§ 94.1.805 - D.M. 28 novembre 1987, n. 593.
Attuazione della direttiva n. 86/295/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:28/11/1987
Numero:593


Sommario
Art. 1.      1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 86/295/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere, [...]
Art. 2.      1. L'immissione in commercio delle macchine indicate all'art. 1 è consentita soltanto se dette macchine sono munite di una struttura di protezione in caso di ribaltamento accompagnata dal [...]
Art. 3.      1. Gli organismi autorizzati ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE provvedono al rilascio, diniego, sospensione e revoca della certificazione CEE e [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 31 maggio 1990


§ 94.1.805 - D.M. 28 novembre 1987, n. 593.

Attuazione della direttiva n. 86/295/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere. [1]

(G.U. 20 aprile 1988, n. 92, S.O.).

 

Art. 1.

     1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 86/295/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     2. La direttiva n. 86/295/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

     3. Le macchine per cantiere cui si applicano le norme del presente decreto sono i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe sempreché di potenza superiore a 15 Kw.

 

     Art. 2.

     1. L'immissione in commercio delle macchine indicate all'art. 1 è consentita soltanto se dette macchine sono munite di una struttura di protezione in caso di ribaltamento accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CEE e l'etichetta di cui all'art. 4, paragrafo 2, della direttiva numero 86/295/CEE.

 

     Art. 3.

     1. Gli organismi autorizzati ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE provvedono al rilascio, diniego, sospensione e revoca della certificazione CEE e vigilano sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo controlli a sondaggio secondo le condizioni, forme, modalità e procedure stabilite, oltre che dalla direttiva n. 84/532/CEE, dagli articoli 3, 5, 6 e 7 della direttiva n. 86/295/CEE e relativi allegati.

 

     Art. 4.

     1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 31 maggio 1990.

 

 

Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri (86/295/CEE).

 

     Articolo 1.

     La presente direttiva si applica alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) delle macchine per cantieri di cui al punto 2.1 della norma ISO 3471, seconda edizione, del 15 settembre 1980, in appresso denominata norma ISO 3471/2.

 

     Articolo 2.

     Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le macchine per cantieri di cui all'articolo 1 possano essere commercializzate soltanto se munite di una opportuna struttura di protezione in caso di ribaltamento conforme alle disposizioni della presente direttiva ed al tipo di struttura che ha formato oggetto di certificazione CEE conformemente alle disposizioni della direttiva 84/532/CEE. Tali strutture sono denominate in appresso strutture di protezione CEE.

 

     Articolo 3.

     1. Gli organismi autorizzati, di cui all'articolo 9 della direttiva 84/532/CEE, rilasciano l'attestato di certificazione CEE soltanto se il tipo di struttura di protezione CEE è conforme alle disposizioni contenute nell'allegato I della presente direttiva.

Le prove nell'ambito della certificazione CEE possono essere effettuate nel laboratorio del fabbricante sotto il controllo dell'organismo autorizzato.

     2. La domanda di certificazione CEE per una struttura di protezione CEE deve essere accompagnata da una scheda informativa il cui modello figura nell'allegato II della presente direttiva.

     3. Per qualunque tipo di struttura di protezione CEE, che abbia già superato le prove e gli esami prescritti all'allegato I della presente direttiva, l'organismo autorizzato redige il verbale di prova il cui modello figura all'allegato III della presente direttiva e rilascia l'attestato di certificazione CEE il cui modello figura, in deroga alla direttiva 84/532/CEE, all'allegato V della presente direttiva.

     4. In deroga alle disposizioni del punto 4.2 dell'allegato I della direttiva 84/532/CEE, soltanto gli Stati membri e la Commissione possono ottenere la parte A del verbale di prova di cui all'allegato III della presente direttiva e, se del caso, i dati tecnici della parte B.

     L'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE lo trasmette su richiesta motivata di uno Stato membro o della Commissione.

 

     Articolo 4.

     1. Ogni struttura di protezione CEE è accompagnata da un certificato di conformità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 84/532/CEE.

     2. Il fabbricante appone sulla struttura di protezione CEE, in modo che risulti visibile, indelebile e durevole, il marchio CEE di conformità, il cui modello figura nell'allegato IV, e fissa sulla struttura un'etichetta conformemente al punto 9 della norma ISO 3471/2.

