§ 98.1.31106 - D.P.R. 29 novembre 1990, n. 434.
Regolamento di attuazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/11/1990
Numero:434


Sommario
Art. 1.      1. Nel presente regolamento, il termine "legge" si riferisce alla legge 6 novembre 1989, n. 368, con la quale è stato istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), mentre con [...]
Art. 2.      1. Il consiglio e il comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti
Art. 3.      1. Sono eletti vice presidenti del comitato di presidenza il membro rappresentante delle comunità all'estero e il membro di nomina governativa che nella relativa votazione abbiano ottenuto il [...]
Art. 4.      1. Le riunioni del consiglio e del comitato di presidenza si tengono presso il Ministero degli affari esteri
Art. 5.      1. Ai fini della nomina dei ventinove membri di designazione governativa, secondo l'art. 4, comma 5, della legge, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario di Stato delegato ai [...]
Art. 6.      1. Le riunioni presso le rappresentanze diplomatiche nel Paese di residenza dei membri del consiglio eletti all'estero, di cui all'art. 11, comma 2, della legge, sono convocate, d'intesa con i [...]
Art. 7.      1. Le associazioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge, i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell'assemblea, devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni
Art. 8.      1. L'assemblea, di cui all'art. 13 della legge, si riunisce entro un termine di tre mesi dall'insediamento dei comitati degli italiani all'estero ed è convocata dal capo della rappresentanza [...]
Art. 9.      1. L'assemblea elegge i propri rappresentanti al consiglio, in modo che, nel caso in cui i membri da eleggere siano in numero superiore a uno, tra gli eletti ve ne sia uno e non più della metà [...]
Art. 10.      1. Nei Paesi in cui non sono stati costituiti i comitati degli italiani all'estero, la rappresentanza diplomatica, entro un mese dall'insediamento dei comitati nei Paesi dove questi sono [...]


§ 98.1.31106 - D.P.R. 29 novembre 1990, n. 434. [1]

Regolamento di attuazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

(G.U. 15 gennaio 1991, n. 12)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 6 novembre 1989, n. 368, con la quale è stato istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero;

     Considerata la necessità di emanare norme di attuazione, secondo quanto previsto dall'art. 17 della citata legge n. 368 del 1989;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;

     Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Nel presente regolamento, il termine "legge" si riferisce alla legge 6 novembre 1989, n. 368, con la quale è stato istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), mentre con il termine "tabella" si intende la tabella allegata alla stessa legge, nella quale figura la lista dei Paesi ed il numero dei componenti del consiglio assegnati a ciascuno di essi.

 

          Art. 2.

     1. Il consiglio e il comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti.

     2. Per la validità delle riunioni del comitato di presidenza è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

 

          Art. 3.

     1. Sono eletti vice presidenti del comitato di presidenza il membro rappresentante delle comunità all'estero e il membro di nomina governativa che nella relativa votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

     2. Sono eletti membri del medesimo comitato i sei membri rappresentanti delle comunità all'estero ed i quattro membri di nomina governativa che nella relativa votazione abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

     3. In caso di parità, prevale il candidato più anziano per età.

 

          Art. 4.

     1. Le riunioni del consiglio e del comitato di presidenza si tengono presso il Ministero degli affari esteri.

     2. Le riunioni del consiglio vengono convocate dal presidente, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge, direttamente con lettera raccomandata per i membri residenti in Italia e tramite le rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all'estero.

     3. Le riunioni del comitato di presidenza diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, sono convocate dal presidente con preavviso di almeno dieci giorni, ferme restando le modalità di cui al comma 2.

     4. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

 

          Art. 5.

     1. Ai fini della nomina dei ventinove membri di designazione governativa, secondo l'art. 4, comma 5, della legge, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario di Stato delegato ai problemi della comunità italiana all'estero invita, con lettera raccomandata, nei trenta giorni che seguono l'insediamento dei comitati degli italiani all'estero nei Paesi dove questi sono costituiti, gli enti interessati a proporre, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, le designazioni di loro competenza. Nei successivi trenta giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei ventinove membri con proprio decreto cumulativo.

     2. Con la medesima procedura, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario richiede la designazione dei rappresentanti ed esperti previsti dall'art. 6, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h), della legge.

 

          Art. 6.

     1. Le riunioni presso le rappresentanze diplomatiche nel Paese di residenza dei membri del consiglio eletti all'estero, di cui all'art. 11, comma 2, della legge, sono convocate, d'intesa con i predetti membri, dal capo della rappresentanza diplomatica, anche per via telegrafica quando vi siano ragioni d'urgenza. A tali riunioni partecipa lo stesso capo della rappresentanza diplomatica o un funzionario della carriera diplomatica da questi delegato.

 

          Art. 7.

     1. Le associazioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge, i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell'assemblea, devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni.

