Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/11/1995 |
Numero: | 480 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio, è convertito in legge con le [...] |
§ 98.1.27007 - Legge 15 novembre 1995, n. 480.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.
(G.U. 17 novembre 1995, n. 269)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
al comma 1, le parole: "lire 38.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 35.500 milioni";
al comma 2, le parole: "20 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "10 miliardi";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 45,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per lire 33 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
All'art. 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il comma 6 dell'art. 2 della
"6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio"".
Dopo l'art. 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'art. 1 della
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonchè le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;
b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;
c) i contenuti delle registrazioni;
d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati il secondo comma dell'art. 1 e l'art. 2 della
4. All'art. 3, terzo comma, della
Art. 3-ter. - 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui nel limite di 300 miliardi di lire per ciascun anno alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unioncamere per interventi a favore delle imprese, ai sensi dell'art. 2 della
Art. 3-quater. - 1. Al comma 1 dell'art. 22 della
2. Il termine previsto dal comma 2 dell'art. 22 della
Art. 3-quinquies. - 1. Il comma 2 dell'art. 10 della
"2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni"".