Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 18/11/1965 |
Numero: | 1481 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni e finalità |
Art. 2. Compiti |
Art. 3. Direzione e dipendenza |
Art. 4. Struttura organizzativa comune |
Art. 5. Autonomia e funzionalità |
Art. 6. Approvazione programmi annuali |
Art. 7. Contratti per acquisto materiali ed esecuzione lavori |
Art. 8. Acquisti e lavori urgenti |
Art. 9. Stipulazione dei contratti |
Art. 10. Servizi in economia |
Art. 11. Impianti tecnici e mezzi di lavoro |
Art. 12. Amministrazione e contabilità |
Art. 13. Attività particolari degli stabilimenti e arsenali |
Art. 14. Disposizioni transitorie |
§ 80.9.208 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1481. [1]
Riorganizzazione e ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari.
(G.U. 15 gennaio 1966, n. 11, S.O.)
Art. 1. Definizioni e finalità
Gli stabilimenti e arsenali militari sono organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate.
Tipo, finalità, compiti specifici di cui all'articolo seguente, numero e dislocazione sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico.
Art. 2. Compiti
Gli stabilimenti e arsenali militari assolvono di massima, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i seguenti compiti:
a) produzione di mezzi e materiali;
b) riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata;
c) conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attività di controllo e collaudo;
d) studio ed esperienze; realizzazione di prototipi;
e) analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato;
f) formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialità del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa.
Essi, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attività industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica.
Art. 3. Direzione e dipendenza
Gli enti di cui al precedente art. 1 sono retti, a seconda della loro potenzialità, da ufficiali generali o ufficiali superiori. L'incarico è conferito con decreto ministeriale. Essi dipendono dalle Direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia.
Il potere disciplinare su detti enti viene esercitato dai comandi competenti nell'ambito delle disposizioni vigenti.
Art. 4. Struttura organizzativa comune
Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti hanno la seguente struttura organizzativa:
1) Direzione;
2) Servizi.
Un vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e sopraintende ai particolari servizi posti alle proprie dipendenze. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica è affidata al vice direttore.
Le funzioni di vice direttore sono conferite ad un ufficiale.
Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile.
L'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.
Art. 5. Autonomia e funzionalità
Gli stabilimenti e arsenali militari hanno autonomia funzionale nell'ambito dei programmi di lavoro per essi disposti dai competenti organi centrali del Ministero della difesa.
Le variazioni che si rendessero necessarie ai detti programmi sono soggette all'approvazione dei detti organi centrali.
L'alta vigilanza, ai fini del coordinamento delle attività degli stabilimenti e arsenali militari con quelle di carattere operativo e logistico nell'ambito del territorio in cui essi sono ubicati, viene esercitata da comandi territoriali designati.
Nei limiti consentiti dalla prioritaria esecuzione dei programmi, gli stabilimenti e arsenali militari possono intraprendere, previa autorizzazione del Ministro o di persone dallo stesso delegate, attività di lavoro retribuito per altre Amministrazioni pubbliche, nonchè per privati committenti, secondo le modalità che saranno indicate nel regolamento di cui al successivo art. 12.
Art. 6. Approvazione programmi annuali
Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario le Direzioni generali competenti predispongono i programmi per ciascuno degli stabilimenti e arsenali dipendenti ed il relativo piano di spesa.
I direttori di stabilimento o arsenale, per gli acquisti nonchè per i lavori da affidarsi all'industria privata previsti dai programmi disposti dagli organi centrali ai sensi del precedente art. 5, sono autorizzati a dar corso ai procedimenti di aggiudicazione con riserva di approvazione da parte della competente autorità, nei limiti e modalità risultanti dalla legge, dal regolamento e dalle speciali disposizioni vigenti per i contratti delle Amministrazioni militari di cui al successivo art. 7.
Art. 7. Contratti per acquisto materiali ed esecuzione lavori
Per l'acquisto dei materiali e prodotti necessari per le lavorazioni nonchè per i lavori da affidarsi all'industria privata si provvede mediante contratti in conformità delle norme della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e secondo le speciali disposizioni vigenti per i contratti delle Amministrazioni militari.
I contratti di cui al precedente comma sono stipulati dai direttori o da chi ne fa le veci.
Qualora, per essere andate deserte le gare o per inadempienza dei fornitori o imprenditori ovvero per impreviste necessità militari, non sia possibile o conveniente la trattativa privata e vi sia urgenza di procedere agli acquisti o ai lavori, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto, da allegarsi agli atti della liquidazione delle spese, che le forniture o i lavori siano eseguiti in economia.
Art. 8. Acquisti e lavori urgenti
Nei casi di urgenza l'esecuzione dei contratti di cui al precedente art. 7 può essere iniziata, previa autorizzazione del Ministro prima che avvenga la registrazione alla Corte dei conti del relativo decreto di approvazione del contratto, limitatamente però ad un quinto del loro importo.
La dichiarazione motivata di urgenza è comunicata alla Corte dei conti.
In caso di mancata registrazione del contratto da parte della predetta Corte dei conti, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti nei limiti sopraindicati.
Art. 9. Stipulazione dei contratti
All'espletamento delle gare inerenti a contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa nonchè alla predisposizione degli atti per la stipulazione dei contratti che, a norma dei precedenti articoli, possono essere stipulati dal direttore di stabilimento o arsenale, si provvede in conformità della legge e del relativo regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonchè delle speciali disposizioni vigenti per le Amministrazioni militari.
Art. 10. Servizi in economia [2]
Art. 11. Impianti tecnici e mezzi di lavoro
La consistenza e l'ammodernamento degli impianti tecnici e dei mezzi di lavoro occorrenti per lo svolgimento delle attività degli stabilimenti e arsenali, ivi compresi i galleggianti e gli autoveicoli, sono stabiliti dalle Direzioni generali competenti.
Art. 12. Amministrazione e contabilità
Le norme concernenti l'amministrazione e la contabilità degli stabilimenti e arsenali militari saranno contenute nel regolamento di esecuzione del presente decreto.
Art. 13. Attività particolari degli stabilimenti e arsenali
Gli stabilimenti e gli arsenali possono svolgere attività che rientrano nella competenza di Direzione generale diversa da quella da cui direttamente dipendono. In tal caso le lavorazioni sono programmate e finanziate dalla Direzione generale competente per materia, d'intesa con quella da cui gli stabilimenti e arsenali direttamente dipendono.
Art. 14. Disposizioni transitorie
Per gli stabilimenti e arsenali militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sino a quando non entrerà in vigore il regolamento di cui ai precedenti articoli 10 e 12, da emanarsi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni.
[1] Abrogato dall'art. 2268 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 14 del