Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 06/10/1962 |
Numero: | 1493 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. L'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659 è sostituito dal seguente (Omissis) |
§ 95.2.36 - Legge 6 ottobre 1962, n. 1493.
Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia
(G.U. 31 ottobre 1962, n. 276)
Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408; 16 aprile 1954, n. 112; 27 gennaio 1955, n. 22; 15 marzo 1956, n. 166; 27 dicembre 1956, n. 1416 e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.
Restano salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti comunque definitivi, né si fa luogo alla restituzione delle Imposte già pagate.
(Omissis) [2].
L'art. 4 della
[1] Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'articolo unico della
[2] Articolo abrogato dall'art. 6 del