§ 98.1.29311 - D.L. 4 ottobre 1996, n. 516 .
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/10/1996
Numero:516


Sommario
Art. 1.  Disposizioni relative alle procedure di mobilità
Art. 2.  Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie
Art. 3.  Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare
Art. 4.  Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 5.  Validità delle graduatorie
Art. 6.  Procedure concorsuali
Art. 7.  Numero degli assessori
Art. 8.  Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali
Art. 9.  Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 98.1.29311 - D.L. 4 ottobre 1996, n. 516 [1].

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.

(G.U. 5 ottobre 1996, n. 234)

 

     Art. 1. Disposizioni relative alle procedure di mobilità

     1. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

     "Art. 16-bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali).

     1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

     2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione".

 

          Art. 2. Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

     1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

     " 11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993. Gli enti di cui al presente comma possono altresì assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. E' altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità".

     2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 1, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreché dispongano di idonee risorse finanziarie.

     3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino all'espletamento dei concorsi previsti dello stesso articolo 4-bis i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-bis.

     4. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

 

          Art. 3. Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare

     1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale in mobilità.

     2. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte le seguenti parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993".

 

          Art. 4. Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato

     1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive integrazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e già deliberati in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

     2. La durata dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, riguardante il personale avente i medesimi requisiti di cui al comma 1, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

 

          Art. 5. Validità delle graduatorie

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

 

          Art. 6. Procedure concorsuali

     1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

     2. La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a centosessantatre posti di segretario comunale in esperimento indetto con decreto ministeriale del 30 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 14 del 21 febbraio 1995, ferma restando la previa determinazione dei criteri generali di valutazione, procede alla attribuzione ai singoli candidati del punteggio relativo ai titoli di merito eventualmente prodotti successivamente alla correzione delle prove scritte e nei riguardi dei soli candidati ammessi a sostenere le prove orali. Il punteggio in tal modo attribuito viene comunicato ai candidati in data comunque anteriore a quella fissata per l'espletamento della prova orale.

 

          Art. 7. Numero degli assessori

     1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle città metropolitane, di cui all'articolo 17, comma 1. Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, il numero degli assessori è aumentato di due".

     2. L'articolo 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     " 2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, da sei assessori per le province con popolazione fino a 300.000 abitanti, da otto assessori per le province con popolazione da 300.001 fino a 1.000.000 di abitanti, da dieci assessori per quelle con popolazione da 1.000.001 a 2.000.000 di abitanti, da dodici assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti".

     3. Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, può essere ridotto sino alla metà.

 

          Art. 8. Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali

     1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fra le parole: "il consiglio sia" e la parola: "presieduto" sono inserite le seguenti: "convocato e".

     2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

     "Art. 9-bis (Presidenza dei consigli provinciali).

     1. Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal presidente della provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea.

     2. La prima seduta è convocata dal presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142".

     3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono inserite le seguenti: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco" sono inserite le seguenti: "o il presidente della provincia".

     4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo le parole: "è previsto" sono inserite le seguenti: "dalla legge o dallo statuto".

     5. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei comuni capoluoghi di provincia o comunque superiori ai 50.000 abitanti si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni e integrazioni, per gli assessori di province o comuni delle stesse classi demografiche, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

 

          Art. 9. Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996".

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 170, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.