§ 98.1.26577 - Legge 25 luglio 1989, n. 261.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/07/1989
Numero:261


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232 , recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - [...]


§ 98.1.26577 - Legge 25 luglio 1989, n. 261.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonchè assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi.

(G.U. 29 luglio 1989, n. 176)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232 , recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonchè assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232

     All'articolo 2, al comma 1, nel capoverso, la parola: "trentacinque" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. - 1. Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti e i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali, anche di sorveglianza e per i minorenni, i procuratori della Repubblica presso i medesimi, i pretori dirigenti e i procuratori della Repubblica delle preture circondariali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad assumere, per la durata massima di un triennio non rinnovabile ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276".

     All'articolo 8, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", previa audizione dell'interessato".