§ 98.1.28015 - D.L. 27 agosto 1987, n. 348 .
Misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/08/1987
Numero:348


Sommario
Art. 1.      1. Il versamento di acconto di cui all'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive [...]
Art. 2.      1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e [...]
Art. 3.      1. Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 [...]
Art. 4.      1. Per le cessioni dei beni sottoindicati soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del diciotto per cento, effettuate fino al 31 dicembre [...]
Art. 5.      1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28015 - D.L. 27 agosto 1987, n. 348 [1].

Misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale.

(G.U. 27 agosto 1987, n. 199)

 

 

     Art. 1.

     1. Il versamento di acconto di cui all'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1987, deve essere pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate in acconto al 30 giugno 1987.

 

          Art. 2.

     1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1987, ovvero per il periodo di imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevato dal 92 al 100 per cento.

 

          Art. 3.

     1. Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è anticipato al 31 agosto 1987.

 

          Art. 4.

     1. Per le cessioni dei beni sottoindicati soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del diciotto per cento, effettuate fino al 31 dicembre 1987, è dovuta in aggiunta alla predetta aliquota, un'addizionale straordinaria del quattro per cento della base imponibile determinata a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni:

     a) autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettera a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici ovvero a 2500 centimetri cubici se con motore diesel, esclusi quelli ad uso pubblico;

     b) mobili per uso domestico (v.d. ex 94.03), compresi quelli per sedersi, anche trasformabili in letti (v.d. ex 94.01);

     c) stufe, caloriferi, cucine economiche, fornelli e apparecchi simili non elettrici, per usi domestici (v.d. ex 73.36); macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie per uso domestico (v.d. ex 85.15); scaldacqua e scaldabagni, non elettrici, per uso domestico (v.d. ex 84.17.F.I); macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento, di tipo familiare (v.d. 84.19.A.I); bilance per uso casalingo (v.d. ex 84.20); macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg, per uso domestico (v.d. ex 84.40.B); apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico (v.d. ex 85.06); rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato (v.d. ex 85.07); scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici (v.d. ex 85.12);

     d) altoparlanti montati; amplificatori audio per l'alta fedeltà; apparecchi radio riceventi; apparecchi riceventi per la televisione; apparecchi da presa delle immagini per la televisione; obiettivi per apparecchi fotografici e per altri apparecchi da presa delle immagini per la televisione; binocoli e cannocchiali; apparecchi fotografici; apparecchi cinematografici da presa e da proiezione; apparecchi da proiezione per diapositive; apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono o delle immagini per la televisione; supporti magnetici non registrati per apparecchi di registrazione o riproduzione delle immagini in televisione e del suono; lettori di suono per dischi audio; giuochi per la produzione, visualizzazione di immagini in forma digitale e relativi supporti. Per i prodotti di cui alla presente lettera d), gravati dall'imposta erariale di consumo prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, l'addizionale di cui al presente comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento.

     2. L'addizionale di cui al comma 1 è dovuta anche per le importazioni dei beni ivi previsti ed è commisurata e applicata a norma degli articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

     3. L'addizionale deve essere indicata distintamente nella fattura e nella bolletta doganale, nonché in sede di registrazione, liquidazione e dichiarazione. Per le operazioni non soggette all'obbligo della emissione della fattura, l'addizionale concorre alla determinazione dell'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni da annotare ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 di detto decreto è stabilita nella misura del 16,67 e del 18,03 per cento per i beni soggetti, rispettivamente, all'addizionale del 2 e del 4 per cento; la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo l'ammontare dei corrispettivi comprensivi dell'imposta, rispettivamente, per 120 e per 122, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

     4. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale di cui al presente articolo valgono le disposizioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto, comprese quelle riguardanti l'obbligo della rivalsa, il diritto alla detrazione con le limitazioni previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i modi ed i termini di versamento; per le violazioni si applicano le sanzioni previste nel titolo terzo del medesimo decreto.

 

          Art. 5.

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 79.973 a L. 85.058 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

     2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 7.997,30 a L. 8.505,80 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1), della predetta tabella B per gli oli da gas da usare come combustibili, è aumentata da L. 26.239 a L. 27.934 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

     4. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c), e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 8.606 a L. 9.113, da L. 10.127 a L. 10.736 e da L. 29.903 a L. 31.831 per 100 chilogrammi.

     5. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile e come carburanti nell'autotrazione sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.000 a L. 9.000 e da L. 26.222 a L. 32.384 per 100 chilogrammi.

     6. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a tremila chilogrammi, dagli esercenti depositi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti per uso commerciale e, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo art. 10, sostituito con l'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 21 novembre 1987, n. 477, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.