§ 95.2.36 - Legge 6 ottobre 1962, n. 1493.
Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:06/10/1962
Numero:1493


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      L'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659 è sostituito dal seguente (Omissis)


§ 95.2.36 - Legge 6 ottobre 1962, n. 1493.

Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia

(G.U. 31 ottobre 1962, n. 276)

 

 

     Art. 1. [1]

     Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408; 16 aprile 1954, n. 112; 27 gennaio 1955, n. 22; 15 marzo 1956, n. 166; 27 dicembre 1956, n. 1416 e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.

     Restano salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti comunque definitivi, né si fa luogo alla restituzione delle Imposte già pagate.

 

          Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 3.

     L'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659 è sostituito dal seguente (Omissis).


[1]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'articolo unico della L. 2 dicembre 1967, n. 1212.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150 a decorrere dal 12 dicembre 1967.