Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/07/1995 |
Numero: | 282 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il contributo ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali [...] |
Art. 2. 1. All'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e [...] |
Art. 3. 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione di [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28915 - D.L. 14 luglio 1995, n. 282 [1].
Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.
(G.U. 17 luglio 1995, n. 165)
1. Il contributo ai sensi dell'art. 5, comma 18, della
2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'art. 3, comma 6, del
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle disponibilità residue per il 1994 del conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio dall'art. 12 della
4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 58 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, per lire 33 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. All'art. 18, comma 3, della
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della
2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,