§ 98.1.28078 - D.L. 30 dicembre 1988, n. 545 .
Disposizioni in materia di finanza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1988
Numero:545


Sommario
Art. 1.      1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'art. 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è [...]
Art. 2.      1. Il sesto e settimo comma dell'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      1. Il secondo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. A decorrere dall'anno 1989, le province, i comuni e i loro consorzi, nonchè le comunità montane possono deliberare l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e [...]
Art. 5.      1. In relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle opere da essi previste, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore [...]
Art. 6.      1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28078 - D.L. 30 dicembre 1988, n. 545 [1].

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

(G.U. 31 dicembre 1988, n. 306)

 

     Art. 1.

     1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'art. 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.

     2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'art. 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'art. 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nelle misure, rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

     3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1° gennaio 1991 il contributo di cui all'art. 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'art. 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le parole: “dell'80 per cento" sono soppresse.

     5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.

 

          Art. 2.

     1. Il sesto e settimo comma dell'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     "Con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.

     Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate".

     2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il comma 1.

     3. Nei casi previsti dal quinto comma dell'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'anticipazione non può in ogni caso superare la misura del 25 per cento.

     4. Sono fatte salve le modalità di anticipazione previste nei contratti già aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3.

     1. Il secondo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonchè alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'art. 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che abbiano effettiva natura informativa. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale".

     2. All'ottavo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi".

 

          Art. 4.

     1. A decorrere dall'anno 1989, le province, i comuni e i loro consorzi, nonchè le comunità montane possono deliberare l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo entro il limite complessivo di lire 9.000 miliardi annui, salvo quanto previsto dal comma 2, di cui 900 miliardi per le province, 8.000 miliardi per i comuni e 100 miliardi per le comunità montane.

     2. Il limite complessivo di cui al comma 1 è annualmente integrato con gli importi dei mutui autorizzati da specifiche disposizioni legislative in favore degli enti locali per ciascuno degli anni 1989 e successivi. Il limite dell'anno 1989 è altresì incrementato dell'importo relativo ai mutui autorizzati per gli anni precedenti non utilizzato mediante concessione, entro il 31 dicembre 1988.

     3. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito il concorso statale, a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità a tale titolo stabilite. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione del comma 2, nonchè dall'applicazione dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. I contributi sono determinati calcolando, entro il limite massimo della contribuzione statale riconosciuta a ciascun ente a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 e 7 per cento in relazione alla tipologia delle opere. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM.

     4. A decorrere dall'anno 1989 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte delle province, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative operazioni finanziarie nonchè alla dimostrazione nella relazione previsionale e programmatica della effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento di mutui, sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento finanziato con i mutui stessi.

     5. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

     6. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo di cui ai commi 1 e 2, la Cassa stessa prevede di concedere nel triennio successivo. Per l'anno 1989, il termine è fissato al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

     7. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno i settori prioritari cui debbono essere indirizzati gli interventi di cui ai commi 1 e 2. Per l'anno 1989, il termine è fissato al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

     8. A decorrere dall'anno 1989, le istanze di mutuo avanzate dagli enti locali per progetti d'importo superiore a lire 40 miliardi possono dar luogo alla concessione da parte degli istituti mutuanti soltanto previa acquisizione del parere favorevole del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, o, limitatamente ai progetti concernenti il settore dell'ambiente, della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     9. Il quinto comma dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è abrogato.

     10. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

     11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mutui - le cui rate di ammortamento siano poste a intero carico del bilancio dello Stato da specifiche disposizioni legislative - da assumere per l'edilizia scolastica e l'edilizia giudiziaria, nonchè per il finanziamento dei maggiori oneri delle indennità di esproprio limitatamente a quelli dovuti in base a sentenze passate in giudicato.

     12. Resta salva la possibilità - prevista dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 8, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 - per le province, per i comuni e per le comunità montane di utilizzare nell'anno 1989 le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti relative all'anno 1988 non utilizzate entro il 31 dicembre 1988.

 

          Art. 5.

     1. In relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle opere da essi previste, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua per l'anno 1989, con apposita deliberazione, le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, per le quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell'anno stesso, a carico di esercizi, futuri, nel limite massimo del 50 per cento delle somme autorizzate per ciascuno di detti esercizi.

 

          Art. 6.

     1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o Comunitari nonchè di contratti o convenzioni e tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti in forza di disposizioni legislative o regolamentari a carico dell'esercizio stesso.

     2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale della legislazione contabile.

     3. A decorrere dall'anno 1989, gli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al 50 per cento della entità dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre sui corrispondenti capitoli dell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorchè gli stanziamenti sono stati disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario.

     4. In applicazione della disposizione di cui al comma 3, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle relative alla rideterminazione occorrente in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato, parificato dalla Corte di conti.

     5. Le quote di stanziamento eliminate in ciascun anno possono essere reiscritte ai pertinenti Capitoli di bilancio degli esercizi successivi. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio e sono evidenziate in apposita tabella. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorchè gli stanziamenti sono stati disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 26 aprile 1989, n. 155, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.