§ 22.5.1m - Legge 26 luglio 1965, n. 976.
Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:26/07/1965
Numero:976


Sommario
Art. unico.      Le parole "sede stabile" di cui al titolo della legge 9 febbraio 1963, n. 59, si riferiscono semplicemente alla indicazione e precisazione della località in cui il [...]


§ 22.5.1m - Legge 26 luglio 1965, n. 976. [1]

Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

(G.U. 18 agosto 1965, n. 206).

 

 

     Art. unico.

     Le parole "sede stabile" di cui al titolo della legge 9 febbraio 1963, n. 59, si riferiscono semplicemente alla indicazione e precisazione della località in cui il produttore diretto agricolo intenda effettuare la vendita e non comportano per lo stesso obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente fissati al suolo.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.