§ 98.1.26804 - Legge 18 giugno 1993, n. 192.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992.
(G.U. 18 giugno 1993, n. 141)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140
All'art. 1:
al comma 1, le parole: "30 giugno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 1993";
al comma 2, le parole: "30 giugno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 1993";
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, le soprattasse previste dall'art. 92, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte, e dei relativi acconti, delle rate di imposta e delle altre somme, e dei relativi acconti, dovute con riferimento alle dichiarazioni di cui ai medesimi commi 1 e 2, sono fissate nella misura unica dell'1 per cento se il versamento è eseguito entro il 30 giugno 1993 e del 3 per cento se il versamento è eseguito oltre tale data ed entro il 15 luglio 1993. Le soprattasse sono ridotte alle misure di cui al periodo precedente a condizione che siano versate unitamente alle imposte, alle rate di imposta e alle altre somme cui afferiscono. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni";
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Nelle more della effettiva riscossione delle imposte di cui ai commi 3 e 4, i limiti quantitativi per le anticipazioni di tesoreria per gli enti locali sono aumentati per un importo pari al 50 per cento della corrispondente entrata prevista nei rispettivi bilanci di esercizio".
Dopo l'art. 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Le pene pecuniarie indicate nell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'art. 13, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, applicabili per le violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società e associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nonchè dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, presentate per il periodo d'imposta 1992, sono ridotte ad un decimo del relativo ammontare.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dal 1° gennaio al 15 luglio 1993.
3. Fermo restando il disposto del comma 2-bis dell'art. 1 del presente decreto, per le dichiarazioni dei redditi indicate nel comma 1 del presente articolo presentate per il periodo d'imposta 1992, la soprattassa per omesso o insufficiente versamento di cui all'art. 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, è ridotta ad un decimo per le violazioni conseguenti alle detrazioni d'imposta spettanti, in luogo degli oneri deducibili, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
4. I soggetti, diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali e quelli che esercitano arti e professioni, i cui ricavi o compensi superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'art. 18 e nel quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sono esonerati, per le dichiarazioni dei redditi indicate nel comma 1 del presente articolo presentate per il periodo di imposta 1992, dall'obbligo di compilazione dei prospetti dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
5. Per l'anno 1993, il termine del 20 giugno, previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, entro il quale i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati consegnano all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le buste indicate nella medesima disposizione, è prorogato al 25 luglio 1993".