§ 22.3.49 - D.L. 18 settembre 1995, n. 381 .
Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:18/09/1995
Numero:381


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis.  [6]
Art. 3 ter.  [9]
Art. 3 quater.  [10]
Art. 3 quinquies.  [11]
Art. 4. 


§ 22.3.49 - D.L. 18 settembre 1995, n. 381 [1] .

Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.

(G.U. 18 settembre 1995, n. 218)

 

     Art. 1.

     1. Il contributo ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinato per l'anno 1995 in lire 35.500 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191 [2] .

     2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 [3] .

     3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle disponibilità residue per il 1994 del conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio dall'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per interventi finalizzati al sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni individuati dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

     4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 45,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per lire 33 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato [4] .

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. All'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato," sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     1 bis. Il comma 6 dell'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [5].

 

          Art. 3.

     1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dall'art. 3 della citata legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

     2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

 

          Art. 3 bis. [6]

     1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione. [7]

     2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:

     a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonchè le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;

     b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;

     c) i contenuti delle registrazioni;

     d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.

     3. Il secondo comma dell'art. 1 e l'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 sono abrogati. [8]

     4. All'art. 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le parole: "5 giorni" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 3 ter. [9]

     1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui nel limite di 300 miliardi di lire per ciascun anno alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unioncamere per interventi a favore delle imprese, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I mutui sono garantiti con fideiussione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dell'Unioncamere, anche mediante rilascio di garanzie reali. Le suddette camere di commercio provvedono al pagamento dei relativi interessi esclusivamente con mezzi derivanti dalle proprie entrate.

 

          Art. 3 quater. [10]

     1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "siano iscritti" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. Il termine previsto dal comma 2 dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è nuovamente stabilito al 30 giugno 1996.

 

          Art. 3 quinquies. [11]

     1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 15 novembre 1995, n. 480.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[7] Comma modificato dall'art. 3 della L. 18 agosto 2000, n. 235 a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[8] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 18 agosto 2000, n. 235 a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[9] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[10] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[11] Articolo inserito dalla legge di conversione.