§ 98.1.27007 - Legge 15 novembre 1995, n. 480.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/11/1995
Numero:480


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.27007 - Legge 15 novembre 1995, n. 480.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.

(G.U. 17 novembre 1995, n. 269)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381

     All'art. 1:

     al comma 1, le parole: "lire 38.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 35.500 milioni";

     al comma 2, le parole: "20 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "10 miliardi";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 45,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per lire 33 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

     All'art. 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Il comma 6 dell'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, è sostituito dal seguente:

     "6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio"".

     Dopo l'art. 3, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 3-bis. - 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico per cinque anni dalla data della registrazione.

     2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:

     a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonchè le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;

     b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;

     c) i contenuti delle registrazioni;

     d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.

     3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati il secondo comma dell'art. 1 e l'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77.

     4. All'art. 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le parole: "5 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "60 giorni".

     Art. 3-ter. - 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui nel limite di 300 miliardi di lire per ciascun anno alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unioncamere per interventi a favore delle imprese, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I mutui sono garantiti con fideiussione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dell'Unioncamere, anche mediante rilascio di garanzie reali. Le suddette camere di commercio provvedono al pagamento dei relativi interessi esclusivamente con mezzi derivanti dalle proprie entrate.

     Art. 3-quater. - 1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "siano iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "siano iscritte".

     2. Il termine previsto dal comma 2 dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è nuovamente stabilito al 30 giugno 1996.

     Art. 3-quinquies. - 1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

     "2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni"".