§ 98.1.27922 - D.L. 28 febbraio 1987, n. 52 .
Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonchè misure urgenti per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1987
Numero:52


Sommario
Art. 1.      1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile [...]
Art. 2.      1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi [...]
Art. 3.      1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola [...]
Art. 4.      1. Il saldo del 15 per cento di cui all'art. 15, primo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della [...]
Art. 5.      1. All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma
Art. 6.      1. Le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche a favore di chi alla data del 31 marzo 1984 [...]
Art. 7.      1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive [...]
Art. 8.      1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'art. 28, secondo comma, della legge 14 [...]
Art. 9.      1. La disposizione dell'art. 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in [...]
Art. 10.      1. L'esecuzione di lavori di importo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio [...]
Art. 11.      1. I segretari comunali che abbiano svolto attività in posizione di comando almeno per un anno presso comuni della Campania e della Basilicata, colpiti dal terremoto del [...]
Art. 12.      1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti "e [...]
Art. 13.      1. La deroga prevista dall'art. 3, comma 16, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in materia di distacchi dalle strade pubbliche nei comuni dichiarati sismici, si [...]
Art. 14.      1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'art. 14, secondo comma, della [...]
Art. 15.      1. Il CIPE in sede di riparto del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è autorizzato ad incrementare il fondo previsto [...]
Art. 16.      1. Al fine di agevolare il reinsediamento delle popolazioni, per le unità immobiliari in corso di costruzione alla data del 23 novembre 1980 ed ancora in corso alla data [...]
Art. 17.      1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da [...]
Art. 18.      1. Gli oneri per i contributi previsti dall'art. 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della legge 18 aprile 1984, [...]
Art. 19.      1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'art. 8, primo comma, lettera b), della legge 14 maggio [...]
Art. 20.      1. Le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche [...]
Art. 21.      1. Hanno titolo ai contributi di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari delle unità abitative realizzate per [...]
Art. 22.      1. Le disposizioni più favorevoli contenute nel presente decreto si applicano sulla base delle prescrizioni dettate con l'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 28 [...]
Art. 23.      1. A decorrere dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988 il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli provvedono al completamento del [...]
Art. 24.      1. Il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli, a decorrere dal 1° marzo 1987, subentrano nei rapporti attivi e passivi dei commissari [...]
Art. 25.      1. Le opere realizzate, nonchè quelle che saranno realizzate tra il 1° marzo 1987 ed il 31 dicembre 1988, sono assunte in consegna, previo collaudo anche provvisorio, [...]
Art. 26.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre [...]
Art. 27.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la [...]


§ 98.1.27922 - D.L. 28 febbraio 1987, n. 52 [1].

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonchè misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli.

(G.U. 2 marzo 1987, n. 50)

 

     Art. 1.

     1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

     a) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 4, concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande presentate entro il 31 marzo 1984, prevista nell'art. 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80;

     b) quello indicato nell'art. 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

     c) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 2, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

     d) quello indicato nell'art. 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonchè alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

     e) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 1, in materia di imposta sul valore aggiunto.

     2. E' prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 3, dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti.

     3. E' prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Decorso inutilmente tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa, a partire dal 1° gennaio 1988, l'erogazione dei fondi previsti dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 2.

     1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

     2. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

     3. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni disastrati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono approvati decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti presso i competenti uffici della regione.

 

          Art. 3.

     1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola "medesimo" sono aggiunte le parole "maggiorato del 70 per cento".

     2. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè di immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti soprintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune.

     3. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

     "f) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

     g) fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale".

 

          Art. 4.

     1. Il saldo del 15 per cento di cui all'art. 15, primo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, escluso il certificato di abitabilità.

     2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

     "Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito e i comuni per l'accesso ai mutui previsti nel precedente art. 9, nonchè per l'erogazione del contributo annuale dell'8 per cento con onere a carico dei fondi previsti nel precedente art. 3".

 

          Art. 6.

     1. Le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche a favore di chi alla data del 31 marzo 1984 risulta emigrato, anche se stagionale, nonchè a favore di coloro che risultano trasferiti in altre regioni del territorio nazionale per motivi di lavoro, ancorchè alla data del sisma non occupassero stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare.

     2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ovvero conduttori di fatto, hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario.

     3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.

     5. Per le unità immobiliari di cui ai comuni 1, 2 e 4 il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 31 dicembre 1987.

 

          Art. 7.

     1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ove abbiano assolto o assolvano agli oneri di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

 

          Art. 8.

     1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'art. 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, accedono ai benefici previsti nella citata legge con le condizioni stabilite nell'art. 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

 

          Art. 9.

     1. La disposizione dell'art. 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'art. 28, secondo comma, della stessa legge n. 219.

 

          Art. 10.

     1. L'esecuzione di lavori di importo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata anche ad imprese artigiane non iscritte nell'albo nazionale dei costruttori.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 1987.

     3. Le domande di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori delle imprese aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto sono definite entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della relativa documentazione.

 

          Art. 11.

     1. I segretari comunali che abbiano svolto attività in posizione di comando almeno per un anno presso comuni della Campania e della Basilicata, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, possono essere inquadrati, a domanda, previo assenso dell'amministrazione locale ove hanno prestato servizio, in posti della carriera direttiva vacanti presso la medesima amministrazione alla data del 31 dicembre 1986.

