Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/06/1998 |
Numero: | 176 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...] |
§ 98.1.27150 - Legge 5 giugno 1998, n. 176.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale.
(G.U. 6 giugno 1998, n. 130)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1998, N. 78.
All'articolo 1:
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo 2-ter del
1-ter. Il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la durata massima di tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della
1-quater. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti con proprio decreto, che i trattamenti già previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del
1- quinquies. Dopo il comma 4 dell'articolo 9-septies del
''4-bis. La Società per l'imprenditoria giovanile S.p.a. è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.”;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. All'articolo 59, comma 3, penultimo periodo, della
2-ter. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo e Molise dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in quaranta rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici dell'INPS territorialmente competenti entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.";
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili in corso presso l'INPS è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per il 1998. All'onere recato dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale” del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.";
al comma 4, nell'alinea, dopo le parole: "di parte corrente", sono inserite le seguenti: ''Fondo speciale”.
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis (Disciplina di contratti di cui ai decreti-
Art. 1-ter (Modifica alla
Art. 1-quater (Modifica alla
'' 3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa”.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale” del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 1-quinquies (Misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche). - 1. Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, nell'ambito della disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
Art. 1-sexies (Compiti del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della
Art. 1-septies (Disposizioni in materia di mobilità). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
Art. 1-octies (Misure a favore di dipendenti dei centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale). - 1. Ai lavoratori dipendenti da centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, licenziati nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30 giugno 1998, ed iscritti nelle liste di mobilità, possono essere concessi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per un periodo non eccedente i 12 mesi e per un massimo di 160 unità e dalla data del licenziamento, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni nonché gli assegni familiari ove spettanti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. I centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1.
Art. 1-nonies (Proroga di trattamenti di mobilità). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere i trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 12, del