     2. A ciascuna associazione spetta, di norma, designare un proprio rappresentante nell'assemblea. Qualora il numero dei posti disponibili per i rappresentanti delle associazioni non corrisponda al numero delle stesse, si applicano i commi 3 e 4.

     3. Qualora le associazioni siano in numero superiore ai posti disponibili per le stesse in assemblea, le associazioni operanti nel Paese designano i propri rappresentanti all'assemblea. Qualora nel termine di trenta giorni dalla richiesta le designazioni non siano effettuate, la rappresentanza diplomatica, sulla base degli elementi acquisiti e attraverso opportune forme di consultazione, condotte dall'autorità consolare in ordine al livello di rappresentatività, alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attività svolta dalle associazioni, stabilisce quali associazioni sono chiamate a designare i loro rappresentanti nell'assemblea.

     4. Qualora le associazioni operanti nel Paese siano in numero inferiore ai posti disponibili in assemblea per le stesse, le associazioni, dopo aver designato un proprio rappresentante secondo quanto previsto dal comma 2, procedono a designare i restanti rappresentanti, d'accordo tra di loro. Qualora nel termine di trenta giorni dalla richiesta le designazioni non siano effettuate, la rappresentanza diplomatica, sulla base degli elementi acquisiti e attraverso opportune forme di consultazione condotte dall'autorità consolare in ordine al livello di rappresentatività, alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attività delle associazioni, stabilisce quali associazioni sono chiamate a designare i restanti rappresentanti nell'assemblea.

     5. Con riferimento ai gruppi di Paesi, cui è assegnato un solo rappresentante nel consiglio, le associazioni operanti in ciascun Paese del gruppo provvedono a designare, alle rispettive rappresentanze diplomatiche, un uguale numero di rappresentanti, secondo le procedure previste dai commi precedenti.

 

          Art. 8.

     1. L'assemblea, di cui all'art. 13 della legge, si riunisce entro un termine di tre mesi dall'insediamento dei comitati degli italiani all'estero ed è convocata dal capo della rappresentanza diplomatica con un preavviso di almeno venti giorni.

     2. L'assemblea si riunisce presso la rappresentanza diplomatica o in altro locale da questa reperito. La rappresentanza diplomatica provvede alla predisposizione delle schede, delle urne e del materiale necessario al voto.

     3. Dopo l'apertura della riunione, l'assemblea elegge un ufficio di presidenza composto da un presidente, due vice presidenti e due segretari, che procede alle operazioni di voto, effettua lo scrutinio e ne proclama il risultato.

     4. Con riferimento ai gruppi dei Paesi cui è assegnato un solo rappresentante al consiglio, l'assemblea si riunisce a rotazione, secondo la procedura sopra descritta, in ciascuno di loro; compete alla rispettiva rappresentanza diplomatica, in coordinamento con le altre rappresentanze interessate, lo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti.

 

          Art. 9.

     1. L'assemblea elegge i propri rappresentanti al consiglio, in modo che, nel caso in cui i membri da eleggere siano in numero superiore a uno, tra gli eletti ve ne sia uno e non più della metà non in possesso della cittadinanza italiana, purchè figlio discendente da cittadini italiani, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della legge.

     2. Ciascun componente dell'assemblea può scrivere sulla propria scheda un numero di nomi pari a quello dei membri del consiglio da eleggere.

     3. Nel caso in cui tale numero sia superiore ad uno, l'elettore esprime il suo voto a favore di persone non in possesso della cittadinanza italiana, purchè siano figli o discendenti di cittadini italiani, in proporzione non superiore alla metà dei membri da eleggere.

     4. Entro sette giorni dalla proclamazione dei risultati, copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio viene trasmessa, tramite la rappresentanza diplomatica, alla segreteria del consiglio.

 

          Art. 10.

     1. Nei Paesi in cui non sono stati costituiti i comitati degli italiani all'estero, la rappresentanza diplomatica, entro un mese dall'insediamento dei comitati nei Paesi dove questi sono costituiti, indirizza alle associazioni di cui all'art. 14 della legge la richiesta di proporre i nominativi dei candidati al consiglio nel numero previsto dalla legge stessa. Le predette associazioni formulano la propria proposta d'accordo tra di loro entro un termine di trenta giorni da tale richiesta.

     2. Il capo della rappresentanza diplomatica, nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta proposta, provvede alla scelta definitiva dei membri chiamati a rappresentare il Paese nel consiglio, ai sensi dell'art. 14 della legge, avvalendosi, tra gli altri, dei seguenti criteri:

     a) rappresentatività sia delle associazioni che dei candidati indicati;

     b) attività dai candidati svolta in passato a beneficio della collettività italiana;

     c) disponibilità di candidati o ad assumere i compiti derivanti dall'essere membro del consiglio.

     3. Qualora la proposta delle associazioni non sia effettuata, la rappresentanza diplomatica, avvalendosi dei criteri sopraelencati, provvede direttamente alla scelta e alla nomina dei membri che rappresentano il Paese nel consiglio, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della legge.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329.