 

          Art. 12.

     1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti "e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi nello stesso art. 22.Entro lo stesso termine le imprese ubicate nei comuni disastrati aventi un numero di addetti superiore a trenta unità e da delocalizzare accedono ai contributi pari a quelli previsti nell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni".

 

          Art. 13.

     1. La deroga prevista dall'art. 3, comma 16, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in materia di distacchi dalle strade pubbliche nei comuni dichiarati sismici, si applica anche sulle previsioni contenute nei piani di recupero di cui all'art. 28 del 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sempre che non vi sia alterazione delle volumetrie e delle altezze preesistenti.

 

          Art. 14.

     1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.

 

          Art. 15.

     1. Il CIPE in sede di riparto del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è autorizzato ad incrementare il fondo previsto dall'art. 24 della citata legge n. 219 del 1981, tenendo conto dello stato di utilizzo delle risorse già assegnate.

 

          Art. 16.

     1. Al fine di agevolare il reinsediamento delle popolazioni, per le unità immobiliari in corso di costruzione alla data del 23 novembre 1980 ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse nei piani di cui all'art. 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è concesso un contributo per la riparazione o l'adeguamento antisismico o la ricostruzione delle strutture danneggiate, in misura non superiore al 25 per cento del costo dell'intervento e nei limiti di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

 

          Art. 17.

     1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dall'art. 3, comma 1, del presente decreto.

     2. Nella stessa sede il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

     3. Il comma 8 dell'art. 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è abrogato.

 

          Art. 18.

     1. Gli oneri per i contributi previsti dall'art. 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, per le attività artigianali, e a carico della legge 1° marzo 1986, n. 64, per le attività industriali.

     2. La concessione dei contributi di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'art. 14 della citata legge n. 219 del 1981.

     3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per la riparazione delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

     4. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

     5. In tutti gli altri casi previsti dall'art. 22 della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti, entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione, dal presidente della regione, anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.

 

          Art. 19.

     1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'art. 8, primo comma, lettera b), della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata.

     2. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1, anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     3. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'art. 3 della citata legge n. 219 del 1981, individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti dal presente articolo.

     4. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 20.

     1. Le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati dichiarati sismici che abbiano adottato il piano di recupero di cui all'art. 28, secondo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 21.

     1. Hanno titolo ai contributi di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari delle unità abitative realizzate per l'urgente e temporanea sistemazione di nuclei familiari nei territori colpiti da eventi sismici nella regione Basilicata, incluse nei piani di recupero previsti dall'art. 28, secondo comma, lettera c), della citata legge n. 219 e che risultino incompatibili con le caratteristiche dei predetti piani di recupero per lo stato di grave degrado o siano inadeguate alle esigenze dei nuclei familiari dei rispettivi proprietari.

     2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

 

          Art. 22.

     1. Le disposizioni più favorevoli contenute nel presente decreto si applicano sulla base delle prescrizioni dettate con l'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, in quanto compatibili.

 

          Art. 23.

     1. A decorrere dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988 il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli provvedono al completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni e modificazioni, realizzando esclusivamente gli interventi compresi nei definitivi programmi presentati al CIPE anteriormente al 31 ottobre 1986 dai commissari straordinari del Governo, entro i limiti di spesa di cui al comma 2.

     2. Ai fini di cui al comma 1 il CIPE ripartisce le risorse all'uopo autorizzate dall'art. 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sulla base della proposta congiunta del presidente della giunta regionale della Campania e del sindaco di Napoli. I fondi affluiscono alle contabilità speciali di cui all'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219. è abrogato il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.

     3. Allo scopo di consentire una periodica verifica dello stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli riferiscono con dettagliate relazioni ogni trimestre ai rispettivi consigli regionale e comunale.

 

          Art. 24.

     1. Il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli, a decorrere dal 1° marzo 1987, subentrano nei rapporti attivi e passivi dei commissari straordinari del Governo; per l'attuazione dei programmi di cui al precedente art. 23 e del programma di cui al diciottesimo comma dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, esercitano i poteri straordinari, limitatamente agli aspetti procedurali e organizzatori, nelle forme e con gli organi consultivi e di controllo di cui agli articoli 84 e 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, e si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, utilizzando l'ordinamento organico e normativo dei commissari straordinari.

 

          Art. 25.

     1. Le opere realizzate, nonchè quelle che saranno realizzate tra il 1° marzo 1987 ed il 31 dicembre 1988, sono assunte in consegna, previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria alla loro gestione, su richiesta del presidente della giunta regionale della Campania e del sindaco di Napoli.

     2. Il patrimonio abitativo, con le relative opere di urbanizzazione, è affidato in temporanea gestione ai comuni sul cui territorio è stato realizzato.

     3. E' autorizzato per l'anno 1987 lo stanziamento di lire 30 miliardi da ripartire tra i comuni della Campania, escluso il comune di Napoli, in cui sono localizzati gli alloggi di cui al programma abitativo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, a compensazione dei maggiori oneri connessi all'aumento demografico. La somma predetta è assegnata ai comuni interessati con decreto dal Ministro dell'interno sulla base della ripartizione operata dal presidente della giunta regionale della Campania. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910., per l'anno 1987

 

          Art. 26.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919.

 

          Art. 27.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 110 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto, fatta salva la disposizione di cui all'art. 94 dello stesso D.Lgs. n. 76/1990.