 

     Articolo 5.

     1. Non appena prevedono di iniziare la fabbricazione di strutture di protezione CEE per la quale l'attestato di certificazione CEE è stato rilasciato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità provvedono a quanto segue:

     a) comunicare all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE:

     - i propri luoghi di fabbricazione e/o i propri luoghi di deposito all'interno della Comunità;

     - la data d'inizio della fabbricazione e/o dell'importazione;

     b) autorizzare l'accesso, a fini di controllo, ai suddetti luoghi di fabbricazione o di deposito ai delegati dell'organismo autorizzato e fornire loro tutte le informazioni necessarie a questo controllo;

     c) mettere a disposizione dell'organismo autorizzato, su sua richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevole, un campione che l'organismo stesso sceglie a scopo di controllo.

     2. Il titolare del marchio CEE deve procedere ad un controllo della fabbricazione che gli consenta di verificare di continuo e in misura sufficiente la conformità al tipo certificato per quanto concerne i materiali usati e la qualità di fabbricazione delle strutture di protezione CEE.

 

     Articolo 6.

     1. Ciascun organismo autorizzato controlla per sondaggio, eventualmente secondo le direttive dello Stato membro da cui è stato designato, la conformità della fabbricazione delle strutture di protezione CEE al tipo per il quale ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.

     Questo controllo consente all'organismo autorizzato di verificare se il fabbricante eserciti effettivamente il controllo di conformità di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

     L'organismo autorizzato può inoltre richiedere un campione a sua scelta a scopo di controllo. Si procederà nuovamente alla prova di cui all'allegato I, distruttiva della struttura di protezione CEE e all'occorrenza del telaio, solamente qualora sussistano fondati motivi per supporre che detta struttura non raggiunga il livello di prestazione del tipo certificato.

     2. Se il luogo di fabbricazione è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE, questo organismo può collaborare con l'organismo autorizzato dello Stato membro in cui devono aver luogo i controlli di cui sopra.

     Lo stesso vale per i luoghi di deposito.

     3. Ciascun organismo autorizzato può, sotto la sua responsabilità, delegare ad uno o più laboratori l'esecuzione delle operazioni e delle prove di controllo.

 

     Articolo 7.

     1. Qualora i controlli di cui all'articolo 6 dimostrino che le strutture di protezione CEE non sono conformi al modello per il quale è stato rilasciato l'attestato di certificazione CEE o che non sono stati rispettati tutti i requisiti della presente direttiva, l'organismo autorizzato deve prendere nei confronti del titolare del marchio CEE una delle seguenti misure:

     a) avvertimento con ingiunzione di porre fine entro un termine stabilito alle infrazioni constatate;

     b) avvertimento di cui alla lettera a), accompagnato però da una intensificazione dei controlli;

     c) sospensione provvisoria dell'attestato di certificazione CEE;

     d) revoca dell'attestato di certificazione CEE.

     Queste misure possono essere prese solo dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.

     2. Le prime due misure vengono messe in atto quando le differenze non riguardano la concezione di base delle strutture di protezione CEE o quando le infrazioni constatate sono minime e comunque non compromettono la sicurezza.

     Una delle due ultime misure è attuata quando le differenze o le infrazioni constatate sono di entità rilevante, e comunque se compromettono la sicurezza.

     3. Le misure di sospensione provvisoria o di revoca dell'attestato di certificazione CEE sono comunicate senza indugio agli altri organismi autorizzati e agli Stati membri.

 

     Articolo 8.

     Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai requisiti della presente direttiva, vietare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione delle macchine per cantieri di cui all'articolo 1 munite di un'adeguata struttura di protezione CEE.

 

     Articolo 9.

     1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 84/532/CEE.

     2. Non si applica la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 84/532/CEE.

 

     Articolo 10.

     Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione dei lavoratori durante l'utilizzazione delle attrezzature in questione, purché ciò non comporti una modifica di tali attrezzature rispetto alle prescrizioni della presente direttiva.

 

     Articolo 11.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di trentasei mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Essi mettono in vigore queste disposizioni quarantotto mesi dopo la notifica della presente direttiva.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Articolo 12.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Abrogato dall'art. 2 della L. 19 dicembre 1992, n. 489, con decorrenza dal 31 dicembre 1995.