§ 98.1.28393 - D.L. 14 maggio 1993, n. 140 [1] .
Proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992
(G.U. 15 maggio 1993, n. 112)
Art. 1.
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, relativa al periodo di imposta 1992 e di quella relativa all'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è prorogato al 15 luglio 1993. Il termine per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni è prorogato al 18 giugno 1993 [2] .
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni indicate nel comma 1 da parte dei soggetti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che scade nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 18 giugno 1993, è prorogato al 15 luglio 1993 ed il termine per provvedere ai relativi versamenti è prorogato al 18 giugno 1993. [3]
Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, le soprattasse previste dall'articolo 92, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte, e dei relativi acconti, delle rate di imposta e delle altre somme, e dei relativi acconti, dovute con riferimento alle dichiarazioni di cui ai medesimi commi 1 e 2, sono fissate nella misura unica dell'1 per cento se il versamento è eseguito entro il 30 giugno 1993 e del 3 per cento se il versamento è eseguito oltre tale data ed entro il 15 luglio 1993. Le soprattasse sono ridotte alle misure di cui al periodo precedente a condizione che siano versate unitamente alle imposte, alle rate di imposta e alle altre somme cui afferiscono. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni [4].
Per l'anno 1993 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere presentata nel mese di luglio 1993; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.
La prima rata dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal 1° al 19 luglio 1993.
Nelle more della effettiva riscossione delle imposte di cui ai commi 3 e 4, i limiti quantitativi per le anticipazioni di tesoreria per gli enti locali sono aumentati per un importo pari al 50 per cento della corrispondente entrata prevista nei rispettivi bilanci di esercizio [5] .
Art. 1 bis. [6]
Le pene pecuniarie indicate nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'articolo 13, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, applicabili per le violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, presentate per il periodo d'imposta 1992, sono ridotte ad un decimo del relativo ammontare.
La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dal 10 gennaio al 15 luglio 1993.
Fermo restando il disposto del comma 2-bis dell'articolo 1 del presente decreto, per le dichiarazioni dei redditi indicate nel comma 1 del presente articolo presentate per il periodo d'imposta 1992, la soprattassa per omesso o insufficiente versamento di cui all'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è ridotta ad un decimo per le violazioni conseguenti alle detrazioni d'imposta spettanti, in luogo degli oneri deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
I soggetti, diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali e quelli che esercitano arti e professioni, i cui ricavi o compensi superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono esonerati, per le dichiarazioni dei redditi indicate nel comma 1 del presente articolo presentate per il periodo di imposta 1992, dall'obbligo di compilazione dei prospetti dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per l'anno 1993, il termine del 20 giugno, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, entro il quale i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati consegnano all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le buste indicate nella medesima disposizione, è prorogato al 25 luglio 1993 .
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.