è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Il limite di spesa di L. 480.000, previsto dall'art. 7, quarto comma, del regolamento, è elevato a L. 1.000.000


§ 98.1.31089 - D.P.R. 5 ottobre 1989, n. 343.

Modificazioni e integrazioni al regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967.

(G.U. 19 ottobre 1989, n. 245)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

     Visto il regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

     Visto il regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967;

     Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233, sull'adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento sui servizi in economia talune modifiche in relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione degli archivi notarili;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

     Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. All'art. 1 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, di seguito denominato "regolamento", sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "I predetti servizi sono effettuati in economia entro i limiti massimi di spesa di:

     1) L. 7.200.000 per le spese di locomozione e le prestazioni di pulizia di cui alle lettere n) e p);

     2) L. 15.000.000 per la manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli nonchè per gli acquisti ed il noleggio di cui alle lettere g), h), i) ed l);

     3) L. 25.000.000 per gli acquisti, prestazioni, spese e riparazioni di cui alle lettere a), f), m) ed u);

     4) L. 60.000.000 per gli acquisti, riparazioni e manutenzioni di mobilia, arredi, macchine ed apparecchiature, per la rilegatura di atti, scritture e pubblicazioni, nonchè per l'acquisto di medaglieri, armadi e schedari di cui alle lettere e), o) ed s);

     5) L. 100.000.000 per gli acquisti, messa in opera, manutenzione e revisione di attrezzature, dispositivi, installazioni ed impianti tecnologici, nonchè per le operazioni di spolveratura, disinfestazione e derattizzazione di cui alle lettere q) ed r).

     Nessun limite massimo è fissato, in considerazione della natura stessa delle spese, per l'esecuzione in economia degli oneri, spese e forniture di cui alle lettere b), c), d) e t), nonchè per l'acquisto in economia di stampati forniti e di pubblicazioni edite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato".

 

          Art. 2.

     1. Il secondo comma dell'art. 2 del regolamento è sostituito dal seguente:

     "Oltre il limite di spesa di L. 75.000.000 e non oltre il limite massimo di cui all'art. 1, la competenza ad autorizzare i predetti servizi, sentito il consiglio di amministrazione, spetta secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni".

 

          Art. 3.

     1. Il primo comma dell'art. 3 del regolamento è sostituito dal seguente:

     "I funzionari preposti agli archivi notarili distrettuali di Milano, Napoli, Roma e Torino, nonchè quelli incaricati della loro reggenza, effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e nel limite di spesa di L. 2.400.000".

 

          Art. 4.

     1. I limiti di spesa di L. 400.000 e di L. 1.200.000, previsti dall'art. 4, primo comma, del regolamento, sono rispettivamente elevati a L. 1.200.000 ed a L. 2.400.000.

 

          Art. 5.

     1. Il primo comma dell'art. 5 del regolamento è sostituito dal seguente:

     "I funzionari e gli impiegati preposti alla direzione o incaricati della reggenza dei restanti archivi notarili distrettuali effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e fino al limite di L. 1.200.000. Per i reggenti degli archivi notarili sussidiari tale limite è ridotto a L. 600.000".

 

          Art. 6.

     1. Il limite di spesa di L. 480.000, previsto dall'art. 7, quarto comma, del regolamento, è elevato a L. 1.000.000.