Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.3 camere di commercio industria artigianato |
Data: | 18/09/1995 |
Numero: | 381 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 3 bis. [6] |
Art. 3 ter. [9] |
Art. 3 quater. [10] |
Art. 3 quinquies. [11] |
Art. 4. |
§ 22.3.49 - D.L. 18 settembre 1995, n. 381 [1] .
Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.
(G.U. 18 settembre 1995, n. 218)
1. Il contributo ai sensi dell'art. 5, comma 18, della
2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'art. 3, comma 6, del
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle disponibilità residue per il 1994 del conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio dall'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per interventi finalizzati al sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni individuati dall'art. 1 del
4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 45,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per lire 33 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato [4] .
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. All'art. 18, comma 3, della
1 bis. Il comma 6 dell'art. 2 della
(Omissis) [5].
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della
2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della
1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'art. 1 della
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonchè le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;
b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;
c) i contenuti delle registrazioni;
d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.
3. Il secondo comma dell'art. 1 e l'art. 2 della
4. All'art. 3, terzo comma, della
1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui nel limite di 300 miliardi di lire per ciascun anno alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unioncamere per interventi a favore delle imprese, ai sensi dell'art. 2 della
1. Al comma 1 dell'art. 22 della
2. Il termine previsto dal comma 2 dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è nuovamente stabilito al 30 giugno 1996.
1. Il comma 2 dell'art. 10 della
(Omissis).
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[7] Comma modificato dall'art. 3 della
[8] Comma sostituito dall'art. 3 della
[9] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[10] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[11] Articolo inserito dalla legge di conversione.