Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/02/1987 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile [...] |
Art. 2. 1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi [...] |
Art. 3. 1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola [...] |
Art. 4. 1. Il saldo del 15 per cento di cui all'art. 15, primo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della [...] |
Art. 5. 1. All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma |
Art. 6. 1. Le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche a favore di chi alla data del 31 marzo 1984 [...] |
Art. 7. 1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive [...] |
Art. 8. 1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'art. 28, secondo comma, della legge 14 [...] |
Art. 9. 1. La disposizione dell'art. 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in [...] |
Art. 10. 1. L'esecuzione di lavori di importo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio [...] |
Art. 11. 1. I segretari comunali che abbiano svolto attività in posizione di comando almeno per un anno presso comuni della Campania e della Basilicata, colpiti dal terremoto del [...] |
Art. 12. 1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti "e [...] |
Art. 13. 1. La deroga prevista dall'art. 3, comma 16, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in materia di distacchi dalle strade pubbliche nei comuni dichiarati sismici, si [...] |
Art. 14. 1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'art. 14, secondo comma, della [...] |
Art. 15. 1. Il CIPE in sede di riparto del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è autorizzato ad incrementare il fondo previsto [...] |
Art. 16. 1. Al fine di agevolare il reinsediamento delle popolazioni, per le unità immobiliari in corso di costruzione alla data del 23 novembre 1980 ed ancora in corso alla data [...] |
Art. 17. 1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da [...] |
Art. 18. 1. Gli oneri per i contributi previsti dall'art. 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della legge 18 aprile 1984, [...] |
Art. 19. 1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'art. 8, primo comma, lettera b), della legge 14 maggio [...] |
Art. 20. 1. Le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche [...] |
Art. 21. 1. Hanno titolo ai contributi di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari delle unità abitative realizzate per [...] |
Art. 22. 1. Le disposizioni più favorevoli contenute nel presente decreto si applicano sulla base delle prescrizioni dettate con l'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 28 [...] |
Art. 23. 1. A decorrere dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988 il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli provvedono al completamento del [...] |
Art. 24. 1. Il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli, a decorrere dal 1° marzo 1987, subentrano nei rapporti attivi e passivi dei commissari [...] |
Art. 25. 1. Le opere realizzate, nonchè quelle che saranno realizzate tra il 1° marzo 1987 ed il 31 dicembre 1988, sono assunte in consegna, previo collaudo anche provvisorio, [...] |
Art. 26. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre [...] |
Art. 27. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la [...] |
§ 98.1.27922 - D.L. 28 febbraio 1987, n. 52 [1].
Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonchè misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli.
(G.U. 2 marzo 1987, n. 50)
1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal
a) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 4, concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande presentate entro il 31 marzo 1984, prevista nell'art. 14, secondo comma, della
b) quello indicato nell'art. 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'art. 22 della
c) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 2, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della
d) quello indicato nell'art. 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonchè alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;
e) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 1, in materia di imposta sul valore aggiunto.
2. E' prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 3, dello stesso
3. E' prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'art. 1, comma 4-quater, del
1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.
2. L'articolo 9, comma 1, del
3. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni disastrati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 1 della
1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), del
2. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste dall'art. 3 della
3. All'articolo 6 del
"f) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
g) fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale".
1. Il saldo del 15 per cento di cui all'art. 15, primo comma, lettera c), della
2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'art. 2 del
1. All'articolo 15 della
"Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito e i comuni per l'accesso ai mutui previsti nel precedente art. 9, nonchè per l'erogazione del contributo annuale dell'8 per cento con onere a carico dei fondi previsti nel precedente art. 3".
1. Le disposizioni degli articoli 9 e 10 della
2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ovvero conduttori di fatto, hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10 della
3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.
5. Per le unità immobiliari di cui ai comuni 1, 2 e 4 il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'art. 3, comma 1, del
1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla
1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'art. 28, secondo comma, della
1. La disposizione dell'art. 73, primo comma, della
1. L'esecuzione di lavori di importo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 1987.
3. Le domande di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori delle imprese aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto sono definite entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della relativa documentazione.
1. I segretari comunali che abbiano svolto attività in posizione di comando almeno per un anno presso comuni della Campania e della Basilicata, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, possono essere inquadrati, a domanda, previo assenso dell'amministrazione locale ove hanno prestato servizio, in posti della carriera direttiva vacanti presso la medesima amministrazione alla data del 31 dicembre 1986.
1. All'articolo 8, comma 9, della
1. La deroga prevista dall'art. 3, comma 16, della
1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'art. 14, secondo comma, della
1. Il CIPE in sede di riparto del fondo di cui all'art. 3 della
1. Al fine di agevolare il reinsediamento delle popolazioni, per le unità immobiliari in corso di costruzione alla data del 23 novembre 1980 ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse nei piani di cui all'art. 28, secondo comma, della
1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della
2. Nella stessa sede il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'art. 8 della
3. Il comma 8 dell'art. 6 della
1. Gli oneri per i contributi previsti dall'art. 8, comma 5, della
2. La concessione dei contributi di cui all'art. 22 della
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'art. 22 della
4. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della
5. In tutti gli altri casi previsti dall'art. 22 della citata
1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'art. 8, primo comma, lettera b), della
2. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1, anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'art. 64 della
3. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'art. 3 della citata
4. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. Le disposizioni contenute nell'art. 3 del
1. Hanno titolo ai contributi di cui all'art. 9 della
2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della
1. Le disposizioni più favorevoli contenute nel presente decreto si applicano sulla base delle prescrizioni dettate con l'art. 11, comma 1-bis, del
1. A decorrere dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988 il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli provvedono al completamento del programma di cui al titolo VIII della
2. Ai fini di cui al comma 1 il CIPE ripartisce le risorse all'uopo autorizzate dall'art. 6, comma 2, della
3. Allo scopo di consentire una periodica verifica dello stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli riferiscono con dettagliate relazioni ogni trimestre ai rispettivi consigli regionale e comunale.
1. Il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli, a decorrere dal 1° marzo 1987, subentrano nei rapporti attivi e passivi dei commissari straordinari del Governo; per l'attuazione dei programmi di cui al precedente art. 23 e del programma di cui al diciottesimo comma dell'art. 11 della
1. Le opere realizzate, nonchè quelle che saranno realizzate tra il 1° marzo 1987 ed il 31 dicembre 1988, sono assunte in consegna, previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria alla loro gestione, su richiesta del presidente della giunta regionale della Campania e del sindaco di Napoli.
2. Il patrimonio abitativo, con le relative opere di urbanizzazione, è affidato in temporanea gestione ai comuni sul cui territorio è stato realizzato.
3. E' autorizzato per l'anno 1987 lo stanziamento di lire 30 miliardi da ripartire tra i comuni della Campania, escluso il comune di Napoli, in cui sono localizzati gli alloggi di cui al programma abitativo previsto dal titolo VIII della
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 110 del